cassazione civile sentenza 11 giugno 2014 n 13245

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III
SENTENZA 11 GIUGNO 2014, N. 13245
(… Omissis…)
RITENUTO IN FATTO
1.- Nel gennaio del 1991 (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) S.p.A. per sentirli condannare al risarcimento del danno causato a (OMISSIS) (all’epoca minorenne), figlio di esso attore, investito dal motoveicolo condotto dal (OMISSIS) e di proprieta’ dello stesso, assicurato presso la predetta compagnia.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 19 dicembre 2000, accertata la responsabilita’ del (OMISSIS) nella causazione del sinistro, lo condannava in solido con la (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS), nel frattempo divenuto maggiorenne, della somma di lire 190.000.000, oltre accessori.

2. – Interponeva appello avverso tale decisione lo stesso (OMISSIS), censurandola sotto il profilo della liquidazione del quantum debeatur; resisteva la societa’ (OMISSIS), che proponeva appello incidentale.

2.1. – La Corte d’appello, con sentenza resa pubblica il 3 dicembre 2007, riformava parzialmente la decisione di primo grado e condannava (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.A., in solido tra loro, al pagamento, a favore dello (OMISSIS), a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidita’ permanente, la somma di euro 56.423,00, “confermando la condanna alle somme gia’ liquidate dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidita’ temporanea (euro 6.197,48), del danno morale (euro 12.911,42), del danno alla vita di relazione (euro 5.164,57) oltre “gli interessi e la rivalutazione monetaria nei sensi di cui in motivazione”.

2.2. – Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte territoriale, in riferimento al danno biologico da invalidita’ permanente, rilevava come le conclusioni del consulente tecnico di parte (riferentesi “agli esiti cicatriziali, alla lieve ipoacusia trasmissiva all’orecchio destro, all’accorciamento di 1 cm. dell’arto inferiore destro, alla nevrosi post traumatica”), alle quali il giudice di primo grado si era richiamato discostandosi dalla valutazione espressa dal C.T.U. sul punto, “non erano suscettibili di incidere sulle valutazioni complessive del CTU, atteso che tali esiti risultavano essere stati considerati dal CTU che li ha inquadrati come turbe di ordine anatomico-funzionali formula che li ricomprende e nella quale rientra anche il modesto accorciamento dell’arto destro di 1 cm.”. Inoltre, lo stesso “danno estetico” doveva reputarsi circoscritto ai 2 cm. delle “cicatrici introflesse di forma circolare a livello tibiale”, giacche’ “le piu’ estese cicatrici, in corrispondenza dell’osso parietale destro” erano “verosimilmente destinate ad essere occultate dalla capigliatura”. Pertanto, il danno biologico da invalidita’ permanente doveva essere riconosciuto nella misura stabilita dal C.T.U. del 22%, anziche’ in quella del 30% indicata dal C.T.P..

2.3. – La Corte di appello riteneva, poi, insussistente il danno economico alla futura attivita’ lavorativa del danneggiato, in considerazione del fatto che l’attivita’ professionale di odontoiatra, esercitata dallo (OMISSIS), “si esplica notoriamente in uno studio e percio’ in uno spazio ridotto che non evoca il dolore avvertito nei gradi estremi dell’articolazione tibio-tarsica, mentre i dolori emicranici – che pure sono indicati come postumi – sono destinati ad affievolirsi nel tempo”. Ne’, peraltro, incideva sull’attivita’ lavorativa il postiamo rappresentato dal dolore “alla digitopressione in corrispondenza con la limitazione della flesso-estensione del polso sinistro” non essendo stato allegato e dimostrato che lo (OMISSIS) fosse mancino.

3.- Per la cassazione di tale ricorre la (OMISSIS) S.p.A., affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi.

Resiste con controricorso (OMISSIS), che ha, altresi’, proposto ricorso incidentale, articolato su tre motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Con il primo motivo di ricorso principale della (OMISSIS) e’ denunciata, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ.

