cassazione civile sentenza 19 maggio 2014 n 10965

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II
SENTENZA 19 MAGGIO 2014, N. 10965

Motivi della decisione

2) Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1495 e 2943 comma quarto c.c..

Sostiene che il ‘termine annuale di prescrizione di cui all’art. 1495′ era stato interrotto da tre lettere spedite il 2 marzo 2000, 31 gennaio 2000 e 3 gennaio 2001, di guisa che era da ritenere tempestiva l’azione giudiziaria avviata con citazione notificata il 23 ottobre 2001.

Il quesito di diritto chiede specificamente di affermare che il ‘termine di prescrizione per l’azione di risoluzione del contratto per inadempimento’ era stato validamente interrotto. La censura è priva di fondamento.

Va infatti riaffermato che: “La facoltà di domandare la risoluzione del contratto di vendita, attribuita dall’art. 1492 cod. civ. al compratore di una cosa affetta da vizi, ha natura di diritto potestativo, a fronte della quale la posizione del venditore è di mera soggezione; ne consegue che la prescrizione dell’azione – fissata in un anno dall’art. 1495, terzo comma, cod. civ. – può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione di domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora, che debbono consistere, per il disposto dell’art. 1219, primo comma, cod. civ., in una intimazione o richiesta di adempimento di un’obbligazione, previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non anche ai diritti potestativi”. (Cass. 20332/07; e anche utilmente Cass. 25468/10).

Va pertanto corretta la parte della motivazione della sentenza impugnata che ha indugiato superfluamente sulle caratteristiche di insufficiente precisione delle lettere in cui parte ricorrente aveva invocato il proprio diritto di sospendere la prestazione ex art. 1460 c.c..

Al di là del contenuto di tali lettere, prive di potere interruttivo, doveva essere portata esclusiva attenzione all’omesso esercizio dell’azione entro l’anno dalla scoperta del vizio lamentato.

2.1) Va aggiunto che invano, in memoria, parte ricorrente deduce che la propria azione non era finalizzata alla risoluzione del contratto, ma ‘all’esatto adempimento da parte della fornitrice’.

L’esatto contrario si desume dalle conclusioni riportate nel ‘foglio di precisazione delle conclusioni’ (si veda il punto 5) consegnato dalla difesa dell’appellante e facente parte della sentenza di primo grado.

Altrettanto si desume dal quesito di diritto conclusivo del motivo di ricorso per cassazione, che non censura alcuna ultrapetizione, ma affronta nel merito la tesi qui ritenuta priva di pregio.

3) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c. e vizi di motivazione.

La censura riguarda il riconoscimento dei vizi che parte venditrice avrebbe fatto ‘a seguito del denunciato cattivo funzionamento del frantoio’, ammissione sufficiente a eludere i termini di prescrizione.

Il motivo è infondato.

Esso infatti non attacca la ratio fondamentale su cui si fonda, in proposito, la sentenza di appello (pag. 7 della parte motiva).

Ivi si legge che gli interventi effettuati dal ‘tecnico di zona, genericamente menzionati dall’appellante’ si riferivano ad altri problemi di funzionamento, ‘tutti risolti’, diversi da quelli posti a base dell’azione di risoluzione.

Inoltre la sentenza contiene sul punto specifico richiamo della sentenza di primo grado che aveva ‘analiticamente rilevato’ come le schede degli interventi tecnici avessero attestato il funzionamento corretto del macchinario.

Dunque gli interventi riguardanti ‘altri problemi’ non potevano costituire riconoscimento alcuno dei diversi vizi oggetto dell’azione proposta.

4) Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 c.c. e 116 c.p.c. e vizi di motivazione.

Il quesito di diritto che conclude il motivo parte ricorrente chiede: “se, sulla scorta delle prove acquisite dai dati emersi in corso di causa, non ultimo da una corretta valutazione della consulenza tecnica, il frantoio, venduto dall’Alfa Laval spa risulti assolutamente privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente e ricorrano, conseguentemente, gli estremi della consegna di aliud pro alio, soggetta agli ordinari serie di prescrizione”.

La censura è infondata.

Essa si basa sull’assunto che ‘era inconfutabilmente emerso che il macchinario si era, da subito, rivelato inidonea ad assolvere la sua testa azione economico sociale, ma che i giudici di merito non avevano tenuto conto delle ragioni per le quali il P. si era determinato all’acquisto del frantoio, rappresentate dall’esigenza di incrementare la produzione di olio di oliva e contenere i costi di fabbricazione’.

Lamenta inoltre che sarebbe stata malvalutata un’osservazione del consulente di parte, circa un errore di calcolo del consulente d’ufficio, che avrebbe fatto emergere una dispersione di circa il due (2)% di olio.

È palese da queste stesse considerazioni che in ogni caso la perdita di cui si discute non sarebbe stata idonea a far considerare il macchinario inidoneo alle funzioni sue proprie, ma solo modestamente difettoso, vista la incidenza percentuale della dispersione.

Ciò si badi, in presenza di: a) specifica valutazione del consulente, riportata con attenzione nella sentenza di appello e da quella di primo grado (richiamata a pag. 8), secondo la quale il macchinario era idoneo all’uso cui era destinato e aveva una resa estrattiva nella norma; b) ripetute attestazioni sottoscritte in occasione di interventi di verifica.

4.1) Mancano in ricorso specifiche contestazioni, oltre quelle relative all’errore di calcolo di cui si è detto.

Manca soprattutto la prova – in assenza di riferimenti a risultanze trascurate o non valutate dalla Corte di appello (quali avrebbero potuto essere offerte di vendita, specifiche di macchinario considerate nelle trattative o nella pubblicità) – che la compravendita dell’impianto fosse stata pattuita esclusivamente per ottenere prestazioni nettamente superiori – specificamente contemplate – a quelle di un frantoio normale (cfr. Cass. 20996/13), tali da non giustificare la comparazione.

Dunque sotto nessun profilo emerge una vendita di aliud pro alio che si ha qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della ‘res’ venduta e, quindi, a fornire l’utilità richiesta (Cass. 10916/11).

5) Al rigetto del ricorso segue la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia, che include (ricorso pag. 2) la richiesta risarcitoria e la domanda di parte attrice di essere tenuta indenne dalla perdita di benefici agevolativi previsti dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329 – Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili – pari a circa 68 milioni di lire.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 5.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.