Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 13 luglio 2015, n. 14584
( omissis )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte dappello di Roma, respingendo il gravame del curatore del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva a sua volta respinto la domanda di revoca, ai sensi della L.F., articolo 67, comma 1, n. 1, e comma 2, dellatto di vendita di ottanta posti auto e moto siti in (OMISSIS) stipulato il 19 luglio 2001, entro lanno anteriore alla dichiarazione di fallimento della societa venditrice.
La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini del giudizio di sproporzione tra le reciproche prestazioni delle parti, la circostanza che il prezzo pattuito di lire 4.800.000.000 fosse stato pagato solo parzialmente (non piu di lire 3.275.000.000), poiche linadempimento dellobbligazione di pagamento del prezzo rileva ai soli fini dellazione di inadempimento o della risoluzione del contratto; onde non ricorreva lipotesi di cui alla L.F., articolo 67, comma 1, n. 1. Ne ricorreva quella di cui al secondo comma, perche il curatore non aveva dato prova della scientia decoctionis da parte della societa acquirente, essendo insufficienti gli elementi addotti della messa in liquidazione della societa venditrice, della riduzione del capitale sociale e del mancato deposito dei bilanci degli anni 2000 e 2001. La messa in liquidazione e la riduzione del capitale sociale, infatti, costituiscono vicende fisiologi-che della vita di una societa commerciale; per quanto, poi, il mancato deposito dei bilanci possa essere astrattamente significativo, tuttavia il relativo accertamento non e esigibile dal normale acquirente di un immobile, la cui diligenza non puo spingersi fino ad assumere informazioni sullo stato di salute del venditore.
Il curatore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura, cui non ha resistito la societa intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione della L.F., articolo 67, comma 1, n. 1, in relazione allarticolo 45, della stessa legge e allarticolo 2704 c.c., si censura il rigetto della domanda di revoca ai sensi della prima delle disposizioni normative invocate.
Il ricorrente premette che i pagamenti dellacquirente risultavano eseguiti con modalita diverse da quelle stabilite nel contratto e altresi incredibili, come il versamento in contanti prima di settecento e poi di cinquecento milioni di lire attestato da quietanze del liquidatore della societa venditrice; che i relativi documenti erano stati contestati dalla curatela in quanto non opponibili alla medesima; che cio implicava deduzione della simulazione relativa della vendita, deduzione erroneamente esclusa dalla Corte d appello.
Da tali premesse e dalla, invero, non proprio perspicua formulazione dei tre quesiti con i quali il motivo di ricorso si chiude, e dato evincere che il ricorrente, pur insistendo nella tesi per cui, ai fini del giudizio di sproporzione delle prestazioni ai sensi della L.F., articolo 67, comma 1, n. 1, occorre confrontare tra loro le prestazioni non gia come promesse nellatto, bensi come poi eseguite dalle parti, tenta comunque di correggere il tiro deducendo la simulazione relativa del contratto (quanto par di capire al prezzo, realmente pattuito in misura inferiore a quella dichiarata).
1.1. Il motivo non puo trovare accoglimento.
Ribadito, infatti, che la proporzionalita tra le prestazioni delle parti ai sensi della L.F., articolo 67, comma 1, n. 1, devessere verificata considerando le obbligazioni dedotte nel contratto, senza tener conto di successivi inadempimenti e del danno che ne sia eventualmente derivato, atteso che linadempimento e accadimento successivo allaccordo delle parti ed estraneo allassetto dato, con il negozio concluso, ai loro interessi (Cass. 5058/2007), deve aggiungersi che la tesi della simulazione del prezzo, avanzata in ricorso, e del tutto nuova, dato che, allevidenza, essa non puo dirsi affatto implicita nella mera deduzione della inopponibilita delle quietanze del liquidatore o della non plausibilita del pagamento in contanti di somme ingenti. Laccertamento della simulazione, invero, e domanda diversa dalla re-vocatoria, quindi andava dedotta espressamente.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione della L.F., articolo 67, comma 2, in relazione agli articoli 2697 e 2729 c.c., nonche contraddittorieta della motivazione, si censura la negazione dellassolvimento dellonere probatorio quanto alla scientia decoctionis, osservando che grava sul contraente in bonis un vero e proprio obbligo di informazione sullo stato di salute dellimpresa con cui si trova a contrattare, sicche era onere della societa convenuta dimostrare lignoranza della condizione patrimoniale della controparte. La Corte dappello, inoltre, non aveva tenuto conto che, a seguito delle ingenti perdite accertate con il bilancio al 31 dicembre 1999, la societa venditrice aveva deliberato, il 5 marzo 2001, la riduzione del capitale da lire 1.000.000.000 a lire 70.000.000 (e poi la messa in liquidazione dal 4 maggio 2001), cui aveva fatto seguito la presentazione della domanda di concordato preventivo il 4 ottobre 2001.
2.1. Neanche questo motivo puo trovare accoglimento.
Va ribadito, infatti, che nellipotesi di cui alla L.F., articolo 67, comma 2, lonere di provare la scientia decoctionis da parte del contraente in bonis grava sul curatore, e che non esiste alcun obbligo giuridico del primo di informarsi sulla situazione economica della controparte contrattuale, ma possono soltanto configurarsi presunzioni semplici di avvenuta assunzione di tali informazioni, basate su indizi gravi, precisi e concordanti secondo linsindacabile apprezzamento del giudice di merito (salvo il vizio di cui allarticolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Nella specie la Corte dappello ha appunto ritenuto che gli elementi presuntivi indicati dal curatore (riduzione del capitale sociale per perdite, conseguente messa in liquidazione della societa e omesso deposito dei bilanci 2000 e 2001) non consentissero di concludere che la societa acquirente era informata della situazione economica della societa venditrice. A cio deve aggiungersi che neppure lulteriore elemento sottolineato nel ricorso la presentazione, cioe, della domanda di concordalo preventivo il 4 ottobre 2001 e decisivo, trattandosi di fatto successivo alla stipula del contratto di compravendita e dunque, per definizione, non conoscibile alla data del medesimo.
3. In conclusione il ricorso va respinto. In mancanza di attivita difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.