Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 16 aprile 2015, n. 7753
(
Omissis
)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento in data 29/9-6/10/2008, il Tribunale di Bari ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. avverso il decreto di trasferimento del complesso industriale sito in (OMISSIS), emesso il 9/8/2007 dal G.D. del Fallimento della (OMISSIS) s.p.a. a favore di (OMISSIS) s.p.a..
Il Giudice del merito, premessa lapplicazione della L.F., articolo 26, nella formulazione anteriore alla riforma, ha negato alla reclamante il diritto di prelazione legale allacquisto del ramo dazienda concesso in affitto ai sensi della Legge n. 223 del 1991, articolo 3, rilevando che, sulla base della pronuncia del Tribunale di Palermo confermata in appello, il contratto daffitto era cessato il 31/8/2003 (circostanza peraltro non contestata dalla reclamante), e che la formulazione della norma attribuisce il diritto di prelazione esclusivamente allaffittuario, cosi richiedendo la sussistenza di detta qualita nel momento di esercizio del diritto, da intendersi la data di determinazione definitiva del prezzo di vendita del bene, indipendentemente dalla circostanza di mero fatto, che lazienda possa essere rimasta, dopo la cessazione del titolo giuridico, nella materiale detenzione dellaffittuario.
Ricorre avverso detta pronuncia ex articolo 111 Cost., la s.r.l. (OMISSIS), sulla base di un unico motivo, corredato del relativo quesito di diritto.
Si difendono con separati controricorsi (OMISSIS) s.p.a. ed il Fallimento.
Il Fallimento ha depositato memoria ex articolo378 c.p.c..
Si da atto che il Collegio ha disposto la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Con lunico motivo del ricorso, (OMISSIS) denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione della Legge n. 223 del 1991, articolo 3, comma 4, sostenendo la violazione nel caso della ratio legis, intesa a favorire limprenditore che a titolo di affitto abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di concordato preventivo, evitando in tal modo il ricorso alla cassa integrazione guadagni.
Diversamente opinando, sostiene la ricorrente, ove subentri un nuovo affittuario al precedente, che ha assunto i dipendenti della societa ammessa al concordato, al primo spetterebbe il diritto e si perverrebbe ad attribuire alla procedura la facolta di vanificare lesercizio della prelazione.
Secondo (OMISSIS), anche la formulazione letterale della norma, che si riferisce a chi abbia assunto la gestione e non abbia la gestione, depone per linterpretazione fatta valere.
2.1.- La ricorrente e la controricorrente (OMISSIS) s.p.a. hanno dato atto di avere transatto le reciproche posizioni, cosi dichiarando di rinunciare ad ogni reciproca pretesa e detta rinuncia e stata sottoscritta dai legali rappresentanti delle parti e dai rispettivi difensori.
Ne consegue, ai sensi degli articoli 390 e 391 c.p.c., lestinzione del giudizio nel rapporto processuale tra (OMISSIS) e (OMISSIS), senza che residui alcuna statuizione sulle spese.
3.1.- Quanto al ricorso proposto nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.p.a., va ritenuta linfondatezza dellunico motivo di ricorso. La Legge n. 223 del 1991, articolo 3, relativo allintervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali, al quarto comma, nella parte che qui interessa, dispone: Limprenditore che, a titolo di affitto abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, puo esercitare il diritto di prelazione nellacquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dellazienda, lautorita che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo cosi stabilito allimprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
Questa Corte ha piu volte ribadito che, in tema di affitto dazienda, presupposto necessario perche laffittuario eserciti il diritto di prelazione allacquisto, previsto dalla Legge n. 223 del 1991, articolo 3, comma 4, nel caso in cui il concedente sia assoggettato a procedura concorsuale, e la sussistenza della qualita di affittuario, de jure, al momento della definitiva determinazione del prezzo di vendita: dovendosi, per contro, escludere quando il contratto di affitto sia cessato, pur se laffittuario sia rimasto nella materiale detenzione dellazienda, in carenza di un diritto di proroga ex lege del contratto (in tal senso, le pronunce 25858/2011, 14546/2009, 1124/1999).
E gli argomenti addotti dalla parte non possono indurre ad un ripensamento di tale indirizzo: la formulazione letterale della norma non consente di ritenere la spettanza del diritto a chi non abbia piu la gestione dellazienda, e soprattutto non puo ritenersi lattribuibilita del diritto a chi non possa piu vantare un titolo giuridico a base della gestione, ma solo una situazione di mero fatto.
4.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso proposto nei confronti del Fallimento; le spese del relativo rapporto, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara lestinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra la ricorrente ed (OMISSIS); rigetta il ricorso proposto nei confronti del Fallimento e condanna la ricorrente alle spese relative a detto rapporto processuale, che liquida in euro 8000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.