Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 16 aprile 2015, n. 7704
Svolgimento del processo
1. C.C. e Ge. nonché D.E. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Reggio Calabria, G.V. e la SAI Assicurazioni s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni patiti in un sinistro stradale nel quale il motociclo condotto dal D. , di proprietà di Ca.Ge. e sul quale viaggiava come trasportato C.C. , era stato urtato dalla vettura condotta dal G. la quale, nellassunto degli attori, si era spostata improvvisamente verso la parte sinistra della carreggiata tagliando la strada al motociclo.
Si costituì la sola società assicuratrice la quale chiese il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna del D. e di C.G. per non aver ottemperato agli obblighi di cui allart. 2048 del codice civile.
Espletata c.t.u. e svolta prova per testi, il Tribunale addebitò la responsabilità del sinistro nella misura del settanta per cento a carico del D. e del trenta per cento a carico del G. ; liquidò quindi il risarcimento dei danni in favore degli attori e compensò per metà le spese di lite, ponendo la restante metà a carico dei convenuti in solido.
2. La pronuncia è stata appellata in via principale da D.E. , C.C. , C.G. e I.C. , nella qualità di eredi del defunto Ca.Ge. , ed in via incidentale dalla società assicuratrice.
La Corte dappello di Reggio Calabria, con sentenza dell8 settembre 2010, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, ha posto la responsabilità dellincidente nella misura dellottanta per cento a carico del conducente della vettura (G. ) e del venti per cento a carico del conducente del motociclo (D. ); ha quindi nuovamente liquidato i danni, riconoscendo a C.C. le somme di Euro 150.580,34 a titolo di danno non patrimoniale e di Euro 17.620,97 a titolo di danno patrimoniale; ha compensato le spese del doppio grado nella misura di un quarto ed ha posto a carico della Fondiaria SAI s.p.a. i rimanenti tre quarti delle medesime.
Ha osservato la Corte territoriale, per quanto ancora di interesse in questa sede, che il Tribunale aveva errato nel valutare le prove esistenti, le quali non erano fra loro in contrasto. Dallesame complessivo delle deposizioni testimoniali, infatti, era emerso che la causa prima ed autosufficiente del sinistro era costituita dalla condotta imprudente di guida del G. , il quale si era spostato nella sua direzione di marcia da destra a sinistra, di fatto invadendo repentinamente la corsia impegnata dal ciclomotore (
) e non avvedendosi, come avrebbe dovuto fare, dellarrivo dello stesso. A carico del conducente del ciclomotore, tuttavia, era da ravvisare un concorso di colpa nella misura del venti per cento, a cagione della incontestata circostanza fattuale del trasporto sul motociclo (omologato solo per una persona) di altro passeggero, oltre al conducente; e ciò in quanto la presenza di un ulteriore passeggero aveva reso comunque il mezzo più instabile.
In relazione allentità del risarcimento, poi, la Corte dappello ha posto in evidenza che C.C. non avrebbe potuto comunque beneficiare dellintegrale risarcimento nella sua qualità di trasportato, e ciò per il fatto che la relativa eccezione era stata sollevata non già nellatto di appello (
), ma solo in comparsa conclusionale in questo grado di giudizio.
3. Avverso la sentenza della Corte dappello di Reggio Calabria propone ricorso C.C. , con atto affidato a tre motivi.
Resiste la Fondiaria SAI s.p.a. con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento allart. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043 e 2054 cod. civ., oltre a contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Secondo il ricorrente, la Corte dappello avrebbe errato nel porre a carico del conducente del motociclo il venti per cento della responsabilità del sinistro. La circostanza che su di un ciclomotore viaggino due persone anziché una sola, come imposto dalla relativa omologazione, può avere rilievo, infatti, solo se tale circostanza sia ritenuta influente ai fini della decisione.
Nella specie, al contrario, la sentenza ha riconosciuto che il comportamento di guida tenuto dal G. aveva avuto una efficacia causale autosufficiente nella determinazione dellincidente, sicché sarebbe contraddittoria la successiva affermazione riguardante il riconoscimento di una responsabilità concorrente anche del D. .
1.1. Il motivo non è fondato.
Occorre innanzitutto rilevare che costituisce costante giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, lapprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dellincidente, allaccertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dellaccertamento dellesistenza o dellesclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e levento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, e 25 gennaio 2012, n. 1028).
Nel caso in esame, la Corte dappello ha riconosciuto la valenza primaria ed autosufficiente del comportamento del G. , conducente della vettura, nella determinazione del sinistro ed ha tuttavia ravvisato, come si è detto, un modesto concorso di colpa a carico del conducente del motociclo, nella misura del 20 per cento, in conseguenza del fatto che su quel mezzo, omologato per il trasporto di una persona, ne viaggiavano invece due, con conseguente necessaria maggiore instabilità del mezzo stesso.
1.2. Laffermazione è contestata dal ricorrente nei termini suindicati, in particolare con il richiamo, a sostegno della propria tesi, della sentenza 8 aprile 2010, n. 8366, di questa Corte, secondo la quale la violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale nella specie si trattava dello stesso problema (motociclo omologato per una persona sul quale ne viaggiavano due) può essere fonte di responsabilità o di limitazione di responsabilità a condizione che abbia esplicato unincidenza causale sullevento dannoso. In quella pronuncia, però, si trattava di un sinistro nel quale il motociclo era finito contro il guard-rail, cioè contro un ostacolo fisso, a causa di un abbagliamento; e la sentenza di merito fu cassata per non aver chiarito lefficacia causale della presenza di due persone sul motociclo al fine di determinare un concorso di colpa allora quantificato nella misura del 50 per cento.
Largomento, però, è stato affrontato anche nella più recente sentenza 29 novembre 2011, n. 25218, nella quale questa Corte ha affermato che non è revocabile in dubbio, al punto da costituire una massima di esperienza, il fatto che limpianto frenante di un ciclomotore progettato per una sola persona abbia unefficacia ben minore quando il mezzo sia appesantito per effetto del maggior peso determinato dalla presenza di un passeggero a bordo.
Ritiene il Collegio che questa seconda pronuncia sia da condividere, anche in considerazione dei termini della vicenda odierna per come delineati dal giudice di merito. Ed infatti il sinistro non è stato determinato dallimpatto contro un ostacolo fisso, bensì dallurto del motociclo contro un veicolo che aveva effettuato unimprovvisa e scorretta manovra; di talché la presenza di due persone sul mezzo omologato per una persona ben può avere avuto efficacia causale rilevante ai sensi dellart. 1227, primo comma, cod. civ., peraltro individuata dal giudice di merito nella misura del 20 per cento, stante levidente minore efficacia del sistema frenante.
Da tanto consegue che la lamentata violazione di legge non sussiste, così come non è configurabile un vizio di motivazione, perché il ragionamento reso dalla sentenza impugnata, assunto nella sua globalità, da ben ragione del motivo per cui si sia attribuita una valenza largamente prevalente, ma tuttavia non esclusiva, alla colpa del conducente della vettura.
Da tanto deriva il rigetto del primo motivo.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento allart. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dellart. 100 cod. proc. civ., degli artt. 1227, 2043, 2054, 2055 e 2056 cod. civ., oltre ad illogicità della motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Rileva il ricorrente che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha escluso il diritto del medesimo a conseguire lintegrale risarcimento del danno quale soggetto trasportato. Si osserva, invece, che C.C. aveva chiesto fin dal primo grado il risarcimento del danno integrale patito a causa dellincidente stradale e che la sentenza del Tribunale era stata da lui appellata chiedendo che fosse riconosciuta lassenza di ogni concorso di colpa da parte sua. La Corte dappello, pur ammettendo che il trasportato ha diritto allintegrale risarcimento, lha poi nella sostanza negato, senza considerare che tale diritto è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento allart. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., illogicità della motivazione nella parte in cui ha escluso lintegralità del risarcimento, osservando che laccoglimento dei precedenti motivi darebbe diritto al ricorrente di percepire il risarcimento senza alcuna riduzione, comè invece avvenuto.
