cassazione civile sentenza 10 aprile 2014 n 8458

CASSAZIONE CIVILE
SEZIONE I
SENTENZA nr 8458 DEL 10 APRILE 2014

(OMISSIS),

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ha agito davanti al Tribunale di Genova nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ex amministratori della (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia con sentenza del (OMISSIS), per ottenere la loro condanna, ex articolo 2395 c.c., al risarcimento dei danni subiti dalla (OMISSIS) s.r.l. e quindi dal suo fallimento, a seguito di una serie di condotte intese al sostanziale svuotamento del patrimonio della (OMISSIS) s.r.l., alla fraudolenta sottrazione della societa’, da loro amministrata, al fallimento e quindi al trasferimento di clientela e avviamento alla (OMISSIS) s.r.l..

2. Il Fallimento ha dedotto che la (OMISSIS) s.r.l. aveva acquistato nel 1987 dalla (OMISSIS) una partita di coils di acciaio (nastri di acciaio in rotoli per un peso di oltre 3.000 tonnellate) che la societa’ venditrice aveva omesso di consegnare, come accertato dalla sentenza del Tribunale di Venezia del 25 febbraio 1997, confermata in appello e passata in giudicato, con la quale era stata dichiarata la risoluzione del contratto di acquisto e pronunciata la condanna della (OMISSIS) s.r.l. al pagamento in favore del fallimento (OMISSIS) s.r.l. della somma capitale di 459.220.803 lire oltre interessi e rivalutazione. Dopo aver tentato inutilmente di ottenere il pagamento della predetta somma mediante azioni esecutive risultate infruttuose, il Fallimento aveva ottenuto dal Tribunale di Genova, con decreto del 28 luglio 2004, confermato con ordinanza del 15 settembre 2004, autorizzazione al sequestro conservativo sui beni e crediti dei predetti amministratori della (OMISSIS), fino a concorrenza di 1.400.000 euro e aveva quindi agito proponendo il giudizio di merito in cui accertare la responsabilita’ degli amministratori ex articolo 2395 c.c. con conseguente condanna in solido al risarcimento dei danni.

3. Si sono costituiti i convenuti e hanno eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Genova in favore del Tribunale di Venezia, la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio e l’infondatezza della domanda proposta in base al disposto dell’articolo 2395 c.c..

4. Il Tribunale di Genova ha accolto la domanda e ha condannato i convenuti al pagamento della somma di euro 1.400.000 a titolo di risarcimento del danno, con rivalutazione e interessi ulteriori, e al pagamento delle spese del giudizio.

5. La Corte di appello ha accolto l’appello degli ex amministratori della (OMISSIS) s.r.l. ritenendo che la domanda era fondata sulla allegazione di un fatto (lo svuotamento del patrimonio e delle risorse di (OMISSIS) s.r.l.) non riconducibile alla previsione dell’articolo 2395 c.c. ma piuttosto a quella dell’articolo 2394 c.c.. La Corte distrettuale ha dichiarato l’inefficacia del sequestro conservativo e ha disposto la cancellazione della trascrizione effettuata. Ha compensato interamente le spese processuali dei due gradi del giudizio “in considerazione dei profili tecnici della ratio decidendi e degli aspetti di equita’ sostanziale inerenti alla fattispecie concreta”.

6. Ricorre per cassazione il Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione con unico motivo di ricorso con il quale deduce l’erroneita’ dell’interpretazione della Corte di appello e pone alla Corte di Cassazione i seguenti quesiti di diritto: a) se il comportamento degli amministratori di una societa’ di capitali che procedono a una operazione di svuotamento delle attivita’ sociali, attraverso una cessione senza corrispettivo delle stesse a favore di un’altra societa’, di cui essi stessi sono amministratori e soci, sia rilevante sotto il profilo dell’articolo 2395 c.c. qualora: 1) a seguito di detto comportamento tutte le attivita’ e passivita’ aziendali vengano trasferite ad altro soggetto, meno una sola ed unica rilevante posizione debitoria che viene fatta restare dentro la societa’ originaria; 2) detto comportamento determini il fallimento della societa’ creditrice; 3) il patrimonio di detta societa’ si appalesi pertanto del tutto inesistente e incapace di soddisfare le pretese dell’unico rilevante creditore del fallimento per rilevante importo; b) se conseguentemente il creditore danneggiato dall’incapienza del patrimonio sociale determinata dall’anzidetto comportamento degli amministratori possa agire nei confronti dei soggetti responsabili con l’azione diretta ex articolo 2395 c.c..

