Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 16 aprile 2015, n. 7761
( omissis )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte dAppello di Napoli, confermando la pronuncia di primo grado ha rigettato lopposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla s.n.c. (OMISSIS) e da (OMISSIS) ed (OMISSIS) avverso il provvedimento monitorio con il quale era stato loro ingiunto di pagare alla s.p.a. (OMISSIS) la somma di lire 199.874.43, dovuta alladdebito dellimporto di un assegno versato presso la banca, riscosso dagli opponenti ma non andato a buon fine, in virtu della dichiarazione della societa debitrice di non aver mai ricevuto lassegno, ancorche risultasse apposta girata a sua firma avvalorata da timbro.
Gli opponenti avevano affermato in primo grado che il prelievo era stato da essi effettuato soltanto dopo lincasso dellassegno. Il successivo rimborso effettuato dalla (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) era fondato su una convenzione alla quale erano estranei.
Le medesime censure erano state formulate con lAppello.
La Corte territoriale a sostegno della decisione assunta ha affermato:
laccreditamento di un assegno trasferito alla banca e eseguito sempre salvo buon fine. Ne deriva che se il pagamento non venga soddisfatto dal terzo obbligato la banca puo eliminare la partita dal conto, reintegrando il correntista nelle sue ragioni con la restituzione del titolo.
Laccredito di un assegno, di conseguenza, non e definitivo prima dellaccertamento del buon fine, diversamente dal bonifico. Il rimettente pertanto acquista la disponibilita della provvista solo dopo che il titolo sia stato effettivamente pagato.
Nella specie la (OMISSIS) aveva subito laddebito da parte della banca tedesca e conseguentemente aveva stornato limporto dal conto corrente degli opponenti divenuto a causa delloperazione privo di provvista.
La banca aveva esercitato legittimamente il suo diritto al rimborso atteso laccreditamento salvo buon fine. Anche la domanda riconvenzionale di natura risarcitoria doveva, pertanto essere disattesa.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione la s.n.c. (OMISSIS) e (OMISSIS) ed (OMISSIS) affidato ai due seguenti motivi:
nel primo motivo e stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1829 e 1857 cod. civ. per non avere la corte dappello considerato che lassegno circolare e stato regolarmente pagato e la banca solo dopo lincasso ha consentito al correntista il prelievo.
Il rimborso alla banca tedesca e avvenuto dopo molti mesi dalla predetta operazione. Non si applica di conseguenza larticolo 1829 cod. civ..
La censura si chiude con il seguente quesito di diritto:
E viziata, per falsa applicazione degli articoli 1829 e 1857 cod. civ. la sentenza che applica tali norme alladdebito in conto corrente di una somma gia accreditata su detto conto in seguito allincasso dellassegno avvenuto alcuni mesi prima?
Il motivo e inammissibile per difetto di specificita non risultando ne dalla sentenza impugnata, che al contrario si fonda sullassunto opposto, ne dal ricorso o da documentazione ritualmente allegata ex articolo 369 cod. proc. civ. che lassegno sia stato incassato. La natura di assegno circolare risulta dedotta per la prima volta in sede di ricorso per cassazione.
Nella specie trova conseguentemente il principio, consolidato, nella giurisprudenza di legittimita ed applicabile oltre che agli assegni bancari anche agli assegni circolari secondo il quale: Lassegno circolare, pur costituendo un mezzo di pagamento, in quanto il creditore non ha normalmente ragione di dubitare della regolarita e dellautenticita del titolo e non ha un apprezzabile interesse a pretendere ladempimento in denaro, conserva la natura di titolo di credito, la cui consegna non equivale al pagamento, essendo lestinzione dellobbligazione subordinata al buon fine dellassegno, salvo che risulti una diversa volonta delle parti. (Cass. 11851 del 2006; con riferimento allassegno bancario Cass. 18118 del 2003; 19587 del 2008).
Nel secondo motivo viene dedotta lomessa ed insufficiente motivazione per avere la Corte dAppello del tutto escluso di giustificare, pur avendolo accertato lavvenuto incasso dellassegno da parte della (OMISSIS) cosi come risultante dal passaggio della sentenza impugnata secondo il quale: questultima banca con riferimento allarticolo 3 della convenzione di clearing degli assegni addebito sul conto corrente della (OMISSIS) Decreto Ministeriale 211.960,50 con valuta 13/10/91?.
Lassegno circolare deve essere presentato allincasso entro 30 giorni. Ne consegue che non si comprende come la Corte dAppello abbia ritenuto non presentato, nellottobre 1997 un assegno affidato alla banca il 10 febbraio del medesimo anno.
La censura e radicalmente inammissibile mancando la sintesi finale richiesta dallarticolo 366 bis c.p.c., u.p. ratione temporis applicabile.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso.