Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 14 maggio 2015, n. 9879
( omissis )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 La snc (OMISSIS) in seguito trasformatasi in srl cito innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Saronno, limpresa individuale (OMISSIS), chiedendo che fosse condannata al pagamento delle somme necessarie ad eliminare i difetti di uno stampo per scatole prodotto dalla convenuta nonche al risarcimento dei danni subiti per il difettoso funzionamento del detto macchinario; limpresa convenuta eccepi la decadenza e prescrizione dallazione di garanzia, di cui in ogni caso contesto la fondatezza; acquisita la relazione di accertamento tecnico preventivo, escussi i testi ed effettuata una consulenza tecnica, ladito Tribunale condanno il (OMISSIS) al pagamento di euro 38.033,61 di cui euro 18.000 quale importo necessario per leliminazione dei vizi ed euro 19.073 per il ristoro del pregiudizio sofferto per perdite e scarti di produzione. La Corte di Appello di Milano, pronunciando sentenza n. 3249/2008, in parziale accoglimento del gravame del (OMISSIS), ridusse la condanna di costui allimporto di euro 1.960,00, da un lato, limitando il risarcimento del danno per maggiori costi di produzione determinati dal cattivo funzionamento dello stampo (prendendo a base del computo il documentato numero di scatole restituite da un cliente della (OMISSIS)); dallaltro, rigettando la domanda diretta al pagamento delle spese necessarie alleliminazione dei vizi: cio in quanto giudico che la (OMISSIS) non avrebbe proposto la domanda di risarcimento in forma specifica contemplata dallarticolo 1668 c.c., comma 1, ultima parte, (dal cui accoglimento sarebbe derivata la condanna del (OMISSIS) alleliminazione dei vizi nelle forme di cui allarticolo 2931 c.c.) ma solo una domanda volta ad ottenere la condanna del predetto al pagamento delle spese occorrenti per leliminazione dei vizi, e quindi una domanda risarcitoria per equivalente, la quale pero non poteva trovate accoglimento perche altrimenti avrebbe fatto conseguire gli stessi effetti dellazione risarcitoria in forma specifica, non proposta.
2 Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la (OMISSIS) sulla base di due motivi di annullamento illustrati da successiva memoria; il (OMISSIS) ha risposto con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il primo motivo viene dedotta la violazione degli articoli 1668 e 1453 c.c., per aver ritenuto, il giudice dellimpugnazione, che la domanda di condanna al risarcimento del danno per leliminazione degli effetti dannosi derivanti dallinadempimento dellappaltatore, essendo diretta a rimediare agli ulteriori danni non coperti dalle azioni di reintegra in forma specifica, non potesse trovare accoglimento in mancanza di tali domande; in contrario vengono richiamate decisioni di questa Corte (Cass. Sez. 2 n. 9033/2006; Cass. Sez. 2 n. 5250/2004; Cass. Sez. 2 n. 11602/2002) in cui la liquidazione di somme per leliminazione dei vizi non trova ostacolo nellassenza dellazione di condanna per esecuzione specifica.
1.a La censura e fondata.
1.a.1 Va innanzi tutto messo in evidenza che la Corte territoriale ha basato la propria decisione su considerazioni di carattere generale sui limiti applicativi dellarticolo 1668 c.c., ritenendo, allesito di tale disamina, che fosse assorbito lesame del concreto svolgimento dei motivi di cui sub 5 e 7/d delloriginario appello- diretti appunto a negare la legittimita dellaccoglimento della domanda della (OMISSIS) intesa al pagamento delle spese necessarie per leliminazione dei vizi: gia solo per questo la decisione della Corte territoriale ha minato le basi logiche della propria argomentazione, non esaminando se tale disamina teorica fosse conseguente o coerente rispetto allappello proposto sul punto.
I.a.2 Largomentazione posta a base della decisione impugnata non puo essere poi condivisa perche la domanda proposta sin dallorigine era una domanda risarcitoria per equivalente avente ad oggetto il rifacimento, a proprie spese, degli stampi ed il ristoro del lucro cessante e quindi il problema del cumulo/sostituzione con quella per forma specifica prevista dallarticolo 1668 c.c., comma 1, ultima parte, non si poteva porre, rimanendo dunque una affermazione non supportata da congruo riferimento ad una specifica disciplina negoziale o normativa quella che assume che, se il committente/appaltante voglia provvedere in proprio alla emenda dei vizi del macchinario fornitogli e non sia ricorso allanaloga tutela risarcitoria in forma specifica, non avrebbe diritto alla prima forma di risarcimento perche conducente agli effetti della seconda, ne potrebbe richiedere la seconda in quanto non proposta.
