Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
sentenza 17 febbraio 2017, n. 4202
(Omissis…)
FATTI DI CAUSA
- La s.r.l. (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS), davanti al Giudice di pace di Montorio al Vomano, chiedendo il risarcimento dei danni riportati dall’autovettura di sua proprieta’ a causa dello scontro con il cane di proprieta’ del convenuto, sbucato improvvisamente sulla strada statale ove stava transitando l’automobile.
Si costitui’ in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice di pace accolse la domanda.
- La pronuncia e’ stata appellata dal (OMISSIS) e il Tribunale di Teramo, con sentenza dell’11 ottobre 2013, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.
Ha osservato il Tribunale che la ricostruzione dei fatti portava ad affermare che non vi fosse alcuna responsabilita’ imputabile al conducente dell’autovettura, responsabilita’ da porre invece integralmente a carico del (OMISSIS), custode dell’animale fuggito. Era rimasto non dimostrato, infatti, che il conducente procedesse a velocita’ eccessiva ed era invece credibile, in considerazione dell’entita’ dei danni riportati dalla vettura, che il cane fosse sbucato all’improvviso provenendo dalla parte destra della carreggiata, com’era confermato anche dalla presenza di accessi laterali, sebbene sterrati. Il (OMISSIS), quindi, non aveva superato la presunzione di cui all’articolo 2052 c.c.; ne’ poteva essere censurata la sentenza del Giudice di pace per aver dichiarato il convenuto decaduto dalla prova per testi, posto che la testimonianza dedotta era inutile, in quanto avente ad oggetto soltanto il valore del cane.
- Contro la sentenza del Tribunale di Teramo propone ricorso (OMISSIS) con atto affidato a cinque motivi.
La s.r.l. (OMISSIS) ha depositato un atto finalizzato ad indicare la sede presso cui inviare le comunicazioni relative al procedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.
Rileva il ricorrente che il Tribunale avrebbe errato nel ricostruire l’incidente e nell’attribuzione della responsabilita’. La correttezza del comportamento di guida del conducente dell’autovettura sarebbe stata dedotta dall’interrogatorio formale del medesimo; errata sarebbe la ricostruzione nel senso di ritenere che il cane provenisse da destra, mentre sarebbe stata trascurata la deposizione del vigile urbano che aveva negato l’esistenza di accessi laterali alla strada in questione.
- Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli articoli 228-232 c.p.c., sul rilievo che il Tribunale avrebbe utilizzato in favore della societa’ attrice, ai fini della ricostruzione del sinistro, la deposizione resa dal conducente della vettura in sede di interrogatorio formale.
- Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 1 e articolo 2052 c.c., nonche’ vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Rileva il ricorrente che nel caso di scontro tra un veicolo ed un animale devono applicarsi le due presunzioni di cui alle disposizioni suindicate, di pari efficacia, per cui l’accertamento della colpa di una parte non implica il superamento della presunzione a carico dell’altra. Il Tribunale, invece, avrebbe sancito la prevalenza di una presunzione rispetto all’altra.
- Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 2 e articolo 2052 c.c., nonche’ vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Osserva il ricorrente, riprendendo alcune argomentazioni del motivo precedente, che nella specie si sarebbe dovuta applicare anche la presunzione di cui dell’articolo 2054 cit., comma 2 e che la sentenza avrebbe fornito una motivazione contraddittoria in ordine all’esistenza di accessi laterali sulla strada, circostanza da escludere in base alle prove documentali e testimoniali assunte.
- I primi quattro motivi di ricorso, benche’ tra loro diversi, devono essere esaminati insieme in considerazione della stretta connessione tra loro esistente e sono tutti privi di fondamento, quando non inammissibili.
Rileva il Collegio, al riguardo, che il Tribunale ha ricostruito lo svolgimento dei fatti ed ha attribuito di conseguenza le relative responsabilita’, senza fare applicazione di presunzioni, o meglio ritenendo che le stesse fossero state superate in forza di tale concreto accertamento. Cio’ comporta che i principi enunciati da questa Corte nelle sentenze 9 gennaio 2002, n. 200, e 7 marzo 2016, n. 4373 – secondo cui in caso di urto tra un autoveicolo ed un animale concorrono la presunzione di responsabilita’ del proprietario o utilizzatore dell’animale e la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo – benche’ siano da confermare integralmente nella sede odierna, non giovano in alcun modo al ricorrente, posto che la sentenza impugnata ne ha sancito in concreto l’inapplicabilita’ in forza del positivo accertamento delle rispettive responsabilita’.
Cio’ premesso, occorre aggiungere che non risponde al vero la doglianza secondo cui il Tribunale si sarebbe basato, nella ricostruzione dei fatti, soltanto sulla deposizione resa in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della societa’ attrice (con cio’ violando gli articoli 228-232 c.p.c.), perche’ la ricostruzione in fatto e’ piu’ ampia e i motivi a sostegno della medesima sono diversi e tra loro connessi in modo logico (posizione del cane, punto d’urto, presenza di accessi laterali etc.).
Da cio’ consegue che le censure del primo e del secondo motivo tendono in modo palese a sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.
- Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli articoli 208 e 250 c.p.c., dell’articolo 104 norme att. c.p.c., nonche’ vizio di motivazione.
La doglianza investe il profilo della mancata assunzione della prove testimoniale, a seguito della declaratoria di decadenza, siccome ritenuta ininfluente ai fini della decisione. La prova doveva invece essere ammessa, posto che il ricorrente aveva proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni a lui derivati dalla morte del cane.
6.1. Il motivo e’ inammissibile, per difetto di interesse del ricorrente.
Come gia’ evidenziato dal Tribunale, una volta che la responsabilita’ e’ da porre integralmente a carico del proprietario del cane, non ha alcuna importanza stabilire il valore dell’animale rimasto ucciso in conseguenza dell’urto, giacche’ la domanda riconvenzionale per danni non poteva comunque essere accolta. E su questo punto concorda anche il ricorrente, laddove ammette (p. 17) che la rilevanza della prova testimoniale deriva dall’accoglimento del primo motivo dell’odierno ricorso.
- Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, non avendo la s.r.l. (OMISSIS) depositato un vero e proprio atto di controricorso
Sussistono tuttavia le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.