4. I due motivi, da trattare congiuntamente in considerazione della stretta connessione che li unisce, sono entrambi privi di fondamento.
4.1. Il punto di partenza dal quale essi muovono in particolare il secondo, poiché il terzo non è neppure tale, ma solo una conseguenza delle ragioni prospettate nel secondo è costituito dal fatto che C.C. , essendo un trasportato a bordo del motociclo condotto dal D. , aveva comunque diritto allintegrale risarcimento, per cui la sentenza impugnata sarebbe da cassare per il fatto di aver riconosciuto come operativo anche nei suoi confronti il concorso di colpa posto a carico del conducente del mezzo.
4.2. Osserva il Collegio che la premessa teorica è esatta, ma non altrettanto le conseguenze che se ne traggono in relazione alla vicenda concreta.
Il diritto del trasportato allintegrale risarcimento del danno costituisce una pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, le sentenze 31 marzo 2008, n. 8292, e 20 ottobre 2014, n. 22228), a condizione che questi non sia anche proprietario del mezzo (in questo senso va rettamente intesa la sentenza 25 novembre 2008, n. 28062, citata dalla Corte dappello). È necessario, però, che tale risarcimento sia richiesto utilizzando come causa petendi la posizione di trasportato; e ciò sia che venga fatto valere il proprio diritto al risarcimento dei danni nei confronti del solo conducente del mezzo sul quale la vittima viaggiava, sia che venga fatto valere nei confronti del conducente del mezzo antagonista, sia, infine, nellipotesi in cui si agisca nei confronti di entrambi. In altri termini, il danneggiato deve indicare che, proprio in quanto trasportato, egli ha diritto allintegrale risarcimento e può chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei responsabili.
Nel caso in esame, però, come la Corte dappello ha posto in luce con sufficiente chiarezza, la domanda giudiziale non è stata posta in questi termini; e lo stesso ricorrente indica in ricorso che latto di appello aveva rassegnato le proprie conclusioni nel senso di riconoscere che nessuna responsabilità è da ascrivere agli appellanti in riferimento al sinistro per cui è causa e, pertanto, nessun concorso di colpa è loro attribuibile.
La sentenza in esame, infatti, sia pure con un linguaggio tecnicamente non impeccabile la pronuncia a p. 10 parla di eccezione, il che non è corretto ha detto che C.C. non poteva comunque beneficiare dellintegrale risarcimento quale trasportato perché tale domanda era stata proposta non nellatto di appello, ma solo nella comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado, benché largomento fosse stato affrontato dal Tribunale. Tale ratio decidendi della sentenza non è, in effetti, superata dai motivi di ricorso in esame, che si limitano a ribadire che il trasportato ha diritto allintegrale risarcimento; ciò, come si è detto, è esatto, ma occorre che la domanda giudiziale sia stata indirizzata in tal senso fin dal giudizio di primo grado.
Per quanto è dato comprendere dal ricorso, invece, la causa è stata impostata con lobiettivo di ottenere il riconoscimento della responsabilità esclusiva del conducente della vettura, con esclusione di ogni colpa da parte del conducente del motociclo sul quale lodierno ricorrente viaggiava come trasportato; il C. ed il D. , in altre parole, hanno agito chiedendo entrambi che fosse dichiarata lesclusiva responsabilità del G. . Impostato il giudizio in questi termini, è palese che chiedere in appello il riconoscimento del proprio diritto allintegrale risarcimento per la condizione di trasportato comporta un mutamento della causa petendi ed una sostanziale alterazione dei termini della domanda giudiziale, inammissibile in grado di appello. Che è, in sostanza, quello che la Corte dappello ha affermato, anche se con motivazione non del tutto limpida; ma la presente pronuncia vale, per quanto necessario, anche come correzione ed integrazione della motivazione della sentenza impugnata.
Da tanto deriva linfondatezza del secondo motivo e, come automatica conseguenza, anche del terzo.
5. In conclusione, il ricorso è rigettato.
A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.