I.a.3 Non sussiste altresi un contrasto tra orientamenti giurisprudenziali di questa Corte come invece prospettato dal P.G. in udienza tra le decisioni richiamate in sentenza e quelle indicate nel ricorso, da un lato perche il contrasto che rende auspicabile la remissione alle Sezioni Unite deve porre a confronto due indirizzi ben enucleati, di decisioni difformi su medesime fattispecie e con carattere di relativo sincronismo mentre la fattispecie, a regolazione della quale questa Corte deve occuparsi, non ha visto in tempi recenti contrasti interpretativi radicali: invero i gruppi di decisioni che si assumono contrapposte, partono entrambe dal presupposto della diversita della tutela risarcitoria (per equivalente ed in forma specifica) e del divieto del cumulo: la differente prospettazione di diritto si riduce alla ritenuta sussistenza di un ordine logico di proposizione delle domande risarcitorie.
1.a.4 Piu in particolare, con la sentenza n. 9295/2006 si e affrontata la questione dei limiti della tutela risarcitoria di qualunque tipo allorche il committente/appaltante avesse agito per il mantenimento del contratto piuttosto che per la sua risoluzione; con la decisione n. 10751/2001 si e esaminato il caso di cumulo di domande di riduzione del prezzo di vendita e di risarcimento dei danni (statuendosi che non si sarebbe potuto computare in diminuzione, dal corrispettivo, non solo il minor valore assunto dalla res a cagione dei vizi, ma anche il costo delle opere emendative); con la sentenza n. 15167/2001 e stata negata la possibilita di agire per ottenere un risarcimento dipendente da vizi che avrebbero comportato la risoluzione (articolo 1668, comma 2 cod.), allorche tale domanda fosse stata disattesa.
1.a.5 Sul versante che si ritiene opposto le decisioni nn. 19103/2012 e 6181/2011 richiamate in requisitoria dal P.M., non contengono affermazioni contrastanti rispetto a quelle piu sopra richiamate, limitandosi, la prima, a delimitare la portata degli interventi emendativi al fine di non far conseguire allappaltante un bene (o, in generale, una prestazione), con caratteristiche migliori di quello che avrebbe ottenuto in caso di esatto adempimento; la seconda, a far affermare che, accolta in primo grado la domanda di risarcimento in forma specifica e non avendo parte creditrice fatto seguito alla esecuzione a carico dellappaltatore, pur tuttavia lappaltante/committente avrebbe potuto insistere in appello per la richiesta di risarcimento per equivalente (nella parte in cui si chiedeva la condanna al pagamento delle spese necessarie allemenda) e non solo per il ristoro dei pregiudizi non eliminabili attraverso il diretto intervento dellappaltatore, atteso che questultima richiesta doveva ritenersi ricompresa in quella per ristoro in forma specifica; quanto infine alla piu risalente sentenza 2346/1995, la stessa si assesta sulla implicita ricomprensione della domanda di risarcimento per equivalente in quella per eliminazione delle difformita e dei vizi, pur evidenziando la differenza ontologica delle due forme di risarcimento.
1.b Se ne deve concludere per lerroneita della statuizione di principio contenuta nella sentenza di appello: altrimenti argomentando, si perverrebbe irragionevolmente alla negazione del riconoscimento di un risarcimento per equivalente, pur se richiesto sin dallinizio, laddove esso possa sortire (anche) gli effetti di una non proposta domanda risarcitoria in forma specifica.
2 Con il secondo motivo si censura siccome viziata da insufficienza e contraddittorieta largomentazione della Corte territoriale allorche, a seguito di unerronea valutazione delle emergenze istruttorie, ritenne in buona parte non dimostrato il numero di pezzi realizzati con lo stampo per il quale e causa : in particolare si assume che la dichiarazione del teste (OMISSIS), essendo stata precisa nellidentificare il tipo di pezzi lavorati dallo stampo, sulla base dellanalisi dei documenti sottoposti al teste, avrebbe dovuto esser valutata altrettanto fide digna in merito al numero di pezzi prodotti: il motivo non corrisponde allo schema delineato dallarticolo 366 n. 3 cpc, dal momento che non riporta ne il contenuto della deposizione ne i capitoli sottoposti al teste, cosi da impedire alla Corte la disamina critica del ragionamento del giudice dellappello, risolvendosi in uninammissibile sollecitazione ad un novellato esame del merito.
3 La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto; il giudice del rinvio, che si individua nella Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, riesaminera la fattispecie alla luce del principio di diritto per il quale: allorché è stata proposta una domanda di risarcimento per equivalente in caso di inadempimento dell’appaltatore o del prestatore d’opera, ai sensi dell’art. 1668, I comma, ultima parte, cod. civ., il giudice del merito deve esaminarla nel merito anche se con la stessa possano prodursi i medesimi effetti di una non proposta domanda di risarcimento in forma specifica, a norma dell’art. 1668, I comma cod civ., una volta accertati i presupposti soggettivi ed oggettivi, tipici della stessa; il detto giudice provvederà altresì alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa limpugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita.