Cassazione Civile, Ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3891

Cassazione Civile,
Ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3891
( …omissis…)
FATTO E DIRITTO
(OMISSIS) srl propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 18.9.2017, che ha respinto l’appello a sentenza del tribunale di Padova che l’aveva condannata a pagare euro 21.000 oltre interessi per l’eliminazione di vizi di costruzione. Resistono con controricorso il Condominio, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
La Corte di appello ha statuito che andava condiviso il granitico orientamento giurisprudenziale sulla decorrenza del termine prescrizionale dal momento in cui il danneggiato acquisisce un grado apprezzabile di conoscenza oggettiva non solo della grave entita’ ma soprattutto delle cause tecniche al fine di individuarne le responsabilita’ e solo dalla ctu in via preventiva erano posti in evidenza i difetti, per cui, decorrendo dal deposito dell’elaborato il termine prescrizionale, l’azione ex articolo 1669 cc era tempestiva.
La ricorrente denunzia, col primo motivo, violazione dell’art 1669 c.c., e dell’articolo 115 c.p.c., perche’ la conoscenza dei vizi risaliva ad una precedente raccomandata e l’atp nulla aveva aggiunto a detta conoscenza; col secondo motivo violazione dell’articolo 2697 c.c. e dell’articolo 115 c.p.c. per la mancata prova dei difetti costruttivi.
In ordine al primo motivo si osserva:
La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto tempestiva la denunzia successiva ad una CTU che accerti il vizio.
L’identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti onde possa individuarsi la “scoperta” del vizio ai fini del computo dei termini deve effettuarsi con riguardo tanto alla gravita’ dei vizi quanto al collegamento causale di essi con l’attivita’ espletata, si’ che, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del termine, dovra’ ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori, solo all’atto dell’acquisizione d’idonei accertamenti tecnici; per il che, nell’ipotesi di gravi vizi la cui entita’ e le cui cause, a maggior ragione ove gia’ oggetto di contestazioni tra le parti, abbiano, anche per cio’, rese necessarie indagini tecniche, e’ consequenziale ritenere che una denunzia di gravi vizi possa implicare un’idonea ammissione di valida scoperta degli stessi tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine ed, a maggior ragione, tale da far supporre una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la decadenza, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause, per l’un effetto, alla data della denunzia e, per l’altro, a data ad essa convenientemente anteriore (cfr. Cass. 9.3.99 n. 1993, 18.11.98 n. 11613, 20.3.98 n. 2977, 94 n. 8053).
Cio’ non significa, come pure ha evidenziato questa Corte con decisioni del tutto coerenti con i principi sopra richiamati, che il ricorso ad un accertamento tecnico possa giovare al danneggiato quale escamotage onde essere rimesso in termini quando dell’entita’ e delle cause dei vizi avesse gia’ avuta idonea conoscenza, ma solo che compete al giudice del merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro consistenza fosse stata tale da consentire una loro consapevole denunzia prima ed una non azzardata iniziativa giudiziale poi, anche in epoca precedente, pur senza l’ulteriore supporto del parere d’un perito (cfr. Cass. 9.3.99 n. 1993, 2.9.92 n. 1016).
Solo la certezza oggettiva dei vizi legittima la denunzia.
Il secondo motivo trascura che la sentenza parla di vizi strutturali per cui era infondato il motivo di appello sull’onere della prova di vizi ascrivibili a difetti costruttivi e, in ogni caso, la censura e’ generica non riportando compiutamente il motivo di appello di cui si lamenta l’erroneo scrutinio.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 3700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nel 15% ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.