Cassazione civile, ordinanza 3 marzo 2015, n. 4285

Cassazione  civile 

ordinanza 3 marzo 2015, n. 4285

(…omissis…)

FATTO E DIRITTO

In un procedimento di divorzio tra (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte d’Appello di Firenze con sentenza in data 15/12/2011, confermava la sentenza del Tribunale di Firenze emessa il 24/02/2011, che aveva disposto assegno per la moglie in euro 4000 mensili.

Ricorre per cassazione il marito.

Resiste con controricorso la moglie.

Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, la resistente note difensive.

Non si ravvisano violazioni di legge.

Quanto all’assegno per il coniuge, per giurisprudenza ampiamente consolidata, esso deve tendere al mantenimento del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita puo’ essere l’attuale disparita’ di posizioni economiche tra i coniugi (Cass. N. 2156 del 2010).

E’ bensi’ vero che gli assegni di separazione e divorzio sono differenti, per presupposti, caratteri e finalita’, ma l’importo dell’assegno di separazione puo’ essere oggetto del prudente apprezzamento del giudice, anche ai fine della ricostruzione del tenore di vita della famiglia, durante la convivenza coniugale (tra le altre, Cass. n. 2582 del 2010). Va per di piu’ precisato che le attuali condizioni economiche dei coniugi e il loro eventuale divario, costituiscono elemento di valutazione del giudice, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile. In tale senso, come afferma la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre Cass. n. 23508 del 2010), anche la disponibilita’ patrimoniale acquisita in via ereditaria, costituente in ogni caso una voce reddituale, puo’ essere a tal fine considerata.

La valutazione in sede di divorzio non si limita a considerare gli elementi di novita’, ma prevede un riesame autonomo della posizione economica dei coniugi (in tal senso andra’ corretta la motivazione del giudice d’ appello).

Ma aldila’ delle affermazioni di principio, e’ proprio questa la valutazione effettuata dalla Corte di merito, con motivazione adeguata e non illogica. Afferma il giudice a quo che il divario tra i coniugi si e’ addirittura accresciuto rispetto al periodo della separazione, e la posizione economica del marito e’ indubbiamente migliorata.

Va pertanto rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.100,00 comprensiva di euro 100,00 per esborsi oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalita’ ed atti identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge