Cassazione civile Ordinanza 6.04.2022 n. 11130

Cassazione civile Ordinanza 6.04.2022 n. 11130
(…omissis..)
RILEVATO
– che, per quanto di interesse, con sentenza n. 2786/2019, depositata il 16.12.2019, la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza n. 673/2018 del Tribunale di Catania, ha revocato la pronuncia di addebito della separazione pronunciata dal giudice di primo grado, su istanza del marito (OMISSIS), a carico della sig.ra (OMISSIS), e cio’ sul rilievo che, anche a volere ritenere accertata l’infedelta’ coniugale di costei, tale comportamento era comunque intervenuto quando era gia’ in atto una profonda frattura del sodalizio coniugale;
– che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) affidandolo a tre motivi, mentre (OMISSIS) ha resistito con controricorso;
che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex articolo 380-bis;
– che il ricorrente ha depositato la memoria ex articolo 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO

  1. che con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’articolo 151 c.c., comma 2, in riferimento all’articolo 143 c.c., sul rilievo che, da un lato, l’inosservanza dell’obbligo di fedelta’ e’ circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, presumendosi l’efficacia causale nella determinazione dell’intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza e, dall’altro, l’accertamento dell’anteriorita’ della crisi coniugale rispetto alla condotta di adulterio deve essere rigoroso;
  2. che con il secondo motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., e degli articoli 115 e 116 c.p.c., sul punto dell’onere della prova, sul rilievo che la motivazione della sentenza impugnata aveva fornito una personale e fantasiosa lettura dei fatti del tutto disancorata da ogni elemento probatorio, osservando che l’unica valutazione, processualmente rilevante, degli elementi probatori emergenti in causa era stata effettuata dal giudice di primo grado;
  3. che con il terzo motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 151 c.c., in riferimento agli articoli 115 e 116 c.p.c., sul rilievo dell’erronea valutazione da parte della Corte di merito del referto medico della Dott.ssa (OMISSIS) come prova della pregressa crisi matrimoniale, provando tale documento solo uno stato di insoddisfazione unilaterale da parte della (OMISSIS) non ancora sfociato in una crisi matrimoniale;
  4. che i tre motivi, da esaminarsi unitariamente vertendo tutti sulla valenza probatoria da attribuire alla infedelta’ di un coniuge e sulla distribuzione dell’onere della prova, sono manifestamente infondati, nonche’ inammissibili;
    – che va, preliminarmente osservato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte (vedi recentemente Cass. n. 3923 del 19/02/2018; vedi anche Cass. n. 2059 del 2012), grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedelta’, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre e’ onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedelta’ nella determinazione dell’intollerabilita’ della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorita’ della crisi matrimoniale all’accertata infedelta’;
    – che, nel caso di specie, la Corte d’Appello ha fatto un corretto uso di tali principi, ritenendo all’esito della valutazione degli elementi probatori emergenti in causa (profonda crisi della moglie corroborata dalle sue richiesti di supporto ad un Centro di antiviolenza sulle donne nonche’ al servizio di Psicologia dell’AOU Policlinico di (OMISSIS) proprio per risolvere le situazioni di conflitto con il marito, ammissioni del marito in ordine ad un cambiamento delle abitudini della moglie negli ultimi tre anni di matrimonio, prova logica in ordine alla conoscenza da parte del (OMISSIS) dello stato psicologico della consorte), che fosse stata provata l’esistenza di una crisi matrimoniale in atto precedente al presunto comportamento di infedelta’ coniugale;
    – che tale valutazione in fatto non puo’ essere sindacata in sede di legittimita’, se non a norma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione, come interpretato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 8053/2014, ovvero in presenza di una motivazione mancante o apparente, o perplessa o assolutamente illogica (profilo neppure censurato nel caso di specie);
    – che ne consegue che il ricorrente, con l’apparente deduzione di violazioni di legge, non ha fatto altro che sollecitare inammissibilmente una diversa valutazione degli elementi probatori rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello;
  5. che le spese seguono la soccombenza e sii liquidano come in dispositivo.
    P.Q.M.
    Rigetta il ricorso.
    Condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite, che liquida in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
    Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
    Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.