Suprema Corte di Cassazione
sezione II civile
sentenza 20 marzo 2017, n. 7095
(… omissis…)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Accogliendo l’impugnazione di (OMISSIS), partecipante al condominio di viale (OMISSIS), il locale Tribunale con sentenza n. 1167/02 annullava la delibera adottata dall’assemblea condominiale il 14.5.1999, condannando il condominio alle spese di giudizio. Spese che, in seguito ad atto di precetto notificatole e in virtu’ del vincolo di solidarieta’ passiva, la condomina (OMISSIS) pagava sia per la quota propria che per quella di spettanza di un’altra condomina, (OMISSIS). A sua volta, subita l’azione di regresso, quest’ultima adiva il giudice di pace di Roma affinche’ condannasse al risarcimento dei danni l’amministratore del condominio, (OMISSIS), cui addebitava di non aver provveduto alle rituali convocazioni dell’assemblea del 14.5.1999 e di non aver dato comunicazione della pendenza della lite.
Resistendo il convenuto, il giudice di pace accoglieva la domanda condannando il (OMISSIS) a pagare all’attrice la somma di Euro 238,21, oltre spese.
Appellata da (OMISSIS), tale decisione era riformata dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 22599/10. Osservava il Tribunale che la doglianza dell’attrice era infondata perche’ erano state prodotte le distinte delle lettere raccomandate di convocazione dei condomini per l’assemblea del 14.5.1999 spedite dal (OMISSIS); che non era chiaro quali altre formalita’ di legge l’amministratore avrebbe disatteso, secondo la tesi attorea; e che quanto all’omessa comunicazione della pendenza della lite, si trattava di controversia non esorbitante dalle attribuzioni dell’amministratore previste dall’articolo 1131 c.c., per cui l’attrice non poteva dolersi del fatto di non aver potuto manifestare la propria volonta’ di estraniazione dalla lite, potere, questo, non esercitabile legittimamente in mancanza di una specifica decisione dell’assemblea.
Per la cassazione di detta sentenza (OMISSIS) propone ricorso, affidato a due motivi.
(OMISSIS) e’ rimasto intimato.
Provocato ex articolo 101 c.p.c., e articolo 384 c.p.c., comma 3, il contraddittorio sulla questione, rilevata d’ufficio, dell’appellabilita’ della sentenza di primo grado, rientrando il valore apparente della controversia nell’ambito dell’equita’ c.d. necessaria ex articolo 113, cpv. c.p.c., prima ipotesi, la ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- – Sull’appellabilita’ delle sentenze pronunciate dal giudice di pace questa Corte ha avuto modo di affermare che per stabilire se la sentenza sia stata pronunciata secondo equita’, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all’articolo 339 c.p.c., comma 3, occorre avere riguardo non gia’ al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui all’articolo 10 c.p.c. e ss., e senza tenere conto del valore indicato dall’attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l’attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento Euro (e cioe’ al limite dei giudizi di equita’ c.d. “necessaria”, ai sensi dell’articolo 113 c.p.c., comma 2), accompagnandola pero’ con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che “sara’ ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi – in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell’articolo 14 c.p.c. – di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sara’ appellabile senza i limiti prescritti dall’articolo 339 c.p.c. (Cass. n. 9432/12; v. anche, non massimata, Cass. n. 10921/13).
In altra occasione, invece, e’ stato ritenuto che qualora l’attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a Euro 1.032,91, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non puo’, tuttavia, ritenersi di per se’ sola sufficiente a dimostrare la volonta’ dello stesso attore di chiedere una somma maggiore – ed ancor meno una somma superiore ad Euro 1032,91 – in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale e’ ammessa la decisione secondo equita’ (Cass. n. 24153/10).
1.1. – Nelle specie, come si ricava dalla memoria depositata e dall’esame diretto degli atti, cui questa Corte ha accesso in rapporto a questioni di carattere processuale, l’odierna parte ricorrente ebbe a domandare la condanna del convenuto “al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 238,21 per il risarcimento dei danni; e/o comunque, anche diversamente qualificata la domanda, (la condanna del) convenuto al pagamento della somma maggiore o minore che sara’ ritenuta di giustizia oltre interessi come per legge ivi compresi quelli sugli interessi scaduti ex articolo 1283 c.c., e svalutazione oltre al risarcimento di tutti i danni e/o le spese a qualsiasi titolo dovute, patrimoniali, dirette o indirette, presenti e future, nessuno escluso nella misura che verra’ provata in corso in causa e/o equitativamente liquidata nei limiti della competenza del giudice adito”.
L’ampia latitudine della pretesa risarcitoria, dichiaratamente aggiuntiva rispetto al solo importo di Euro 238,21, e l’espressa volonta’ di ottenere anche quanto eccedente tale somma purche’ entro il limite della competenza generale del giudice adito, lasciano intendere che nel caso in esame la parte attrice abbia inteso superare consapevolmente i limiti del giudizio di equita’ c.d. necessaria del giudice di pace. Con la conseguenza che, non essendo stato contestato il valore cosi’ dichiarato, la causa deve ritenersi di valore indeterminato fino al limite della competenza per valore del giudice di pace (a nulla rilevando, per il premesso riferimento alla domanda e non al decisum, che la sentenza del primo giudice avesse riconosciuto in favore dell’attrice il solo importo di Euro 238,21).
- – Il primo motivo deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazione dell’articolo 1136 c.c., comma 6, articoli 2909 e 2697 c.c., articolo 66 disp. att. c.c., comma 3, e articolo 25, commi 1, 3 e 5, del regolamento condominiale, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Sostiene parte ricorrente che il Tribunale di Roma (con la sentenza n. 1167/02) ha dichiarato la delibera del 14.5.1999 invalida per difetto di convocazione di tutti gli aventi diritto a partecipare all’assemblea, e che di questo dato di fatto la sentenza impugnata avrebbe dovuto tenere conto. Invece il giudice d’appello, senza valutare nello specifico se la notizia della convocazione potesse comunque evincersi da circostanze univoche, si e’ attenuto alla sola documentazione attestante l’invio delle convocazioni, ne’ ha preteso dal (OMISSIS), che vi era onerato, la prova dell’avvenuta ricezione dell’avviso di convocazione alla (OMISSIS). Inoltre, l’articolo 25 del regolamento condominiale prevede che la convocazione dell’assemblea debba essere comunicata ai condomini con ritiro di dichiarazione di ricevuta ovvero con raccomandata a.r.. Pertanto, come nella causa proposta dalla (OMISSIS), cosi’ in quella in oggetto il (OMISSIS) non ha provato l’adempimento del proprio obbligo di comunicazione. Ne’ egli ha dimostrato di aver provveduto a verificare la regolare costituzione dell’assemblea, violando l’articolo 1136 disp. att. c.c., comma 6, articolo 66 disp. att. c.c., comma 3, e articolo 25 del regolamento condominiale, si’ da provocare un danno risarcibile alla parte odierna ricorrente.
- – Il secondo mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1131 c.c., comma 2, e articolo 1132 c.c., nonche’ dell’articolo 20, commi 1 e 2, del regolamento condominiale, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice d’appello, la controversia presupposta, avendo ad oggetto l’impugnazione di una delibera sul regolamento e la ripartizione delle spese di un locale condominiale, non rientrava tra quelle di cui all’articolo 1131 c.c., comma 2. Richiama a sostegno Cass. nn. 15684/06 e 2170/95, per poi concludere che l’amministratore avrebbe dovuto essere investito dei poteri rappresentativi con apposito mandato dell’assemblea condominiale. Di riflesso, l’odierna ricorrente avrebbe potuto in tale sede assembleare manifestare il proprio dissenso.
- – Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
Premesso che le richiamate Cass. nn. 15684/06 e 2170/95 (cui adde Cass. n. 4209/14) sono del tutto non pertinenti alla fattispecie, riguardando l’amministrazione di una comunione ordinaria ex articolo 1100 c.c. e ss., li’ dove nella specie si tratta di condominio negli edifici, va osservato che l’amministratore puo’ resistere all’impugnazione della delibera assembleare e puo’ gravare la relativa decisione del giudice, senza necessita’ di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacche’ l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso (Cass. n. 1451/14). Pertanto, la difesa in giudizio delle delibere dell’assemblea impugnate da un condomino rientra nelle attribuzioni dell’amministratore, indipendentemente dal loro oggetto, ai sensi dell’articolo 1131 c.c..
Per contro, non si versa nell’ipotesi dell’articolo 1132 c.c., comma 1. Com’e’ noto, tale ultima disposizione, tesa a mitigare gli effetti della regola maggioritaria che informa la vita del condominio, consente al singolo condomino dissenziente di separare la propria responsabilita’ da quella degli altri condomini in caso di lite giudiziaria, in modo da deviare da se’ le conseguenze dannose di un’eventuale soccombenza. Dunque, ove non sia stata l’assemblea a deliberare la lite attiva o passiva ai sensi del predetto articolo 1132 c.c., il condomino dissenziente soggiace alla regola maggioritaria. In tal caso egli puo’ solo ricorrere all’assemblea contro i provvedimenti dell’amministratore, in base all’articolo 1133 c.c., ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell’assemblea stessa (nei limiti temporali, e’ da ritenere, previsti dall’articolo 1137 c.c., richiamato dall’articolo 1133 c.c.).
E in ogni caso il condomino dissenziente puo’ far valere le proprie doglianze sulla gestione dell’amministratore in sede di rendiconto condominiale, la cui approvazione e’, pero’, anch’essa rimessa all’assemblea e non al singolo condomino.
Se ne deve ricavare che questi, al di fuori dei descritti percorsi legali, non ha la facolta’ di agire in proprio contro l’amministratore (salvo il ben diverso caso dell’iniziativa di revoca giudiziale ex articolo 1129 c.c.) ogni qual volta ritenga la condotta di lui non consona ai propri interessi, perche’ cio’ contrasta con la natura collettiva del mandato ex lege che compete all’amministratore.
- – Il ricorso va, pertanto, respinto.
- – Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attivita’ difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso