Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 19 maggio 2015, n. 10216
( omissis )
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione notificato in data 30 settembre 1998, (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo la sorella (OMISSIS) e premettendo che essa attrice e la convenuta erano comproprietarie pro quota, quali eredi del padre, di un appezzamento di terreno, sito in (OMISSIS), nonche, quali eredi della madre, di un fabbricato, avente la stessa ubicazione chiedeva lo scioglimento della comunione, con assegnazione dei beni facenti parte della stessa.
Si costituiva la convenuta, deducendo la non comoda divisibilita del fabbricato rurale.
Esperita c.t.u., ladito Tribunale, con sentenza non definitiva in data 11 giugno 2003, dichiarava la non comoda divisibilita del fabbricato (lunico bene oggetto del giudizio a seguito della limitazione della domanda attrice), rimettendo la causa in istruttoria per leffettuazione degli ulteriori incombenti.
Il primo giudice affermava che la divisione dellimmobile avrebbe determinato frazionamenti inadeguati anche per il loro alto costo e la necessaria costituzione di servitu ed osservava che, avendo ciascuna parte chiesto lassegnazione dellintero bene, doveva procedersi (essendo entrambe le parti titolari di quote uguali e non risultando dagli atti criteri preferenziali) alla sua assegnazione al miglior offerente tra le stesse parti, salvo il successivo ricorso alla vendita allincanto nellipotesi di mancata comparizione delle parti o di mancanza di loro offerte.
2. Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 4 luglio 2009, la Corte dappello di Ancona ha respinto il gravame di (OMISSIS), compensando tra le parti le spese del grado.
2.1. Disattesa leccezione di inammissibilita dellappello per carenza di motivi specifici, la Corte territoriale ha invece condiviso quanto sostenuto dallappellata in ordine allinammissibilita della domanda, formulata nellatto di impugnazione, di scioglimento della comunione relativamente, non solo al fabbricato, ma anche allarea scoperta contigua al fabbricato: cio in quanto, nel primo grado di giudizio, lattrice aveva limitato, nelle conclusioni analiticamente formulate alludienza del 22 marzo 2001, la richiesta di scioglimento della comunione al fabbricato facente parte delleredita materna, con annesso spazio di area scoperta circostante, in tal modo rinunciando, implicitamente ma inequivocabilmente, alla domanda di divisione dellappezzamento di terreno oggetto delleredita paterna.
La Corte territoriale ha poi confermato la conclusione di non comoda divisibilita del fabbricato, sia per la necessita di dover fronteggiare interventi costosi per la divisione materiale del bene (implicanti la realizzazione di aperture, di due bagni e di una scala interna, lasportazione di porte e la separazione degli impianti), sia perche la creazione di due unita abitative, ciascuna delle quali necessariamente penalizzata quanto a superfici, avrebbe determinato una apprezzabile incidenza negativa sul valore complessivo dellimmobile.
Attesa linsussistenza di elementi per preferire lassegnazione dellimmobile alluna o allaltra delle parti ed esclusa la possibilita, in presenza di richiesta di assegnazione avanzata da ciascuna di esse, di far luogo alla vendita allincanto, la Corte dappello ha giudicato conforme a legge e rientrante nella logica del sistema il criterio concretamente adottato dal Tribunale, consistente nellassegnare il fabbricato alla condividente disposta ad effettuare la migliore offerta sulla base di un valore corrispondente alla meta del valore complessivo del bene quale stimato dal c.t.u..
3. Per la cassazione della sentenza della Corte dappello (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 14 dicembre 2009, sulla base di un motivo.
Lintimata ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato ad un mezzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con lunico motivo, la ricorrente in via principale denuncia violazione o falsa applicazione dellarticolo 720 c.c., nonche omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Con esso si pone il quesito se, ai sensi dellarticolo 720 c.c., la dove i coeredi siano comproprietari in quote uguali di un immobile non divisibile e ne abbiano tutti chiesto lattribuzione, sia consentito che il giudice disponga che il bene venga assegnato al coerede che formuli lofferta piu alta e che soltanto in caso di mancanza di offerte o di mancata comparizione delle parti il bene venga venduto mediante pubblico incanto.
