cassazione civile sentenza 12 dicembre 2014 n 26168

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 12 dicembre 2014, n. 26168

(…omissis…)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ha (OMISSIS), creditrice dello (OMISSIS) per la restituzione di un finanziamento, cito’ in giudizio il debitore per ottenere la revocatoria degli atti con i quali quest’ultimo aveva trasferito un cespite immobiliare in favore di sua sorella (OMISSIS) ed altro cespite in favore di (OMISSIS).

Il Tribunale di Benevento accolse la domanda con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Napoli.

Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) attraverso due motivi. Si difende con controricorso la (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Attraverso il 1 motivo (violazione articoli 177 e 102 c.p.c.) la ricorrente sostiene che il contraddittorio non sia integro, siccome la Banca avrebbe dovuto citare in giudizio anche il marito della (OMISSIS), la quale acquisto’ il bene in regime di comunione legale.

Il motivo e’ infondato. Basti citare in proposito il principio giurisprudenziale in ragione del quale, qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell’atto e’ litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto dominicale, mentre non puo’ ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validita’ ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all’azione revocatoria, esperita ai sensi dell’articolo 2901 c.c., non sussiste un ipotesi di litisconsorzio necessario, poiche’ detta azione non determina alcun effetto restitutorio ne’ traslativo, ma comporta l’inefficacia relativa dell’atto rispetto al creditore, senza caducare, ad ogni altro effetto, l’atto di alienazione. (Cass. n. 2082/13 ed in origine SU n. 9660/09).

Il secondo motivo (violazione articoli 2901, 2704 e 2729, vizi della motivazione, violazione art 116 c.p.c.) e’ in parte inammissibile ed in parte infondato. E’ inammissibile laddove la ricorrente prospetta una serie di questioni di fatto tendenti a conseguire dalla Corte di legittimita’ una nuova e differente valutazione degli elementi probatori emersi in ordine alla accertata sussistenza della consapevolezza, da parte della ricorrente stessa, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore. E’ infondato laddove lamenta violazione di legge e vizi della motivazione, posto che il giudice del merito s’e’ rigorosamente attenuto ai principi giurisprudenziali in materia ed ha espresso il suo giudizio mediante motivazione logica e congrua. A riguardo basti citare Cass. n. 15257/04, a mente della quale il presupposto soggettivo dell’azione revocatoria, che nell’ipotesi di atto successivo al sorgere del credito e’ costituito dalla scientia fraudis, puo’ essere dimostrato anche con il ricorso a presunzioni e l’apprezzamento espresso al riguardo dal giudice del merito e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5200,00 (cinquemiladuecento/00), di cui euro 200,00 (duecento/00) per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.