cassazione civile sentenza 2 aprile 2015 n 6673

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 2 aprile 2015, n. 6673

(…omissis…)

Rilevato che:

Con citazione del 18 dicembre 1998 A.B. ha chiesto la condanna della ditta BS di B.S. & C. snc all’eliminazione dei vizi nell’esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione del suo terrazzo eseguiti nel contesto dei lavori commissionati dal condominio dello stabile di via Ghandi 4 in Pesaro. In subordine ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento della somma necessaria all’eliminazione dei vizi.

Si è costituita la BS snc eccependo la formazione del giudicato sulla posizione debitoria della B. che dopo aver versato un acconto per lire 5.297.050 si era rifiutata di versare il saldo per lire 8.519.216. Per il recupero di tale somma la BS aveva ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto. Ha contestato la società convenuta la sussistenza dei vizi e del loro riconoscimento.

Con sentenza del 7/11 febbraio 2002 il Tribunale di Pesaro ha rigettato la domanda della B. accogliendo l’eccezione di giudicato proposta dalla BS snc.

La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 797/09, ha riformato tale decisione e condannato la società BS al rifacimento della pavimentazione del terrazzo di proprietà della B., in modo da eliminare le pendenze eccessive e realizzare un idoneo raccordo per la raccolta e il deflusso delle acque ripristinando l’originaria sezione dei bocchettoni di smaltimento.

Ricorre per cassazione la snc BS di Silvano B & C. deducendo violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per falsa ed errata applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2909 c.c. e sottoponendo alla Corte di Cassazione il seguente quesito di diritto: se, nel caso in cui sia passato in giudicato il decreto ingiuntivo richiesto dall’appaltatore per le opere da lui eseguite e non pagate, il giudicato formatosi nel rapporto giuridico dedotto come causale della richiesta di decreto ingiuntivo renda incontestabile il rapporto nei termini accertati nel provvedimento giurisdizionale anche in relazione ai vizi e difetti delle opere appaltate già accertati e noti al committente al momento della emissione, notifica e passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.

Si difende con controricorso A.B..

Ritenuto che

La Corte di appello di Ancona ha affermato che la mancata opposizione al decreto ingiuntivo comporta il giudicato sull’esistenza e validità del rapporto fondamentale ma non anche sul suo esatto adempimento da parte dell’appaltatore, in quanto l’accertamento del rapporto non è una premessa logico-giuridica necessaria all’affermazione dell’esistenza del diritto di credito alla prestazione.

Tale affermazione non è condivisibile alla luce della giurisprudenza (cfr. Cass. civ. sezione III n. 21360 dell’11 maggio 2010) secondo cui il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del ‘petitum’ ovvero della ‘causa petendi’ in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo.

In questa prospettiva appare infondata la posizione difensiva della ricorrente che consiste nel voler scindere il giudizio sull’esistenza e validità del rapporto fondamentale dal suo esatto adempimento.

10.11 ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto della domanda proposta da A.B. nei confronti di BS snc. All’accoglimento del ricorso consegue la condanna della controricorrente al pagamento delle spese processuali dei due gradi del giudizio di merito e del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da A.B. nei confronti della s.n.c. BS di B.S. & C. Condanna la B. al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio di merito – liquidate per il primo grado in complessivi 2.800 euro, di cui euro 400 per spese, 600 per competenze e 1.800 per onorari, e per il giudizio di appello in complessivi 3.000 euro, di cui euro 400 per spese, 600 per competenze e 2.000 per onorari – e del giudizio di cassazione liquidate in 3.500 euro di cui 200 per spese, oltre spese forfetarie e accessori di legge.