Cassazione civile, Ordinanza 27 ottobre 2020, n. 23474

Cassazione civile, Ordinanza 27 ottobre 2020, n. 23474
…Omissis…
RILEVATO
CHE:
Con ordinanza emessa il 28.6.18, il Tribunale di Vercelli rigetto’ l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., relativa al riconoscimento della causa di prelazione ipotecaria afferente al credito oggetto di un decreto ingiuntivo, ammesso in chirografo, in quanto non munito di definitiva esecutorieta’ in data anteriore alla declaratoria di fallimento. Ricorre in cassazione l’ (OMISSIS) s.p.a. e, per essa, la (OMISSIS) s.p.a, con due motivi.
Non si e’ costituita la parte intimata.
RITENUTO
CHE:
Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 655 c.p.c., avendo il giudice delegato ammesso al passivo il credito documentato dal decreto ingiuntivo in chirografo, non riconoscendo la prelazione ipotecaria. Al riguardo, la ricorrente si duole che, sebbene secondo l’orientamento consolidato il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo dopo il fallimento non sia opponibile al curatore, esso pero’ legittimerebbe la causa di prelazione poiche’ accertata da titolo giudiziario ormai incontestabile.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2808 c.c., articoli 655 e 647 c.p.c., in quanto la decisione impugnata poneva nel nulla le norme in materia di ipoteca, pur essendo stata accertata la definitiva esecutorieta’ del titolo giudiziario in sede di ammissione al passivo.
I due motivi di ricorso- esaminabili congiuntamente poiche’ tra loro connessi- sono infondati in applicazione del principio consolidato a tenore del quale, nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell’opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non e’ tenuto a riassumere il giudizio, poiche’ il provvedimento monitorio, quand’anche provvisoriamente esecutivo, non e’ equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed e’, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell’ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutivita’. Ne’ puo’ trovare applicazione l’articolo 653 c.p.c., norma che si giustifica unicamente nell’ambito di un procedimento monitorio ormai divenuto inefficace; pertanto, all’inopponibilita’ nei confronti del fallimento del decreto ingiuntivo non definitivo consegue poi l’inopponibilita’ dell’ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutivita’ (Cass., n. 11811/14; n. 23679/17; n. 6918/05).
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta i due motivi del ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.