Cassazione civile, sentenza 11 marzo 2019, n. 6907

Cassazione civile, sentenza 11 marzo 2019, n. 6907
(…omissis…)
RITENUTO IN FATTO
Con citazione notificata il 7.9.2000 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio (OMISSIS) nonche’ la (OMISSIS) srl, esponendo:
di essere eredi, unitamente al fratello (OMISSIS), del padre (OMISSIS), deceduto in (OMISSIS) senza lasciare testamento;
il de cuius aveva costituito un rilevante patrimonio, comprendente alcuni beni immobili di rilevante valore economico e cospicui depositi bancari, di cui era rimasto titolare esclusivo fino alla fine del 1995-inizio 1996, epoca in cui aveva ceduto gli immobili ed estinto depositi e conto correnti bancari;
in particolare, quanto agli immobili, il de cuius aveva venduto al figlio (OMISSIS), con atto per notar (OMISSIS), in data 27.3.1996, un fondo commerciale per un corrispettivo di Lire 594.000.000 a fronte di un valore reale di Lire 1.300.000.000 ed il 5.4.1996 aveva alienato alla (OMISSIS) srl, di cui erano soci (OMISSIS) ed (OMISSIS), rispettivamente moglie e figlio di (OMISSIS), i seguenti beni:
un appartamento, di cui il venditore si era riservato il diritto di usufrutto; un magazzino; uno studio professionale; un appartamento con soffitta e piccola unita’ immobiliare, anch’essi ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello di mercato.
Tanto premesso gli attori chiedevano:
che fosse dichiarata la simulazione assoluta degli atti di vendita su menzionati;
in subordine, accertarsi che il primo di detti contratti tra il de cuius e (OMISSIS) integrava una donazione indiretta ed era pertanto soggetto a collazione ex articolo 737 c.c., con conseguente condanna del convenuto a conferirlo all’eredita’ paterna;
in via ulteriormente subordinata, chiedevano dichiararsi che il secondo contratto, intercorso tra il de cuius e la (OMISSIS) srl, era nullo poiche’ costituiva una donazione priva dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalle legge, con conseguente condanna di detta societa’ a restituire gli immobili che erano oggetto dell’eredita’ dello stesso (OMISSIS);
– condannarsi (OMISSIS), previo rendiconto, a restituire tutte le somme provenienti da depositi o conti correnti intestati al padre (OMISSIS) incassate ed indebitamente trattenute dal medesimo, oltre ad interessi;
– dichiarare, una volta ricostituito l’asse ereditario del de cuius, che esso spettava in tre parti eguali ai suoi tre figli e per l’effetto procedere allo scioglimento della comunione ereditaria.
I convenuti, costituitisi, resistevano, opponendosi alle istanze istruttorie degli attori e concludevano per il rigetto delle domande. Il Tribunale di Lucca, ritenute le prove richieste inammissibili ed irrilevanti, rigettava le domande.
Avverso detta sentenza proponevano impugnazione (OMISSIS) unitamente ad (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS) deceduta nel corso del giudizio.
La Corte d’Appello di Firenze, disattesa l’eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione processuale di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) dei quali riteneva provata la qualita’ di eredi di (OMISSIS), ed ammessa ed espletata la prova ex articolo 210 c.p.c., in revoca della sentenza di primo grado dichiarava la nullita’ per simulazione assoluta degli atti impugnati, vale a dire la compravendita del 27/3/1996 tra (OMISSIS) (de cuius) e (OMISSIS) ed il rogito stipulato il 5/4/1996 tra (OMISSIS) e (OMISSIS) srl.
La Corte territoriale, in particolare, dichiarava la tardivita’ della contestazione sui limiti di prova di cui agli articoli 1417, 2722 e 2721 c.c., sollevata dalla controparte soltanto nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, affermando inoltre che in relazione ai suddetti limiti della prova della simulazione deve riconoscersi la qualita’ di “terzo” anche all’erede che agisce in collazione.