7. Si difendono con controricorso ed eccepiscono l’inammissibilita’ dell’impugnazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) i quali propongono altresi’ ricorso incidentale condizionato basato su un unico motivo con il quale deducono la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata nel giudizio di merito.

Ritenuto che:

8. L’eccezione di inammissibilita’ del ricorso e’ infondata.

In quanto la contestazione del fallimento ricorrente appare puntuale e specifica e consiste nell’aver recepito una nozione eccessivamente ristretta dell’articolo 2345 c.c.. Tale contestazione appare chiarita ulteriormente dai quesiti di diritto proposti dal ricorrente.

9. Va respinto anche il ricorso incidentale dei controricorrenti. In merito alla mancata prova del compimento del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria la motivazione della Corte di appello appare puntuale e coerente nell’affermare che il fatto lesivo dal quale prende a decorrere il periodo quinquennale al quale si riferisce l’articolo 2947 c.c. deve intendersi nella sua complessita’ e va fatto coincidere con il compimento dell’evento lesivo che, nella specie, in assenza di una prova contraria, che incombeva sugli odierni ricorrenti incidentali, deve essere fatto corrispondere con la messa in liquidazione della societa’ debitrice. A tale motivazione i ricorrenti incidentali non muovono delle critiche specifiche e pertinenti limitandosi a richiamare le prove in atti da cui poteva evincersi come l’incapienza della societa’ da loro amministrata si fosse concretizzata in periodo antecedente alla messa in liquidazione. Tali osservazioni, oltre che generiche, non appaiono pertinenti perche’ l’evento lesivo qualificante ai fini della proposizione dell’azione risarcitoria ex articolo 2345 c.c. non poteva che consistere in quello identificativo di una condotta degli amministratori diretta specificamente a pregiudicare la societa’ creditrice.

10. Il ricorso principale e’ fondato. Secondo la giurisprudenza di legittimita’ (cfr. Cass. civ., prima sezione, n. 6870 del 22 marzo 2010) in tema di azioni nei confronti dell’amministratore di societa’, a norma dell’articolo 2395 cod. civ., il terzo e’ legittimato, anche dopo il fallimento della societa’, all’esperimento dell’azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, essendo altrimenti proponibile la diversa azione (di natura contrattuale) prevista dall’articolo 2394 cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della societa’, dal curatore, ai sensi della L.F., articolo 146.

11. La Corte distrettuale genovese pur muovendo da una corretta e articolata identificazione della natura e delle funzioni delle norme dettate dal codice civile in tema di responsabilita’ degli amministratori perviene poi a una conclusione incoerente laddove, pur dando atto della ricostruzione, operata in primo grado dal Tribunale, della vicenda considerata lesiva dal fallimento (OMISSIS) e cioe’ il progressivo svuotamento della societa’ con l’intento della sottrazione non della generale garanzia a favore del ceto creditorio ma della garanzia di adempimento dello specifico credito della (OMISSIS), ne ha escluso la rilevanza, ai fini della applicabilita’ dell’articolo 2395 c.c., in quanto tale comportamento, ascrivibile agli amministratori, era comunque consistito in una azione lesiva nei confronti della societa’ da loro amministrata che aveva solo derivatamente prodotto un danno nei confronti della societa’ (OMISSIS).

12. Attraverso tale applicazione della norma in questione la Corte distrettuale si e’ venuta pero’ a sottrarre all’esame, necessario in quanto prospettato dalla societa’ attrice, della natura del danno subito dalla societa’ (OMISSIS) e cioe’ se tale danno fosse da considerarsi meramente apparente,laddove avesse avuto realmente la funzione di tenere indenni sia i soci che gli altri creditori dalle conseguenze negative che sarebbero derivate dall’adempimento del debito nei confronti della societa’ (OMISSIS). In tale prospettiva l’esame del merito della controversia doveva condurre, al fine di ritenere o meno applicabile l’articolo 2395 c.c., a ritenere o a escludere che il danno subito dalla prima societa’ (OMISSIS) a seguito del suo svuotamento e della sua “duplicazione” nella societa’ (OMISSIS) fosse esclusivamente finalizzato all’obiettivo lesivo specifico di sottrarsi all’adempimento nei confronti della (OMISSIS). 13. Per queste motivi va respinto il ricorso incidentale e accolto quello principale con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Genova che, in diversa composizione, regolera’ anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso incidentale e accoglie il principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova che, in diversa composizione, decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.