La Corte territoriale avrebbe omesso di pronunziarsi, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato, sulla domanda, proposta in appello, di condanna alla restituzione, in favore dell’odierna ricorrente, delle maggiori somme liquidate in primo grado, maggiorate di interessi legali. Tale domanda di restituzione sarebbe ammissibile, sia perche’ tempestivamente proposta sia perche’ non costituirebbe, a norma e per gli effetti di cui all’articolo 345 cod proc. civ., domanda nuova, in quanto conseguenza dell’accoglimento parziale del gravame tendente ad ottenere il rigetto di tutte le domande avversarie.

Viene formulato il seguente quesito di diritto: “Il Giudice, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c. e’ tenuto a pronunciarsi su tutte le domande che siano state proposte, salvo nel caso in cui la decisione di un capo della domanda precluda l’esame degli altri. La domanda di restituzione degli importi pagati per effetto della sentenza di primo grado avanzata dall’appellante in grado di appello non si configura come una domanda nuova impedita dall’articolo 345 c.p.c., ma rappresenta una conseguenza ed un’esigenza sorte dopo l’instaurazione del giudizio in primo grado e dopo la relativa sentenza. Il vizio di omessa pronunzia, che costituisce error in procedendo avente effetti sulla sentenza impugnata, e’ deducibile in Cassazione ex articolo 360 c.p.c., n. 4, e fa sorgere il potere-dovere della Suprema Corte di esaminare, interpretare e valutare gli atti processuali”.

1.1.- Il motivo e’ fondato.

La domanda di condanna dello (OMISSIS) “alla restituzione dei maggiori importi ricevuti, maggiorati di interessi”, svolta in sede di gravame incidentale dalla (OMISSIS) (con la comparsa di costituzione in appello e ribadita nelle stesse memorie conclusionali del grado) non e’ stata affatto esaminata dalla Corte territoriale, mancando ogni statuizione sul punto. Ne’ essa puo’ ritenersi implicitamente rigettata in forza della statuizione resa, che, anzi, concernendo la riduzione della somme liquidate allo (OMISSIS) dal giudice di primo grado, si poneva come presupposto per l’ulteriore, e logicamente successiva, pronuncia di restituzione, la quale, pertanto, non poteva rappresentare implicito dictum della sua premessa.

Ne’, come sostenuto dal controricorrente, ricorre, nella specie, un’ipotesi denunciabile con vizio revocatorio, ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4, giacche’ la Corte territoriale non ha affermato che la domanda non sarebbe stata avanzata dall’istante, ma ha del tutto omesso di provvedere al riguardo (cfr. Cass., 14 giugno 2011, n. 12958).

2. – Con il secondo motivo del ricorso principale e’ dedotta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullita’ ed inefficacia della sentenza, ex articolo 156 cod. proc. civ., per contrasto tra motivazione e dispositivo.

Tale contrasto, investente il punto riguardante la rivalutazione monetaria, sarebbe evincibile dal fatto che, mentre nella parte motiva della sentenza la Corte territoriale avrebbe escluso tale rivalutazione, nel dispositivo, nel confermare l’importo per la sorte capitale, avrebbe aggiunto ad esso gli interessi e “la rivalutazione monetaria nei sensi di cui in motivazione”. Tale situazione di incompatibilita’ darebbe luogo alla nullita’ della sentenza, in quanto non sarebbe individuabile quale sia, su tale punto, l’esatto comando giudiziale.

2.1. – Il motivo e’ inammissibile.

E’, difatti, assorbente rilevare che la societa’ ricorrente ha omesso di formulare, a corredo del motivo stesso, l’apposito quesito di diritto (che dal contenuto del motivo non puo’ essere desunto) che si imponeva (secondo il diritto vivente: tra le tante Cass., 25 marzo 2009, n. 7197 e Cass., 8 novembre 2010, n. 22704) ai sensi dell’articolo 366-bis cod. proc. civ., che e’ pienamente operante ratione temporis nella fattispecie, posto che la sentenza impugnata e’ stata pubblicata il 3 dicembre 2007 e, dunque, nella vigenza della disciplina dettata dalla predetta disposizione processuale. Questa, infatti, ha iniziato ad esplicare i propri effetti in relazione alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, che l’ha introdotto, e ha cessato di essere applicabile soltanto a decorrere dal 4 luglio 2009 e cioe’ dalla sua abrogazione ad opera della Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 47.

3.- Con il primo motivo del ricorso incidentale dello (OMISSIS) e’ censurata, in relazione all’articolo 156 c.p.c. e articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, “nullita’ e inefficacia della sentenza per contrasto tra parte motiva e parte dispositiva” e “per abnorme e/o distorta applicazione dell’articolo 287 c.p.c.

La Corte territoriale avrebbe applicato erroneamente l’articolo 287 cod. proc. civ., avendo modificato il dispositivo della decisione appellata (elidendo, con provvedimento di correzione dell’11 luglio 2008, la locuzione “oltre rivalutazione monetaria”, ritenuta sussistente nella parte motiva) mediante correzione di errore materiale in realta’ insussistente. Cio’ avrebbe determinato un error in procedendo, nonche’ un contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza.

Viene, pertanto, formulato il seguente quesito ex articolo 366-bis cod. proc. civ.: “L’adozione del procedimento ex articolo 287 c.p.c. da parte della Corte di Appello di Napoli, avendo modificato il dispositivo della decisione appellata mediante correzione di errore materiale in realta’ insussistente, giacche’ assenti elementi oggettivi di divergenze del dispositivo dalla realta’ processuale, rispetto alla quale si era invece formata una diversa valutazione, determina un error in procedendo e un vero e proprio contrasto tra motivazione e dispositivo. Non e’ consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza, ne’ e’ data la possibilita’ del ricorso all’interpretazione complessiva della sentenza che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti delle proposizioni delle medesime. Dica la Corte se la Corte di Appello di Napoli si e’ uniformata o meno a tale principio di diritto”.

3.1.- Il motivo e’ inammissibile.

La doglianza del ricorrente incidentale si impernia sulla intervenuta correzione, ai sensi dell’articolo 287 cod. proc. civ., della sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli il 3 dicembre 2007 e, tuttavia, in questa sede -diversamente da quanto sarebbe dovuto avvenire in forza della disposizione di cui all’articolo 288 c.p.c., comma 4, – non viene ritualmente impugnata la sentenza corretta (con provvedimento che si asserisce esser stato emesso l’11 luglio 2008), ma solo quella originariamente emessa. Difatti, dalla copia autentica della sentenza depositata in atti dallo (OMISSIS) non e’ dato riconoscere la presenza del provvedimento di correzione, posto che sull’ultima pagina della stessa copia – prima di quella (di cui al foglio retrostante) in cui e’ presente il timbro di conformita’ all’originale del 19 settembre 2008 – vi e’ fotocopiato, in guisa da coprire l’intero dispositivo, l’avviso di “ricorso per cassazione” datato 30 giugno 2008, che rende non intelligibile quanto nella medesima pagina contenuto; situazione, questa, equiparabile alla incompletezza della copia autentica depositata. Tale rilievo si coniuga, peraltro, alla circostanza, orientata significativamente nel medesimo senso, per cui, sebbene la parte abbia proposto la doglianza sulla intervenuta correzione materiale della sentenza, il controricorso e l’unito ricorso incidentale sono rivolti – come si dichiara alla p. 1 dell’atto – soltanto “avverso la sentenza n. 3745/07 – non notificata – resa dalla Corte di Appello di Napoli il 3/12/2007, e per resistere al ricorso notificato in data 26/6/2008 dalla (OMISSIS)….”.

Il riscontrato vizio della copia autentica della sentenza depositata dal ricorrente incidentale non comporta, tuttavia, l’improcedibilita’ dell’intera impugnazione, ma impedisce soltanto lo scrutinio del presente motivo relativo alla parte difettante della sentenza impugnata (Cass., 19 dicembre 2013, n. 28460).

4.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale e’ dedotta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, nullita’ e inefficacia della sentenza per violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., nonche’ vizio di motivazione.

La statuizione della Corte d’Appello in ordine alla misura percentuale del danno biologico (invalidita’ attestata al 22%) sarebbe priva di una congrua motivazione, giacche’ il giudice del gravame si sarebbe limitato a rilevare che le diverse conclusioni del C.T.P. (che aveva evidenziato come il C.T.U. avesse omesso di considerare la presenza di ulteriori postumi) “non paiono incidere sulle valutazioni complessive del CTU atteso che tali esiti risultano essere stati considerati dal CTU che li ha inquadrati come turbe di ordine anatomico funzionali”.

Viene formulato il seguente quesito ex articolo 366-bis cod. proc. civ.: “e’ affetta da vizio di motivazione la sentenza con la quale il giudice di merito, a fronte di precise e circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, non le abbia in alcun modo prese in considerazione e si sia invece limitato a far proprie le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, giacche’ il potere di detto giudice di apprezzare il fatto non equivale ad affermare che egli possa farlo immotivatamente e non lo esime, in presenza delle riferite contestazioni, dalla spiegazione delle ragioni per le quali sia addivenuto ad una conclusione anziche’ ad un’altra, incorrendo, altrimenti, proprio nel vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Dica la Corte se la Corte di Appello si e’ uniformata a tale principio”.

2.1.- Il motivo e’ infondato.

Posto che, secondo l’orientamento costante di questa Corte (tra le molte, Cass., 12 settembre 2003, n. 13426; Cass., 13 settembre 2006, n. 19661; Cass., 3 marzo 2011, n. 5148), il controllo del giudice del merito sui risultati dell’indagine svolta dal consulente tecnico d’ufficio costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di legittimita’ e’ limitato alla verifica della sufficienza e correttezza logico giuridica della motivazione, il dedotto vizio di quest’ultima – nel cui ambito e’ riconducibile anche l’evocata la violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. – non trova riscontro nella sentenza impugnata.

Come evidenziato nell’esposizione del fatto processuale (cfr. p. 2.2. del “Ritenuto in fatto”), la Corte territoriale, ha ritenuto che le conclusioni del consulente tecnico di parte (riferentesi “agli esiti cicatriziali, alla lieve ipoacusia trasmissiva all’orecchio destro, all’accorciamento di 1 cm. dell’arto inferiore destro, alla nevrosi post traumatica”), su cui il primo giudice si era fondato per elevare la misura percentuale dell’invalidita’ permanente dal 22% (indicata dal c.t.u.) al 30%, “non erano suscettibili di incidere sulle valutazioni complessive del CTU, atteso che tali esiti risultavano essere stati considerati dal CTU che li ha inquadrati come “turbe di ordine anatomico-funzionali” formula che li ricomprende e nella quale rientra anche il modesto accorciamento dell’arto destro di 1 cm.”. Inoltre, il giudice di appello soggiungeva che lo stesso “danno estetico” doveva reputarsi circoscritto ai 2 cm. delle “cicatrici introflesse di forma circolare a livello tibiale”, giacche’ “le piu’ estese cicatrici, in corrispondenza dell’osso parietale destro” erano “verosimilmente destinate ad essere occultate dalla capigliatura”.

La Corte territoriale ha, dunque, preso in specifica considerazione le critiche sollevate dal c.t.p. al c.t.u. ed ha plausibilmente motivato circa le ragioni per cui ha reputato di dare prevalenza alle argomentazioni tecniche del consulente d’ufficio. Di qui, pertanto, l’inconsistenza della doglianze mosse dal ricorrente con il mezzo in esame, che si risolvono in una (non consentita) rivalutazione del merito, al fine di avvalorare la propria prospettiva.

5. – Con il terzo motivo del ricorso incidentale e’ prospettata “omessa e contraddittoria valutazione della domanda di risarcimento dei danni per specifica capacita’ lavorativa richiesta in via equitativa ai sensi dell’articolo 1226 c.c.; violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 e omessa pronuncia su di una domanda – violazione articolo 112 c.p.c. in relazione articolo 360 c.p.c.”.

La Corte territoriale, nel rigettare la domanda di risarcimento del danno economico da futura attivita’ lavorativa, senza esaminare la richiesta di liquidazione equitativa formulata – con cio’ violando l’articolo 112 cod. proc. civ. – avrebbe, contraddittoriamente, “da un lato accertato l’esistenza di menomazioni fisiche idonee ad incidere sulla capacita’ lavorativa” e, dall’altro, concluso che la attivita’ di odontoiatra svolta da esso (OMISSIS) si esplicava “in uno studio e percio’ in uno spazio ridotto che non evoca il dolore avvertito nei gradi estremi dell’articolazione tibio-tarsica, mentre i dolori emicranie – che pure sono stati evidenziati come postumi – sono destinati ad affievolirsi nel tempo”. Cio’ si porrebbe in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’, secondo cui “quando l’invalidita’ sia di una certa entita’, e’ possibile presumere che anche la capacita’ di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura”.

Viene, pertanto, formulato il seguente principio di diritto: “Una volta che sia stata verificata con la prova scientifica medico-legale la gravita’ e permanenza dell’invalidita’, la liquidazione del danno patrimoniale per la perdita della capacita’ lavorativa specifica, come danno patrimoniale permanente e futuro, deve avvenire con criteri equitativi, avere carattere satisfattivo e tenere conto della permanenza del danno patrimoniale. Il danno patrimoniale futuro, nel caso di fatto illecito lesivo della persona, e’ da valutare su base prognostica e il danneggiato, tra le prove, puo’ avvalersi anche delle presunzioni semplici. Pertanto, provata la riduzione della capacita’ di lavoro specifica, se essa e’ di una certa entita’ e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entita’, e’ possibile presumersi che anche la capacita’ di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura. Dica la Corte se la Corte di Appello di Napoli si e’ uniformata a tale principio”.

4.1. – Il motivo e’ infondato.

Questa Corte ha affermato, in piu’ di un’occasione (tra le altre, Cass., 5 febbraio 2013, n. 2644), che “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, e’ da valutare su base prognostica ed il danneggiato puo’ avvalersi anche di presunzioni semplici. Pertanto, provata la riduzione della capacita’ di lavoro specifica, se essa e’ di una certa entita’ e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entita’, e’ possibile presumere che anche la capacita’ di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima gia’ svolga un’attivita’ o presumibilmente la svolgera’; tuttavia, l’aggravio in concreto nello svolgimento dell’attivita’ gia’ svolta o in procinto di essere svolta deve essere dedotto e provato dal danneggiato”.

La Corte territoriale, nel rigettare la pretesa attorea di riconoscimento di risarcimento del danno da perdita della capacita’ lavorativa specifica (cosi da palesarsi manifestamente infondata la dedotta violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. per asserita omessa pronuncia), si e’ uniformata a tale principio, del quale ha fatto applicazione, concretamente superando, in forza di motivazione plausibile, la presunzione di riduzione in futuro della capacita’ di guadagno. A tal fine, il giudice del merito ha escluso che i postumi residuati a carico dello (OMISSIS) a seguito del sinistro stradale (dolore nei gradi estremi dell’articolazione tibio-tarsica, dolori emicranici “destinati ad affievolirsi nel tempo”, dolore “alla digitopressione in corrispondenza con la limitazione della flesso-estensione del polso sinistro”) potessero incidere sulla sua attivita’ lavorativa di odontoiatra, da svolgersi nell’ambito ristretto di uno studio e da parte di soggetto che neppure aveva allegato di adoperare “la mano sinistra per le normali manovre odontostomatologiche”.

A fronte di siffatto motivato convincimento il ricorrente oppone soltanto la sussistenza a suo carico di una percentuale non irrilevante di invalidita’ permanente (22%), senza pero’ aggredire la portata intrinseca del ragionamento svolto dal giudice del merito, che non ha affatto ignorato la circostanza anzidetta.

5. – Deve, quindi, essere accolto il primo motivo del ricorso principale della (OMISSIS) S.p.A., mentre va dichiarato inammissibile il secondo motivo del medesimo ricorso e rigettato il ricorso incidentale dello (OMISSIS).

La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che dovra’ pronunciarsi sulla domanda restitutoria svolta dalla (OMISSIS) S.p.A. e provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale della (OMISSIS) S.p.A. e dichiara inammissibile il secondo motivo del medesimo ricorso;

rigetta il ricorso incidentale di (OMISSIS);

cassa in relazione e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.