Cassazione civile, Ordinanza 3 settembre 2018, n. 21576

CASSAZIONE CIVILE

Ordinanza 3 settembre 2018, n. 21576

(…omissis…)

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 29 aprile 2016 la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa che aveva pronunciato la separazione personale di quest’ultimo e (OMISSIS) e la addebitava al (OMISSIS), disponendo altresi’ che egli versasse Euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento in favore della moglie, oltre a Euro 300 mensili in favore del figlio.
La Corte d’appello ha ritenuto, per quanto ancora interessa:
a) che la pronuncia di addebito fosse pienamente giustificata, essendo emerse plurime e gravi violazioni dei doveri matrimoniali da parte del (OMISSIS) ed essendo stata accertata la loro stretta connessione causale con la intollerabilita’ della convivenza: nello specifico, era provato che il (OMISSIS) gia’ alla data dell’allontanamento dalla casa familiare – che gia’ da sola integra una violazione dei doveri familiari – si fosse allontanato dalla casa coniugale e intrattenesse una relazione extra-coniugale.;
b) che sussistessero pienamente i presupposti di legge per l’assegno di mantenimento in favore della (OMISSIS) sia rispetto all’an che rispetto al quantum: nel procedimento di primo grado la polizia tributaria aveva accertato che il (OMISSIS) era titolare di un reddito nettamente superiore a quello della moglie, la quale, dal canto suo, percepisce solo una pensione di invalidita’ e non puo’ lavorare a causa delle sue condizioni di salute.
Avverso suddetta pronuncia ricorre per cassazione (OMISSIS), affidandosi a due motivi:
Nel primo viene dedotta la violazione dell’articolo 143 c.c., articolo 151 c.c., comma 2, articolo 2697 c.c.; nonche’ articoli 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente addebitato a lui la separazione pur in mancanza del nesso di causalita’ tra l’infedelta’ e la crisi coniugale, la quale, invece, e’ riferibile a reciproche difficolta’ risalenti nel tempo. Secondo la giurisprudenza di legittimita’ la situazione di intollerabilita’, disaffezione e distacco affettivo, giustificante la separazione, puo’ verificarsi anche in relazione a uno solo dei coniugi, senza che cio’ possa costituire motivo di addebito.
Nel secondo viene dedotta la violazione dell’articolo 156 c.c. e dcegli articoli 115 e 116, c.p.c. nonche’ vizio di motivazione, per essersi la Corte territoriale sottratta al principio in base a cui il coniuge richiedente e’ gravato dall’onere di dedurre e dimostrare sia l’an debeatur che il quantum debeatur dell’assegno di mantenimento. La sentenza e’ anche viziata per avere utilizzato a fini probatori le dichiarazioni rese dal (OMISSIS) al c.t.u. circa i propri redditi ma non le dichiarazioni della (OMISSIS), la quale affermava di essere economicamente indipendente.
Il primo motivo e’ inammissibile, perche’ si risolve nella sollecitazione di un nuovo accertamento di merito sui presupposti della pronuncia di addebito. L’apprezzamento circa la responsabilita’ di un coniuge nel determinarsi della intollerabilita’ della convivenza in ragione della violazione dei doveri matrimoniali e’ istituzionalmente riservato al giudice di merito e non puo’ essere censurato in sede di legittimita’ in presenza di motivazione congrua e logica (ex multis, Cass. 18074/2014). In riferimento all’istruttoria svolta in primo grado e’ emerso, infatti, che il (OMISSIS) si era allontanato dalla casa familiare, aveva una relazione extra-coniugale e non aveva prestato alla moglie la necessaria assistenza materiale e morale, anche in relazione alle accertate condizioni di salute della (OMISSIS) mancando invece la prova da parte sua che la violazione dei doveri coniugali fosse successiva alla crisi matrimoniale. I fatti, cosi’ come insindacabilmente accertati dal giudice del merito, possono giustificare una pronuncia di addebito, non configurandosi la denunciata violazione di legge. Peraltro la prova del nesso causale puo’ essere fornita con qualsiasi mezzo, anche per presunzioni tenuto conto dei principi di recente affermati da questa Corte nella sentenza n. 16859 del 2015 cosi’ massimati:
“In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedelta’ coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreche’ non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedelta’ e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi gia’ irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”.
Il secondo motivo e’ parimenti inammissibile per la medesima ragione. I redditi delle parti, invero, sono stati accertati nel procedimento di primo grado attraverso l’indagine della polizia tributaria, mentre le dichiarazioni rese dai coniugi al consulente tecnico d’ufficio, il quale, invece, non aveva il compito di accertare la loro situazione economica ma l’idoneita’ genitoriale, non sono state ritenute idonee, con valutazione incensurabile, a modificare i riscontri di natura documentale. Pertanto, la sperequazione reddituale e l’inidoneita’ al lavoro della (OMISSIS), affetta da sclerosi multipla, hanno correttamente condotto la Corte territoriale a confermare l’assegno di mantenimento sia nell’an che nel quantum.
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Il processo risulta esente, ex lege, dalla debenza del doppio contributo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.