Suprema Corte di Cassazione
sentenza 20 gennaio 2015, n. 818
( omissis )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 1993 il sig. (OMISSIS) chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale Messina un decreto ingiuntivo nei confronti della societa (OMISSIS) s.r.l. (dora innanzi, per brevita, la (OMISSIS)).
Quale prova del credito posto a fondamento del ricorso allego il possesso di 19 cambiali-tratta, insolute e protestate, emesse dallamministratore della (OMISSIS) a titolo di corrispettivo per materiale edile acquistato dalla societa (OMISSIS).
2. La (OMISSIS) propose opposizione al decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Messina, ammettendo di avere acquistato merci da (OMISSIS), ma soggiungendo di averle gia pagate.
Spiego la (OMISSIS), nellatto di opposizione a decreto ingiuntivo, che a causa dei buoni rapporti commerciali esistenti con (OMISSIS), era accaduto sovente che al momento della scadenza delle cambiali emesse dalla (OMISSIS) a favore del sig. (OMISSIS) questi consentisse il c.d. rinnovo del titolo (ovvero, pare doversi intendere, lemissione di un nuovo titolo maggiorato degli interessi maturati sul titolo cambiario rinnovato).
Poiche, tuttavia, in tali circostanze (OMISSIS) non aveva restituito il titolo sostituito, egli era rimasto in possesso di cambiali emesse dalla (OMISSIS), sebbene il relativo credito fosse stato gia adempiuto: e tali cambiali erano quelle poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
3. (OMISSIS), costituendosi nel giudizio di opposizione, replico che la (OMISSIS), col pagamento della merce fornitale, non aveva estinto tutte le proprie obbligazioni nei propri confronti: il credito da lui azionato in sede monitoria era sorto infatti non solo dalla fornitura di merci, ma anche da veri e propri finanziamenti in favore della (OMISSIS), avvenuti sotto forma di assegni bancari, ed effettuati al fine di evitare alla (OMISSIS) difficolta economiche.
4. Nel corso del giudizio di primo grado venne disposta una consulenza tecnica dufficio, la quale accerto che:
(a) il creditore (OMISSIS) aveva fornito merce alla (OMISSIS) per lire 146 milioni circa;
(b) la debitrice (OMISSIS) aveva pagato a (OMISSIS) somme per lire 209 milioni circa.
5. Dopo quattordici anni di giudizio, con sentenza 19.12.2008 il Tribunale di Messina revoco il decreto ingiuntivo opposto e condanno la (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS) della minor somma di euro 20.256,90.
Per pervenire a tale conclusione il Tribunale di Messina recependo una osservazione dellausiliario, contenuta nella relazione di consulenza ha cosi ragionato:
(a) ha sommato limporto delle sole cambiali, tra quelle prodotte da (OMISSIS), gia protestate; tale valore e stato determinato in lire 102.730.000;
(b) ha determinato limporto pagato dalla (OMISSIS) in eccedenza rispetto alle merci fornitele in lire 63.507.163;
(c) ha detratto limporto (b) dallimporto (a), pervenendo alla differenza di lire 39.222.837, vale a dire euro 20.256,90.
Con la stessa sentenza il Tribunale di Messina, condanno (OMISSIS) a risarcire alla (OMISSIS) il danno definito morale, in tesi causato alla (OMISSIS) per avere domandato un decreto ingiuntivo di importo superiore al credito effettivamente vantato. Tale danno venne liquidato dal Tribunale nella misura di 5.000.
6. La sentenza del Tribunale venne appellata da ambo le parti, ciascuna chiedendo una rideterminazione del credito, in misura a se piu favorevole. La Corte dappello di Messina con sentenza 21.11.2011 n. 538:
(a) escluse lesistenza dun danno morale risarcibile in capo alla (OMISSIS);
(b) confermo nel resto la sentenza impugnata.
La sentenza dappello, per quanto in questa sede ancora rileva, desunse dal fatto stesso che il creditore avesse piu cambiali che crediti la prova che tra le parti, oltre ad essere avvenute forniture di merci, fossero state concluse operazioni finanziarie realizzate attraverso il ripetuto rinnovo delle cambiali.
7. La sentenza dappello e stata impugnata per cassazione dalla (OMISSIS), in base a nove motivi illustrati da memoria.
(OMISSIS) ha depositato controricorso e proposto ricorso incidentale, fondato su un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso principale (OMISSIS).
1.1. Col primo motivo di ricorso la (OMISSIS) sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da una nullita processuale, ai sensi dellarticolo 360 c.p.c., n. 4. Espone, al riguardo, che col ricorso per decreto ingiuntivo (OMISSIS) aveva domandato il pagamento di fatture per forniture di materiali edili.
Il debitore aveva dimostrato di aver pagato tutte le fatture, ed anche qualcosa in piu.
La Corte dappello tuttavia, a fronte della eccedenza dellimporto delle cambiali azionate dal creditore, rispetto ai crediti per fornitura di merci, ha a. ritenuto che evidentemente tra le parti dovevano essere intercorse altre operazioni finanziarie, ed ha condannato lopposto al pagamento anche della suddetta eccedenza.
In tal modo, sostiene il ricorrente, la sentenza ha pronunciato ultra petita, in quanto il creditore opposto mai aveva tempestivamente dedotto tali ulteriori rapporti finanziari (ovvero lo aveva fatto solo con la comparsa di risposta nel giudizio di opposizione); ne la prova dellesistenza di crediti ulteriori, rispetto a quelli derivanti dalla fornitura di merci, poteva essere fornita dalle sole cambiali, non avendo lattore esercitato lazione cambiaria.
1.2. Il motivo e fondato.
Il ricorso per decreto ingiuntivo depositato da (OMISSIS) il 10.12.1993 ha una motivazione condensata in sole tredici righe.
In queste si afferma che (OMISSIS) e creditore della (OMISSIS) in forza di n. 19 cambiali-tratte ( ) rilasciate ( ) quale corrispettivo per materiale edile acquistato dalla societa (OMISSIS).
Ci troviamo dunque dinanzi alla seguente sequenza processuale:
(-) un creditore chiede di essere pagato per la merce che assume di avere venduto al debitore;
(-) il debitore dimostra di avere pagato tuta la merce;
(-) il giudice riconosce che il debitore ha pagato tutta la merce, ma lo condanna ugualmente al pagamento di una ulteriore somma di denaro, sul presupposto che il creditore possedendo cambiali di importo eccedente il controvalore della merce fornita doveva necessariamente vantare altri e diversi crediti verso lintimato.
Cosi giudicando, la Corte dappello ha sostituito al fatto costitutivo della pretesa azionata col ricorso monitorio, ovvero la stipula dun contratto di compravendita di merci, un diverso fatto costitutivo, rappresentato da altre operazioni finanziarie, delle quali nemmeno vengono indicati la natura ed il contenuto.
1.3. Ovviamente nulla rileva che il credito vantato da (OMISSIS), ed azionato col ricorso per decreto ingiuntivo, fosse incorporato in titoli di credito.
Il possessore duna cambiale-tratta puo di norma vantare, nei confronti del traente o del giratario, due azioni: quella cambiaria, fondata sul mero possesso dun titolo formalmente valido; e quella causale, scaturente dal rapporto a regolazione del quale la cambiale venne emessa.
Le due azioni possono essere proposte in via cumulativa od alternativa nello stesso giudizio, e si e sinanche ammesso che, proposta lazione cambiaria in via monitoria, il creditore possa, nel successivo giudizio di opposizione, proporre lazione causale (Sez. 1, Sentenza n. 3389 del 13/12/1973, Rv. 367333; Sez. 1, Sentenza n. 1150 del 26/03/1975, Rv. 374586).
Tuttavia, anche volendo prescindere da qualsiasi rilievo circa la mutata struttura del processo civile attuale, caratterizzato dal sistema delle preclusioni, rispetto a quella vigente allepoca in cui tale orientamento sorse, resta il fatto che in tanto si e ammessa la possibilita di sostituire allazione cambiaria quella causale, in quanto il creditore abbia tempestivamente dedotto fatti costitutivi delluna e dellaltra.
Nel caso di specie (OMISSIS), nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo, fece riferimento unicamente ai propri crediti per fornitura di merci, mentre non fece cenno alcuno allesistenza di finanziamenti o di altri rapporti commerciali inter partes. Doveva dunque trovare applicazione, nel presente giudizio, il consolidato principio secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo lopponente, in virtu della sua posizione sostanziale di convenuto, e legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche lopposto. In base a questo principio, e stata ripetutamente ritenuta inammissibile perche nuova la domanda proposta dallopposto, e fondata su fatti costitutivi diversi da quelli invocati a fondamento del ricorso monitorio (ex per multis, Sez. 3, Sentenza n. 13086 del 05/06/2007, Rv. 597609; Sez. 3, Sentenza n. 2529 del 07/02/2006, Rv. 586757; Sez. 2, Sentenza n. 27573 del 14/12/2005, Rv. 586015; Sez. 3, Sentenza n. 18786 del 26/09/2005, Rv. 586119).
1.4. Il primo motivo di ricorso va dunque accolto, in base al seguente principio di diritto:
Chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo sulla base di titoli cambiari, nel successivo giudizio di opposizione e inibito al ricorrente invocare, a fondamento della propria pretesa, resistenza dun rapporto causale diverso ed ulteriore rispetto a quello descritto nel ricorso monitorio.
2. I motivi 2-7 del ricorso principale (OMISSIS).
2.1. Con i motivi di ricorso dal secondo al settimo la (OMISSIS) torna a censurare, sotto vari aspetti, la decisione della Corte dappello di condannarla al pagamento dun credito superiore a quello risultante dallacquisto di merci, sul presupposto che le parti avessero stipulato anche operazioni finanziarie.
Sostiene che tale decisione sarebbe viziata perche omise di pronunciarsi sulleccezione di nullita di una eventuale operazione finanziaria a saggi ultralegali; perche decise su una domanda dellopposto che doveva ritenersi nuova; perche sarebbe viziata da una motivazione illogica e carente.
2.2. Tutti questi motivi sono assorbiti dallaccoglimento del primo motivo di ricorso.
3. Lottavo motivo di ricorso principale (OMISSIS).
3.1. Con lottavo motivo di ricorso la (OMISSIS) sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi allarticolo 360 c.p.c., n. 3; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dellarticolo 360 c.p.c., n. 5.
Espone, al riguardo, che la Corte dappello avrebbe errato nellescludere la responsabilita ex articolo 96 c.p.c. di (OMISSIS), sul presupposto che non sussistessero gli elementi costitutivi della responsabilita aggravata ex articolo 96 c.p.c. (colpa e danno), i quali per contro erano esistenti ed evidenti.
3.2. Il motivo e infondato nella parte in cui lamenta la violazione di legge, ed inammissibile nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione.
Sotto il primo aspetto, la Corte dappello ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, proposta dalla (OMISSIS) con latto di opposizione a decreto ingiuntivo, sul presupposto che per invocarsi una condanna per responsabilita aggravata ex articolo 96 c.p.c. non e sufficiente dimostrare che la controparte ha formulato una domanda rivelatasi infondata, ma e necessario dimostrare che labbia fatto con dolo o colpa grave, nella specie ritenuti non sussistenti.
Tale decisione e puntualmente conforme al dettato dellarticolo 96 c.p.c. Sotto il secondo aspetto (vizio di motivazione) il motivo e inammissibile, perche esige da questa Corte un nuovo e diverso accertamento di merito, rispetto a quello compiuto dalla Corte dappello: ovvero laccertamento della sussistenza della colpa e del danno.
4. Il nono motivo di ricorso principale (OMISSIS).
4.1. Con lultimo motivo di ricorso la (OMISSIS) lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui allarticolo 360 c.p.c., n. 3.
Espone, al riguardo, che la CA ha confermato la scelta del Tribunale di compensare le spese del primo grado di giudizio, e condannato la (OMISSIS) a rifondere a (OMISSIS) la meta di quelle del grado dappello. Tale decisione sarebbe errata perche (OMISSIS) si sarebbe dovuto condannare alla rifusione delle spese del doppio grado, perche lopposizione della (OMISSIS) fu accolta integralmente.
4.1. Il motivo e assorbito dallaccoglimento del primo motivo di ricorso.
5. Il motivo unico del ricorso incidentale.
5.1. Con lunico motivo di ricorso incidentale (OMISSIS) sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi allarticolo 360 c.p.c., n. 3; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dellarticolo 360 c.p.c., n. 5.
