Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 22 gennaio 2016, n. 1227
( omissis )
FATTO E DIRITTO
Rilevato che in data 22 agosto 2015 e stata depositata la seguente relazione ex articolo 380 bis c.p.c.:
Rilevato che:
1. Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1563/09, ha respinto la domanda dalla curatela fallimentare di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione di accertamento dellinefficacia, ex articolo 44 l.f., del pagamento di 4.218,69 euro eseguito in favore di (OMISSIS) s.p.a. il 29 settembre 2003, e quindi in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, in seguito allordinanza di assegnazione giudiziale nel procedimento esecutivo mobiliare presso il Tribunale di Todi. In subordine la curatela aveva chiesto accogliersi azione revocatoria L.F., ex articolo 67, comma 2.
2. La Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 80/2013, dopo aver dichiarato la nullita della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sullazione ex articolo 44 L.F., ha respinto entrambe le domande proposte dalla curatela.
3. Ricorre per cassazione il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione affidandosi a tre motivi di impugnazione con i quali deduce; a) nullita della sentenza della Corte di appello ex articolo 156 comma 2 e 132 c.p.c. in relazione allarticolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo; b) violazione di legge articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione allarticolo 44 L.F. (testo originario); c) violazione di legge articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione allarticolo 67 L.F. e agli articoli 140 e 291 c.p.c..
4. Non svolge difese (OMISSIS) s.p.a..
Ritenuto che:
5. Il ricorso e fondato. La giurisprudenza (Cass. civ. sezione 1, n. 7508 del 31 marzo 2011) richiamata dalla stessa Corte distrettuale umbra chiarisce infatti che in caso di fallimento del debitore gia assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia. ottenuto lassegnazione del credito pignorato a norma dellarticolo 553 cod. proc. civ. e inefficace, ai sensi dellarticolo 44 L.F., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che lassegnazione sia stata disposta in data anteriore. Lassegnazione, infatti, non determina limmediata estinzione del debito dellinsolvente, in quanto, avendo essa luogo salvo esazione, leffetto satisfattivo per il creditore procedente e rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che e al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata lefficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dellinefficacia. Ed invero, fatta eccezione per lipotesi prevista dallarticolo 56 legge fall., il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilita dei suoi beni, e violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo e a tale categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto lassegnazione coattiva del credito ai sensi dellarticolo 553 cod. proc. civ.. Il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento estingue, infatti, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di questultimo.
6. La Corte di appello non ha reso una decisione coerente alla giurisprudenza citata senza peraltro fornire alcuna motivazione circa tale contrasto.
7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se limpostazione della presente relazione verra condivisa dal Collegio per laccoglimento del ricorso.
La Corte condivide la relazione che precede e ritiene pertanto che il ricorso debba essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Perugia che in diversa composizione decidera anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia che, in diversa composizione, decidera anche sulle spese del giudizio di cassazione.