Cio’ posto, la Corte riteneva provata la simulazione assoluta degli atti di compravendita oggetto di impugnazione e, conseguentemente, ne dichiarava la nullita’, con inserimento dei beni che ne costituivano oggetto nella massa attiva ereditaria; rigettava la domanda di restituzione dei titoli e del denaro, per mancanza di idonei riscontri documentali.
Quanto alla domanda di divisione, affermava che la relativa procedura doveva svolgersi mediante rimessione degli atti innanzi al giudice di primo grado, stante la necessita’ di salvaguardare il doppio grado di giudizio su ogni questione che dovesse insorgere nel procedimento divisionale.
Per la cassazione di detta sentenza hanno proposto ricorso, con otto motivi, (OMISSIS) e la (OMISSIS) srl.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), questi ultimi in qualita’ di eredi di (OMISSIS), hanno resistito con controricorso. In prossimita’ dell’odierna udienza entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Conviene per ragioni di priorita’ logica esaminare anzitutto il secondo motivo di ricorso, con il quale, denunciando violazione dell’articolo 110 c.p.c. e articolo 457 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), si censura la statuizione della sentenza impugnata che ha riconosciuto la legittimazione processuale degli odierni controricorrenti a proporre appello quali eredi di (OMISSIS), ritenendo all’uopo sufficiente la documentazione prodotta dai medesimi, vale a dire la denuncia di successione, l’atto notorio relativo agli eredi legittimi e la pubblicazione del testamento olografo della dante causa degli odierni resistenti.
Il motivo e’ infondato.
La Corte territoriale ha infatti ritenuto l’idoneita’ della documentazione prodotta ai fini della prova della legittimazione processuale degli appellanti odierni resistenti, rilevando la mancanza di specifica contestazione sulla documentazione suddetta, ad eccezione della contestazione sull’autenticita’ della sottoscrizione del testamento olografo di (OMISSIS) che istituiva eredi i figli (OMISSIS) e (OMISSIS).
In relazione al testamento, peraltro, la Corte ha correttamente rilevato l’inidoneita’ della procedura di disconoscimento e verificazione della sottoscrizione della scrittura privata, proposta dagli appellati ed odierno ricorrenti, trattandosi di rimedio che non e’ esperibile in relazione a documenti provenienti da un soggetto terzo; nel caso di specie, ai fini della contestazione della validita’ della sottoscrizione del testamento, quale presupposto della legittimazione processuale degli eredi istituiti, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto invece esperire querela di falso, azione che non e’ stata proposta nel presente giudizio.
Quanto poi a (OMISSIS), non menzionato nel testamento, incontroversa la qualita’ di coniuge della dante causa, giova richiamare il pacifico principio del cumulo tra successione testamentaria e successione legittima.
Cio’ premesso, si osserva che la stessa proposizione della presente controversia, diretta ad accertare la nullita’ di determinati atti di disposizione del de cuius al fine di sottoporre i relativi beni a collazione ex articoli 737 c.c. e ss. implica accettazione tacita dell’eredita’.
Ed invero, poiche’ l’accettazione tacita dell’eredita’ puo’ desumersi dall’esplicazione di un comportamento tale da presupporre la volonta’ di accettare l’eredita’, essa puo’ legittimamente reputarsi implicita nell’esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprieta’ o ai danni per la mancata disponibilita’ di beni ereditari – non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall’articolo 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell’apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori (Cass. 10060/2018; 13738/2005).
Vanno a questo punto esaminati il primo, quinto e sesto motivo di ricorso, i quali investono la medesima questione circa i limiti della prova della simulazione assoluta.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1414, 1417 e 2722 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione della sentenza impugnata che ha affermato che la qualita’ di terzo ai fini della simulazione e’ propria non soltanto di chi agisce in riduzione ex articolo 553 c.c., ma anche dell’erede che agisce in collazione.
Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1417, 2724, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione della sentenza che ha affermato la possibilita’ per i resistenti di provare la simulazione assoluta del contratto con ogni mezzo, adoperando la prova per testi e quella per presunzioni.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, la Corte ha fondato la prova della simulazione dei due contratti essenzialmente in forza di presunzioni, in assenza dei requisiti stabiliti dalla legge.