Espone, al riguardo, che la Corte dappello, nel determinare la misura del credito residuo da lui vantato nei confronti della (OMISSIS), aveva espunto dal calcolo le nove cambiali da lui prodotte col ricorso per decreto ingiuntivo, ma non protestate (per un importo di lire 90 milioni). Cosi facendo la Corte dappello avrebbe violato larticolo 66 Legge cambiaria, poiche il protesto e necessario per lesercizio dellazione cambiaria, non di quella causale.
5.2. Il motivo e assorbito dallaccoglimento del primo motivo del ricorso principale.
Infatti, una volta stabilito che la Corte dappello ha errato per extrapetizione nel condannare la (OMISSIS) al pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle dovute a fronte della fornitura di merci, diventa irrilevante stabilire quali fossero i crediti ulteriori vantati da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS): per la semplice ragione che lesistenza tra le parti di altri rapporti causali, oltre quello di compravendita, e circostanza che mai e stata ritualmente inclusa nel thema decidendum del presente giudizio.
6. La decisione nel merito.
6.1. Laccoglimento del primo motivo del ricorso principale non rende necessaria una cassazione con rinvio, in quanto la presente controversia puo essere decisa da questa Corte nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
6.2. Col ricorso monitorio depositato il 10.12.1993 (OMISSIS) chiese la condanna della (OMISSIS) al pagamento di lire 192.730.000, quale corrispettivo per materiale edile venduto dal ricorrente allintimata. Dallistruttoria compiuta in primo grado e emerso che:
(a) (OMISSIS) ha fornito alla (OMISSIS) merci per il valore di lire 146.019.718;
(b) la (OMISSIS) ha effettuato in favore di (OMISSIS) pagamenti per limporto complessivo di lire 209.586.881.
Il creditore ricorrente, sul quale incombeva il relativo onere, non ha ne provato, ne chiesto di provare, lesistenza di ragioni di credito diverse ed ulteriori rispetto a quelle scaturenti dalla fornitura di merci. Il decreto ingiuntivo emesso dal presidente del Tribunale di Messina deve quindi essere revocato, per essere risultata estinta per adempimento lobbligazione vantata dal ricorrente.
6.3. Non puo indurre a conclusioni diverse la circostanza che (OMISSIS) fosse in possesso di 19 cambiali tratte dalla (OMISSIS) per un importo complessivo di euro 192.730.000, in quanto:
(a) il credito incorporato nelle 10 cambiali protestate deve presumersi adempiuto dalla (OMISSIS), sia pure tardivamente, per effetto della prova da questa fornita di avere effettuato in favore del ricorrente pagamenti per complessive lire 209.586.881, ne avendo mai il creditore dimostrato che quei pagamenti andassero imputati a causali diverse dalla fornitura delle merci;
(b) il credito incorporato nelle 9 cambiali non protestate esigeva la prova del sottostante rapporto causale, mai fornita.
7. Le spese.
7.1. Le spese dellintero giudizio seguono la soccombenza, e vanno poste a carico di (OMISSIS). Esse sono liquidate:
(a) per il primo grado di giudizio, in euro 300 per spese, 2.700 per diritti ed euro 8.500 per onorari;
(b) per il grado di appello, in euro 356,90 per spese, euro 1.881 per diritti ed euro 6.500 per onorari;
(c) per il giudizio di legittimita in euro 7.200, di cui 200 per spese.
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
-) accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri;
-) dichiara assorbito il ricorso incidentale;
-) cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Messina il 15.12.1993, n. 2523/93;
-) condanna (OMISSIS) alla rifusione, in favore della (OMISSIS) s.r.l. delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 300 per spese, 2.700 per diritti ed euro 8.500 per onorari, oltre le spese generali, lIVA e gli accessori di legge;
-) condanna (OMISSIS) alla rifusione, in favore della (OMISSIS) s.r.l. refusione delle spese del grado di appello, liquidate in euro 356,90 per spese, euro 1.881 per diritti ed euro 6.500 per onorari, oltre le spese generali, lIva e gli accessori di legge;
(c) -) condanna (OMISSIS) alla rifusione, in favore della (OMISSIS) s.r.l delle spese del giudizio di legittimita, liquidate in euro 7.200, di cui 200 per spese, oltre le spese generali, lIVA e gli accessori di legge