Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 5 marzo 2015, n. 4526
( omissis )
FATTO E DIRITTO
E stata depositata la seguente relazione:
La Corte dappello di Milano, con sentenza del 18.12012, ha accolto il reclamo L.F., ex articolo 18, proposto da (OMISSIS) s.r.l. ed ha revocato la sentenza dell8.10.012 del Tribunale di Busto Arsizio, dichiarativa del fallimento della societa ad istanza di (OMISSIS).
La corte territoriale ha affermato che la reclamante aveva provato il possesso congiunto dei tre requisiti di non fallibilita di cui alla L.F., articolo 1, comma 2, lettera a), b) e c). In particolare, risultando pacifica lesistenza di debiti per un ammontare inferiore ad euro 500.000 e lesistenza di un attivo patrimoniale annuo non superiore, nel triennio, ad euro 300.000, nonche la realizzazione di ricavi lordi inferiori ad euro 200.000 negli esercizi 2010/2011, la corte del merito ha rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, anche nellesercizio 2009 i ricavi lordi risultavano inferiori alla predetta soglia, in quanto non si poteva sommare alla voce valore della produzione il saldo delle rimanenze indicato nella nota integrativa, che costituiva posta dellattivo patrimoniale.
La sentenza e stata impugnata dal curatore del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
Le parti intimate non hanno svolto attivita difensiva.
Con lunico motivo il ricorrente denuncia violazione della L.F., articolo 1, nonche omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Rileva che la corte del merito ha dato per scontato che la nozione di ricavi lordi corrisponda al totale delle voci da 1) a 5) che, ai sensi dellarticolo 2425 c.c., compongono il valore della produzione da riportare nel conto economico (che, nel caso, era pari ad euro 163.665, ottenuti sommando ai ricavi netti (A1) per euro 403.785, altri ricavi e proventi (A5) per euro 5.866 e detraendo dal totale delle due voci euro 254.966 per variazioni negative delle rimanenze (A2)), anziche alle sola somma dei ricavi netti di cui alla voce A1 e dei proventi ed altri ricavi di cui alle voci A4 ed A5. Il motivo appare manifestamente fondato.
Come e stato di recente chiarito da questa Corte (Cass. n. 28667/013) in tema di requisiti dimensionali di esonero dalla fallibilita di cui alla L.F., articolo 1, comma 2, lettera b, (nel testo risultante dalla riforma di cui al Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169), per lindividuazione dei ricavi lordi, che vanno considerati ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e n. 5 (altri ricavi e proventi) dello schema obbligatorio di conto economico previsto dallarticolo 2425 c.c., lettera A. Non rientrano, invece, in tale nozione le voci dalla n. 2 alla n. 4 del menzionato schema e, in particolare, le variazioni delle rimanenze, le quali rappresentano dei costi comuni a piu esercizi, che vengono sospesi, in conformita del principio di competenza economica di cui allarticolo 2423 bis c.c., per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i relativi ricavi. Si dovrebbe pertanto concludere per laccoglimento del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta o in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 375 e 380 bis c.p.c..
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte dappello di Milano in diversa composizione, che liquidera anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte dappello di Milano in diversa composizione, anche per le spese