Il sesto motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., deducendo la assoluta inidoneita’ degli elementi indiziari indicati dalla Corte territoriale a provare la simulazione, in quanto del tutto privi di significativita’, irrilevanti, non univoci ed arbitrari.
I motivi che precedono, in buona sostanza, censurano la statuizione della Corte territoriale, che, ribaltando la valutazione del primo giudice, ha ritenuto ammissibile, nel caso di specie, la prova testimoniale e quella presuntiva in relazione alla prova della simulazione assoluta dei due rogiti stipulati dal de cuius (OMISSIS), rispettivamente, il 27.3.1996 ed il 5.4.1996, aventi ad oggetto il trasferimento di diversi cespiti immobiliari, il primo a (OMISSIS), e quello successivo alla (OMISSIS) srl;
si censura inoltre la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto raggiunta la prova in via presuntiva della simulazione assoluta sulla base di elementi privi di gravita’, precisione e concordanza, in contrasto con la disposizione dell’articolo 2729 c.c.
Orbene quanto alla valutazione di ammissibilita’ della prova presuntiva, la statuizione della Corte territoriale e’ fondata su due autonome rationes decidendi:
la principale, secondo cui la contestazione dell’ammissibilita’ della prova testimoniale e presuntiva della simulazione assoluta era stata sollevata tardivamente, in quanto era stata fatta valere solo nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado (dalla sola difesa di (OMISSIS)), nonostante l’esplicito riferimento ai dati presuntivi contenuto nell’atto introduttivo del giudizio;
da cio’, in accoglimento dell’impugnazione, la nullita’ della statuizione del primo giudice che aveva escluso l’ammissibilita’ del ricorso alla prova presuntiva in assenza di rituale eccezione della controparte, e la possibilita’ per la Corte di riesaminare la rilevanza probatoria degli indizi, che non era stata effettuata dal primo giudice.
l’altra ratio decidendi, esposta “solo per completezza espositiva”, secondo cui i limiti di prova di cui agli articoli 1417 e 2722 c.c. non sussisterebbero nei confronti dell’erede che agisce in collazione; secondo la corte territoriale anche nel caso di azione ex articolo 737 c.c. l’erede sarebbe in posizione di terzieta’ rispetto al de cuius e potrebbe dunque far valere senza limiti la prova testimoniale e quella per presunzioni.
Orbene la principale ratio decidendi, secondo cui l’eccezione di inammissibilita’ della prova per presunzioni sarebbe stata sollevata tardivamente, non risulta attinta dai ricorrenti, i quali, nel sesto motivo, premessa una dettagliata contestazione degli elementi considerati dal giudice di merito quali elementi presuntivi della simulazione assoluta delle vendite, nella parte finale del motivo (pag. 36 del ricorso) affermano che le conclusioni precedenti, relative alla contestazioni sulla sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2727 e 2729 c.c., “rendono ormai irrilevante la questione circa l’eventuale tardivita’ dell’opposizione per l’uso delle presunzioni (sostenuta ex adverso e negata dagli appellati: cfr comparsa conclusionale pagg.46-48) e non superata a parere degli attuali ricorrenti dalla Corte in sentenza con una motivazione che non appare esauriente e convincente in quanto tautologica.”
I ricorrenti hanno dunque omesso di censurare in modo specifico l’autonoma ratio della sentenza impugnata, fondata sulla tardiva opposizione per l’uso delle presunzioni, ritenendo che tale questione doveva ritenersi irrilevante, alla luce delle contestazioni sviluppate nella prima parte del motivo.
Il rigetto di tale motivo assorbe la censura sulla diversa ratio decidendi, indicata peraltro ad abundantiam dalla Corte territoriale, secondo cui, ai fini della prova della simulazione, dovrebbe attribuirsi la qualita’ di “terzo” con le relative agevolazioni probatorie – ammissibilita’ della prova testimoniale e presuntiva – non solo all’erede che agisce in riduzione, ma anche a quello che esercita l’azione di collazione.
Tale affermazione non e’ conforme a diritto, e va dunque sul punto disposta la correzione della sentenza impugnata ma, come gia’ rilevato, la questione e’ assorbita dalla mancata contestazione sull’autonoma e principale ratio della sentenza, costituita dalla tardivita’ dell’opposizione di parte all’utilizzo delle presunzioni.
Il quinto e sesto motivo, inoltre, censurano la sentenza impugnata per aver fondato la prova della simulazione assoluta unicamente su elementi presuntivi, privi di gravita’, precisione e significativita’ e deducono l’impossibilita’ di identificare esattamente l’iter logico seguito dal giudice per risalire al fatto ignoto da quello noto.
La censura e’ inammissibile, in quanto, lungi dal contestare il criterio logico posto dalla Corte territoriale a fondamento della valutazione, si risolve in un sindacato nel merito della valutazione medesima in ordine alla gravita’ e precisione degli elementi indiziari, estraneo al presente giudizio di legittimita’.
La Corte territoriale, infatti, con apprezzamento adeguato, ha ritenuto provata la simulazione assoluta dei negozi per cui e’ causa in forza di diversi elementi indiziari quali:
il fatto che il de cuius abbia, nell’arco di un mese ed all’eta’ di ottanta anni, alienato l’intero patrimonio immobiliare, del valore stimato di Lire 1.790.000.00, al figlio (OMISSIS) ed ad una societa’ intestata a moglie e figlio di quest’ultimo, a prezzi assai inferiori a quelli di mercato;
la mancanza di una adeguata giustificazione, sul piano economico, dell’operazione, trattandosi di beni tutti locati e dunque produttivi di reddito nonche’ dell’immobile destinato alla sua abitazione, della quale il venditore avrebbe peraltro trattenuto il diritto di usufrutto;
in entrambi gli atti si fa riferimento ad un pagamento gia’ completamente avvenuto prima dell’atto e dunque non effettuato in presenza del notaio rogante;
gli assegni prodotti dagli odierni ricorrenti, quali mezzi di pagamento del corrispettivo delle compravendite, risultano essere stati versati su un conto cointestato al padre ed al figlio, ma non viene fornita prova adeguata dell’effettivo incameramento delle somme da parte del de cuius: da un lato il conto di destinazione delle somme era cointestato al de cuius ed al figlio (OMISSIS); dall’altro, al momento del decesso, sul conto corrente del de cuius non risultava alcuna somma, nonostante i rilevanti importi versati pochi anni prima, ed anzi, gia’ alla data dell’1.7.1996, ogni importo ivi versato risultava venuto meno.
Orbene a fronte di tali indizi che, con motivazione logica, coerente ed adeguata la Corte territoriale ha ritenuti idonei a dimostrare la simulazione assoluta degli atti di vendita, non puo’ ravvisarsi la violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. ed appare chiaramente espressa la ratio decidendi della pronuncia impugnata, fondata sulla gravita’ ed univocita’ degli indizi acquisiti.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalita’, all’esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimita’ se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass.22801 del 28.10.2014).
Nel caso di specie l’indicazione analitica dei singoli indizi e la loro complessiva valutazione in via sintetica risulta effettuata dalla Corte territoriale.
Ne’ risultano pretermessi, senza darne ragione, uno o piu’ fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, un’oggettiva portata indiziante (vedi al riguardo Cass.23201 del 13.11.2015), dovendo ritenersi che tutte le emergenze siano state sottoposte ad una valutazione complessiva, giungendo pertanto ad un giudizio di concordanza ed alla conclusione che la loro combinazione era in grado di fornire una valida prova presuntiva.
Come gia’ evidenziato, gli elementi indicati dalla Corte territoriale risultano connotati da requisiti di gravita’, univocita’ e concordanza.
Risulta dunque chiaramente espressa la ratio decidendi della pronuncia di simulazione, ne’ sussiste contraddittorieta’ della motivazione in ordine all’affermazione che la documentazione prodotta dai vati istituti di credito sarebbe lacunosa e frammentaria.