2. Il motivo e scrutinabile nel merito, essendo da respingere leccezione di inammissibilita per difetto di interesse sollevata dalla difesa della controricorrente.
Infatti, sin dallatto di appello (OMISSIS), se in via principale aveva domandato che venisse dichiarata la comoda divisibilita del fabbricato con assegnazione di due porzioni in natura alle condividenti titolari di quote uguali, in subordine in caso di conferma della sentenza di primo grado sul punto della non comoda divisibilita del bene immobile aveva chiesto che venisse comunque dichiarata inammissibile lassegnazione per intero al miglior offerente tra le stesse condividenti.
E questultima richiesta che sostanzia lattuale motivo di ricorso: avendo la Corte dappello ritenuto che la vendita allincanto sia da escludere per avere entrambe le parti domandato lassegnazione dellintero bene e giudicato legittimo, in mancanza di elementi per preferire lassegnazione dellimmobile alluna o allaltra parte, lavvio di una gara tra i soli condividenti per la migliore offerta, la ricorrente ha interesse a mettere in discussione i criteri seguiti dal giudice del merito per lo scioglimento della comunione ereditaria.
Daltra parte, leccezione di inammissibilita del motivo muove da un presupposto lavere (OMISSIS) rinunciato alla domanda di assegnazione a essa del bene oggetto della divisione chiaramente smentito dalla sentenza impugnata, la quale invece ha evidenziato che entrambe le parti hanno chiesto lassegnazione dellintero bene.
3. Nel merito, la censura e fondata.
Ai sensi dellarticolo 720 c.c., in caso di comunione ereditaria avente ad oggetto un immobile non comodamente divisibile, se vi sono coeredi titolari di quote identiche e tutti chiedono lassegnazione, il giudice ha il potere-dovere di scegliere tra i piu richiedenti valutando ogni ragione di opportunita e convenienza, dandone adeguata motivazione; se poi non sia ravvisabile alcun criterio oggettivo di preferenza (o nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facolta di attribuzione dellintero), soccorre il rimedio residuale della vendita allincanto (Cass., Sez. 2, 5 dicembre 1977, n. 5271; Cass., Sez. 2, 13 maggio 2010, n. 11641).
La consolidata giurisprudenza di questa Corte esclude che la scelta del condividente cui assegnare il bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima (Cass., Sez. 2, 4 gennaio 1969, n. 8; Cass., Sez. 2, 11 agosto 1982, n. 4548; Cass., Sez. 2, 1 febbraio 1995, n. 1158).
Il procedimento divisionale, infatti, non e soggetto a gara tra i condividenti, altrimenti verrebbe meno la parita di condizione degli aspiranti assegnatari e la scelta verrebbe ad essere determinata, o quanto meno influenzata, dalle maggiori o minori possibilita economiche degli aspiranti.
Se la scelta dellassegnatario dovesse essere determinata dalla somma che egli offre di pagare a conguaglio, verrebbe meno la caratteristica tipica del procedimento per assegnazione e questo si risolverebbe in una vendita allincanto: lunica particolarita consisterebbe nella limitazione della gara ai condividenti medesimi.
Ma si tratta di conclusione in contrasto con il sistema della legge, che ha inteso tener ben distinta lassegnazione dalla vendita ed ha mostrato netta preferenza per la prima, ricorrendo alla seconda come estremo rimedio quando non si possa addivenire in altro modo allo scioglimento della comunione.
Ha pertanto errato la Corte dappello a rimettere lattribuzione dellintero bene al condividente disposto ad effettuare la maggiore offerta sul prezzo di stima.
4. Laccoglimento del ricorso principale determina lassorbimento dellesame del motivo di ricorso incidentale con cui (OMISSIS) si duole della totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
5. La sentenza impugnata e cassata in relazione alla censura accolta.
La causa deve essere rinviata alla Corte dappello di Ancona, che la decidera in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvedera anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito lincidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte dappello di Ancona, in diversa composizione.