Cassazione civile, Sentenza 12 marzo 2019, n. 7020

Cassazione civile, Sentenza 12 marzo 2019, n. 7020
(… omissis…)
FATTI DI CAUSA
Il (OMISSIS) ( (OMISSIS)) ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Pavia su richiesta di (OMISSIS) S.p.A. per il pagamento della somma di Euro 1.920,00 in forza di fattura emessa per prestazione di servizi, oltre interessi moratori Decreto Legislativo n. 231 del 2002, ex articolo 4.
A sostegno dell’opposizione ha eccepito la nullita’ del decreto ingiuntivo per l’invalidita’ della procura al difensore apposta a margine del ricorso monitorio, deducendo non era indicato il nome del legale rappresentante della societa’ ricorrente e non era leggibile la firma apposta dal rappresentante in calce al mandato difensivo.
Nel merito l’opponente ha contestato la fondatezza della pretesa, per non avere l'(OMISSIS) dato la prova della prestazione indicata in fattura.
Ha inoltre negato la legittimita’ della liquidazione degli interessi moratori ex Decreto Legislativo n. 231 del 2002.
Il giudice di pace ha accolto l’eccezione pregiudiziale di nullita’ della procura e ha revocato il decreto ingiuntivo, con condanna dalla ingiungente al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale di Pavia, a seguito dell’appello proposto dalla (OMISSIS) S.p.A., ha riconosciuto infondata l’eccezione di nullita’ del mandato difensivo. Quindi in accoglimento dell’appello ha confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente, su ricorso dell'(OMISSIS), il tribunale ha integrato la sentenza, aggiungendo la condanna della (OMISSIS) a restituire quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a tre motivi.
L'(OMISSIS) ha partecipato alla discussione orale davanti al collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. Nella discussione orale l'(OMISSIS) ha eccepito la nullita’ della notifica del ricorso per cassazione eseguita il 3 febbraio 2015 a mezzo del servizio postale in (OMISSIS), presso il domiciliatario per il giudizio d’appello avv. (OMISSIS).
    Il piego, depositato presso l’ufficio postale il 9 febbraio 2015, risulta restituito al mittente il 23 febbraio 2015 per compiuta giacenza, in quanto non ritirato dal destinatario entro dieci giorni.
    La ragione di nullita’ e’ stata identificata nel fatto che il difensore domiciliatario aveva trasferito altrove il proprio studio, dando regolare comunicazione della variazione al competente consiglio dell’ordine.
    La circostanza costituisce mera enunciazione, tuttavia la denunciata nullita’, qualora in ipotesi sussistente, non potrebbe comunque essere dichiarata, poiche’ la costituzione della resistente, anche se avvenuta solo in occasione della discussione innanzi alla Corte, avrebbe sanato la nullita’ ai sensi dell’articolo 156 c.p.c., comma 3 (cfr. Cass. n. 9362/2002).
    Ne’ la resistente avrebbe ragione di chiedere di essere rimessa in termini per il deposito del controricorso, perche’ a tale deposito avrebbe potuto provvedere autonomamente, senza temere una eventuale eccezione di tardivita’ della notificazione oltre il termine di cui all’articolo 370 c.p.c.. Invero, come chiarito da questa Corte, la nullita’ della notificazione del ricorso impedisce il decorso del termine per la notificazione del controricorso (Cass. n. 27452/2008; n. 908/2005).
  2. Il primo motivo denuncia nullita’ del procedimento per violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
    Il Tribunale di Pavia ha riconosciuto infondata l’eccezione di invalidita’ della procura rilasciata per il ricorso per ingiunzione, che il giudice di pace aveva accolto.
    La ricorrente sostiene che il riconoscimento della validita’ formale del provvedimento monitorio non esauriva la materia del contendere, che comprendeva la verifica della fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, sulla quale il tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi.
    Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 633 e 645 c.p.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c
    L’opposizione a decreto ingiuntivo non consiste in un giudizio di mero accertamento della validita’ del decreto ingiuntivo, ma instaura un giudizio ordinario destinato a concludersi con una pronuncia di merito sulla pretesa dedotta con il ricorso, che assume la veste della domanda giudiziale.
    Il tribunale, pertanto, dopo avere riconosciuto la validita’ formale del provvedimento monitorio, avrebbe dovuto statuire sul merito della domanda, accertando l’an e il quantum della pretesa del creditore.
    Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 287 e 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
    La (OMISSIS) ha richiesto in appello la restituzione delle somme pagate in dipendenza della sentenza riformata, ma il tribunale non ha pronunciato su tale domanda.
    Si sostiene che tale omissione integrava un vizio di omessa pronuncia, non emendabile tramite il procedimento di correzione di errore materiale.
  3. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perche’ connessi, sono fondati.
    L’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena (articolo 645 c.p.c.) nel quale il giudice anche se abbia accertato essere stata emessa l’ingiunzione nella mancanza delle condizioni richieste dagli articoli 633 c.p.c. e ss., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione tenendo conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio, con salvezza delle ipotesi del difetto di competenza funzionale dell’organo che ha emesso l’ingiunzione o del difetto dei presupposti processuali, di pregiudiziali ed ostative ragioni preclusive della pronuncia del decreto stesso del quale il giudice dell’opposizione e’ tenuto a dichiarare la nullita’ (Cass. n. 4121/2001).
    Nel caso in esame e’ avvenuto che il giudice di primo grado ha ritenuto la sussistenza di tali ragioni preclusive della pronuncia del decreto, mentre il giudice d’appello e’ andato in contrario avviso e ha riconosciuto valido, sotto il profilo considerato, il decreto ingiuntivo.
    Ma a questo punto il tribunale non poteva limitarsi a riconoscere la validita’ del decreto ingiuntivo, ma, in applicazione dei principi sopra indicati sulla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto pronunciare sul merito della pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione.
    E’ ovvio che l’opponente, totalmente vittorioso in primo grado, non aveva altro onere se non quello di riproporre nel giudizio d’appello, cosi’ come ha fatto, le ragioni di opposizione contro il decreto ingiuntivo.
  4. Assorbito il terzo motivo.
  5. La sentenza e’ cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Pavia in persona di diverso magistrato, che provvedera’ all’esame del merito della causa di opposizione e liquidera’ le spese del giudizio di legittimita’.
    P.Q.M.
    accoglie il primo e il secondo motivo; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia al Tribunale di Pavia in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimita’.