La Corte territoriale ha infatti ritenuto “lacunosa e frammentaria” la sola documentazione rimessa dalla (OMISSIS) e non la documentazione complessivamente acquisita dalle banche ed ha desunto dall’esame della documentazione stessa taluni elementi rilevanti ai fini della prova della simulazione, quale la procura, revocata alle resistenti ed attribuita in via esclusiva a (OMISSIS) (sin dal marzo 1993), ad operare sul conto (OMISSIS) ed a gestire gli investimenti in titoli esistenti presso la medesima banca.
Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 210 c.p.c. e articolo 95disp. att. c.p.c., in relazione alla decisione con cui la Corte territoriale avrebbe rimesso in termini gli appellanti in ordine alla notifica dell’ordinanza di esibizione: in particolare ad avviso del ricorrente il provvedimento originario non indicava la parte che avrebbe dovuto provvedere alla notificazione.
Il motivo non ha pregio.
La Corte territoriale ha infatti integrato l’originario provvedimento ex articolo 210 c.p.c., ponendo l’onere di notifica dell’ordinanza ammissiva a carico dell’appellante.
Tale provvedimento non integra, all’evidenza, una rimessione in termini posto che la prova era gia’ stata ammessa ed il provvedimento costituiva un’integrazione dell’originaria ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95 disp. att. c.p.c., non potendo ritenersi che gli appellanti fossero incorsi in decadenza di sorta.
Il quarto motivo denuncia l’inammissibilita’ dell’ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c., lamentando la genericita’ della richiesta.
Pure tale censura e’ inammissibile.
Il potere officioso del giudice di ordinare, ai sensi degli articoli 210 e 421 c.p.c., alla parte o a terzi l’esibizione di documenti sufficientemente individuati, costituisce l’espressione di una facolta’ discrezionale che l’articolo 210 c.p.c., comma 1, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non e’ tenuto a specificare le ragioni per le quali egli ritiene di avvalersene: trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde” e l’iniziativa non presenti finalita’ esplorative, la valutazione della relativa indispensabilita’ e’ rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione (Cass.4375/2010): di conseguenza l’esercizio di detto potere non e’ censurabile in sede di legittimita’, neppure se il giudice abbia omesso di motivare al riguardo.
Nel caso di specie, peraltro, trattandosi di risultanze di conti correnti intestati a terzi, il carattere di indispensabilita’ appare insito nella stessa natura dei documenti richiesti, sottratti alla diretta disponibilita’ dei richiedenti, dovendo altresi’ ritenersi la sufficiente specificita’ dell’istanza in relazione allo specifico rapporto interessato, che ne esclude la natura esplorativa.
Il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 354 c.p.c., poiche’ la corte territoriale, dopo aver accertato la nullita’ degli atti di disposizione del de cuius impugnati e conseguentemente dichiarato che i beni che ne costituivano oggetto venivano a comporre l’asse ereditario, ha disposto il rinvio della causa al primo giudice, per il giudizio di divisione ereditaria.
Il motivo e’ fondato.
I casi che impongono la rimessione della causa al giudice sono espressamente indicati dagli articoli 353 e 354 c.p.c. ed al di fuori dei casi ivi tassativamente previsti non e’ possibile la rimessione al primo giudice, secondo quanto esplicitato dall’articolo 354 c.p.c., la cui disposizione esprime una norma conforme a Costituzione, giacche’ non esiste garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione di merito(vedi ex multis Cass. 18691/2007;21233/2011;).
Con specifico riferimento al giudizio di divisione e’ stato, in particolare, affermato che se il giudice del gravame dispone la divisione, lo stesso non puo’ poi rimettere gli atti al primo giudice per lo svolgimento delle attivita’ conseguenti, ma deve adottare tutti i provvedimenti del caso per esaurire la divisione, poiche’ non ricorre alcuna delle ipotesi di rimessione ex articoli 353 e 354 c.p.c. (Cass. 733 del 8/2/1982;1992 del 2.2.2016).
L’accoglimento del presente motivo assorbe l’esame di quello successivo avente ad oggetto la regolazione delle spese di lite.
In conclusione respinti i primi sei motivi, va accolto il settimo, assorbito l’ottavo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata per nuovo esame innanzi ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso; accoglie il settimo motivo, assorbito l’ottavo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze.