Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 12 dicembre 2014, n. 26168
( omissis )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha (OMISSIS), creditrice dello (OMISSIS) per la restituzione di un finanziamento, cito in giudizio il debitore per ottenere la revocatoria degli atti con i quali questultimo aveva trasferito un cespite immobiliare in favore di sua sorella (OMISSIS) ed altro cespite in favore di (OMISSIS).
Il Tribunale di Benevento accolse la domanda con sentenza poi confermata dalla Corte dappello di Napoli.
Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) attraverso due motivi. Si difende con controricorso la (OMISSIS) (gia (OMISSIS)).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Attraverso il 1 motivo (violazione articoli 177 e 102 c.p.c.) la ricorrente sostiene che il contraddittorio non sia integro, siccome la Banca avrebbe dovuto citare in giudizio anche il marito della (OMISSIS), la quale acquisto il bene in regime di comunione legale.
Il motivo e infondato. Basti citare in proposito il principio giurisprudenziale in ragione del quale, qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dellatto e litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto dominicale, mentre non puo ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validita ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento allazione revocatoria, esperita ai sensi dellarticolo 2901 c.c., non sussiste un ipotesi di litisconsorzio necessario, poiche detta azione non determina alcun effetto restitutorio ne traslativo, ma comporta linefficacia relativa dellatto rispetto al creditore, senza caducare, ad ogni altro effetto, latto di alienazione. (Cass. n. 2082/13 ed in origine SU n. 9660/09).
Il secondo motivo (violazione articoli 2901, 2704 e 2729, vizi della motivazione, violazione art 116 c.p.c.) e in parte inammissibile ed in parte infondato. E inammissibile laddove la ricorrente prospetta una serie di questioni di fatto tendenti a conseguire dalla Corte di legittimita una nuova e differente valutazione degli elementi probatori emersi in ordine alla accertata sussistenza della consapevolezza, da parte della ricorrente stessa, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore. E infondato laddove lamenta violazione di legge e vizi della motivazione, posto che il giudice del merito se rigorosamente attenuto ai principi giurisprudenziali in materia ed ha espresso il suo giudizio mediante motivazione logica e congrua. A riguardo basti citare Cass. n. 15257/04, a mente della quale il presupposto soggettivo dellazione revocatoria, che nellipotesi di atto successivo al sorgere del credito e costituito dalla scientia fraudis, puo essere dimostrato anche con il ricorso a presunzioni e lapprezzamento espresso al riguardo dal giudice del merito e insindacabile in sede di legittimita se congruamente motivato.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5200,00 (cinquemiladuecento/00), di cui euro 200,00 (duecento/00) per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.