Cassazione civile sentenza 21 ottobre 2015 n 21449

Suprema Corte di Cassazione

Sentenza 21 ottobre 2015, n. 21449

Svolgimento del processo

P.M.E. fu nominato erede universale, con testamento ricevuto in forma pubblica il 14 dicembre 1993, dal padre adottivo P.M.D., poi deceduto il (…) ; l’eredità fu accettata puramente e semplicemente; avuto sentore dell’esistenza di altri cespiti, oltre quelli ammontanti a 2 milioni e mezzo di Euro – stante la diversificata attività imprenditoriale del genitore – iniziò delle ricerche in merito contattando un istituto di credito svizzero (Società di Banca svizzera, ora XXX); nel 2002 venne a conoscenza che il defunto, con disposizione del 13 settembre 1983, aveva aperto quattro conti correnti presso la filiale del cantone di (…) dell’allora Banca SBS, intestati rispettivamente: ad P.E. ed A. , nipoti di una sorella del de cujus; a D.M.M. , figlio di altra sorella del medesimo; S.D.C.E. ; Q.D.C.M. . Relativamente ad ognuno di detti conti, era stata allegata una dichiarazione con la quale si manifestava la volontà che le somme ed i valori mobiliari depositati fossero resi disponibili in favore di ognuno degli intestatari solo alla presentazione di documentazione dell’avvenuto decesso dello stesso P.M.D.; contestualmente era stata rilasciata a professionisti una procura per la gestione dei suddetti conti, con la quale tra l’altro si accettava la giurisdizione svizzera.
Nel giugno e nell'(…) P.M.D. venne colpito da due attacchi ischemia; il (…) dello stesso anno sottoscrisse degli ordini di trasferimento diretti alla XXX con i quali manifestava la volontà di trasferire immediatamente ai beneficiari indicati nei conti costituiti con disposizioni del (…) – nonché ad altri parenti -, gli importi ed i titoli in precedenza conferiti in detti conti, previa costituzione di quattro nuovi conti cifrati e previa deduzione di tre milioni di franchi svizzeri che furono poi destinati a B.C. e M. .
Sulla base di tali premesse di fatto P.M.E. esercitò azione di petizione ereditaria o in subordine, di rivendica, con conseguente condanna dei titolari dei conti, a restituire i saldi dei conti alla data del 24 settembre 1993 sino al saldo; in via subordinata chiese che fosse dichiarata la nullità degli atti di trasferimento dei saldi attivi dei conti da ultimo costituiti, con analoga richiesta di condanna; in via di ulteriore subordine esercitò l’azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, così che gli fosse attribuita la metà del patrimonio del defunto; nei confronti dell’XXX chiese che fosse accertata e dichiarata la illegittimità degli atti di costituzione dei conti per carenza di forma scritta, con condanna alla restituzione come sopra e che fosse condannata al risarcimento dei danni (nella misura di 10 milioni di Euro): sia per aver a lungo occultato l’esistenza dei tre testamenti (del quarto, in favore della Q.D.C.M., pur verosimilmente esistente, non sarebbe mai stata reperita traccia), rifiutandosi di fornire ad esso erede le informazioni relative ai conti del defunto; sia per violazione delle regole del mandato.
A seguito della scoperta che i beneficiari del lascito di tre milioni di franchi svizzeri erano B.M. e C., il P.M. iniziò un giudizio nei loro confronti proponendo analoghe domande.
Si costituirono i D.F. ed i P. chiedendo il rigetto delle domande e non opponendosi all’eventualmente ammessa azione di riduzione, a condizione che essa fosse preceduta dalle necessarie riunioni ed imputazioni; l’XXX eccepì il difetto di giurisdizione.
Si costituì nel separato giudizio B.M. evidenziando il decesso il B.C ; nel merito sostenne che entrambi sarebbero divenuti proprietari delle somme loro attribuite nel 1993, sia per la legge svizzera sia per quella italiana, a’ sensi dell’art. 1153 cod. civ. ed eccependo la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme trasferite nel 1983; contestò altresì la proponibilità della domanda di riduzione per non aver l’attore previamente accettato l’eredità con beneficio d’inventario. Rinunciata la domanda nei confronti del defunto B. e riuniti i procedimenti, in sede di comparizione personale vennero sentiti l’attore e le sorelle D. ; disattese le richieste istruttorie – tra le quali diversi ordini di esibizione verso la XXX – l’adito Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 374/2006 – per quello che ancora interessa in questa sede-: dichiarò il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale del Cantone di Vaud in merito alla condanna della XXX di restituzione di somme depositate sui conti; accertò invece la giurisdizione nazionale in ordine alle domande risarcitorie contro l’istituto di credito; dichiarò la irrilevanza delle censure di nullità avverso gli atti del 1983 in quanto superati – quanto ad incidenza degli effetti sul patrimonio del defunto – dai successivi atri di disposizione del settembre del 1993, non appartenendo più al de cuius gli importi risultanti dai saldi di quei conti, al momento dell’apertura della successione (1998); quanto alla dedotta nullità per difetto di forma o di causa delle donazioni (se così fossero state qualificate) il giudice di primo grado ritenne trattarsi di donazioni indirette e quindi valide sotto entrambi gli aspetti; dichiarò l’improponibilità delle azioni di riduzione per mancata accettazione beneficiata.
Furono proposti appello principale da parte del P.M. ed incidentale dalla XXX e dalle parti P. e D. ; le altre parti – compresi gli eredi di B.M. , nelle more deceduto, che erano stati evocati nel giudizio di appello – non si costituirono. La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 829/2009, pubblicata P8 giugno 2009, rigettò le impugnazioni, ad eccezione di quelle relative alla pregressa compensazione delle spese, liquidandole a carico del soccombente appellante.
La Corte territoriale pervenne a tali conclusioni concordando innanzi tutto con l’osservazione, contenuta nella sentenza del Tribunale, a mente della quale i profili di nullità o inefficacia sollevati dall’attore in relazione ai rapporti instaurati nel 1983 tra il de cuius e la banca sarebbero stati irrilevanti in quanto detti atti di disposizione mortis causa non sarebbero stati idonei ad incidere sulla consistenza del patrimonio da qualificarsi come ereditario, dacché le attribuzioni patrimoniali in favore dei pronipoti; dei nipoti e dei cugini del defunto, derivavano dai successivi atti inter vivos posti in essere dieci anni dopo, volti al trasferimento dei valori mobiliari su diversi conti correnti cifrati dei quali il defunto non sarebbe stato titolare: riguardo a tale ultima statuizione, giudicò la Corte del merito la irrilevanza dimostrativa dei vari capitoli di prova orale e delle altre richieste istruttorie – già disattese dal giudice di primo grado e riproposte con l’appello del P.M. -; ritenne poi il giudice dell’impugnazione che gli atti di trasferimento effettuati in esecuzione delle disposizioni del 14 settembre 1993, sarebbero stati correttamente qualificati come valide donazioni indirette, dovendosi ritenere infondata la tesi dell’appellante a mente della quale il carattere presuntivo dello spirito di liberalità che il Tribunale aveva tratto dalla parentela tra il donante ed i donatari (che comunque, nonostante la contestazione del P.M. , sarebbe stata documentalmente provata) e dalla identità tra questi ultimi ed i beneficiari delle precedenti disposizioni del 1983, non sarebbe stata sufficiente ad una affermazione della natura negoziale liberale – anche tenuto conto che la pretesa persistenza della volontà di beneficiare i parenti, emergente dagli atti del 1983 e da quelli del 1993, sarebbe stata in realtà insussistente, attesa la cesura tra la volizione precedente e quella successiva determinata dalla grave malattia che tra il giugno e l’agosto 1993 aveva colpito il M. ; in contrario a detta tesi la Corte distrettuale mise in rilievo, da un lato, che non era stata proposta domanda di annullamento per incapacità naturale e, dall’altro, che l’esistenza del preteso deteriorato stato mentale sarebbe stata smentita dal dinamismo negoziale del defunto, manifestatosi tra l’autunno e l’inverno dello stesso anno; infondata poi, secondo il giudice dell’impugnazione, sarebbe stata anche la tesi secondo la quale gli atti del 1993 si sarebbero dovuti qualificare come invalide donazioni dirette – mancando, di quelle indirette, la caratteristica di un rapporto diretto tra donante e donatario – per vizi di forma: in contrario osservò la Corte territoriale che la disposizione rivolta alla XXX di accendere conti dei quali i parenti del P.M. sarebbero stati beneficiari, andava qualificata come tipico atto di donazione indiretta (o atipica); assorbita dalla rinvenuta causa di attribuzione inter vivos della disposizione del 1993 sarebbe stata la pretesa nullità delle manifestazioni di ultima volontà del 1983 (sulla base dell’assunto che avrebbero configurato un illecito patto successorio o un negozio in frode alla legge; escluse altresì la Corte torinese che potesse rinvenirsi una responsabilità risarcitoria della XXX: in particolare, quanto alla mancata consegna dei “testamenti” osservò che tale obbligo sarebbe stato sussistente solo se la successione si fosse aperta in Svizzera e solo se essi non fossero stati superati da disposizioni successive; la presenza poi di conti cifrati in favore dei parenti del de cujus era stata taciuta perché interessanti posizioni giuridiche di terzi, diversi dal correntista; ribadì la giurisdizione del giudice italiano sulle domande restitutorie ma ritenne la medesima questione – riproposta dalla XXX – superata dalla revoca delle disposizioni di ultima volontà (istituzione di erede dell’appellante nel testamento del 1993); dichiarò l’improponibilità dell’azione di riduzione per mancata accettazione con il beneficio dell’inventario da parte dell’appellante e la infondatezza della tesi secondo la quale la buona fede in cui l’erede avrebbe versato (circa la presenza di altri lasciti) al momento dell’apertura della successione lo avrebbe esonerato da detta accettazione beneficiata.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il P.M. , facendo valere sei motivi di impugnazione seguiti dal deposito di memoria; la s.a. XXX ha proposto controricorso con ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria ex art. 378 cpc; i P. / D. hanno svolto controricorso, anch’essi depositando memoria difensiva; il P.M. ha svolto controricorso al ricorso incidentale.
Motivi della decisione

I – Con il primo motivo vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 809 e 737 cod. civ. nonché la presenza di una motivazione erronea, contraddittoria e/o insufficiente, censurandosi la qualificazione di donazione indiretta che la Corte torinese aveva formulato in merito alle disposizioni del settembre 1993, con le quali si erano costituiti quattro singoli conti cifrati in favore dei P. / D. : assume in proposito il ricorrente che presupposto indefettibile per la ricorrenza di tale figura negoziale sarebbe la presenza di un rapporto diretto tra donante e donatario mentre nella fattispecie vi sarebbe al più un rapporto indiretto tra essi, attuato per il tramite di diverso soggetto – la banca XXX – sotto forma di delegazione di pagamento; nega in particolare il ricorrente che lo scopo liberale tipico del genus “donazione” si possa attuale per il tramite di un negozio astratto, quale si pone la delegazione di pagamento, in ragione appunto del non rinvenibile collegamento con un’attività negoziale attributiva da parte del preteso donante; riproduce altresì nel corpo dell’argomentazione anche la critica – che già era stata espressa nell’ambito di apposito motivo di appello- al riscontro dello spirito di liberalità nella creazione dei “nuovi” conti in favore dei P. /D. , che la Corte aveva ritenuto di ricavare dal rapporto di parentela (riproducendo tra l’altro anche il dubbio sull’esistenza di esso, come già in appello); ritiene altresì di trovare conferma di tale argomentazione nella interpretazione di legittimità che esclude che possa rinvenirsi una donazione indiretta nella emissione in favore di taluno di un assegno bancario.
I.a – Il motivo presenta profili di inammissibilità.
I.a.1 – Per quanto concerne la contemporanea esistenza di censure involgenti vizi di violazione di legge e difetti di motivazione, non si ravvisano motivi di inammissibilità, in quanto la lettura del motivo è incentrata essenzialmente sulle violazioni di legge evitando dunque la commistio argomentativa che è posta a sostegno delle pronunce di inammissibilità; motivi di inammissibilità sarebbero invece riscontrabili nella formulazione del quesito di diritto (di necessaria articolazione, stante la applicazione, ratione temporis, del disposto dell’art. 366 bis cpc-) dal momento che esso, esteso per tre facciate del ricorso, è semplicemente il riassunto delle argomentazioni in precedenza esposte; se poi, aderendo ad un’ottica sostanzialista dell’analisi del ricorso per cassazione, diretta a ricercare il senso complessivo della critica al capo di decisione, si reputi che il quesito in questione sia enucleabile nelle ultime righe del fol 45 e nelle prime due del foglio successivo, in cui in sostanza si chiede alla Corte di confermare la interpretazione della figura della donazione indiretta in modo da escluderne la ricorrenza in caso di negozi astratti e non intervenuti tra il preteso donante ed i beneficiati, allora il motivo, pur salvandosi dalla inammissibilità, si dimostrerebbe infondato.
I.a.2 – Invero la donazione indiretta si caratterizza per il fine perseguito e non già per lo strumento negoziale adottato a tal scopo, che dunque può essere costituito da qualunque negozio o da più negozi collegati (Cass. Sez. II n. 5333/2004 ha rinvenuto siffatta figura nel collegamento tra contratto preliminare e definitivo di vendita in cui il primo stipulato da un genitore – che ebbe a corrispondere il prezzo – e il secondo dal figlio, che procedette all’acquisto in nome proprio; Cass. sez. II n. 26983/2008 ritenne sussistente detto istituto nella cointestazione di un libretto al portatore, in cui erano state depositate le sostanze originariamente appartenenti soltanto ad uno dei cointestatari): dunque la mancanza di rapporto diretto tra donante e donatario non assumerebbe alcun rilievo preclusivo -non senza peraltro omettere di rilevare che la presenza di un conto cifrato presupponeva per sua stessa natura la collaborazione dei beneficiari a che il suo utilizzo fosse frutto di un accordo collaborativo da parte dei medesimi con il conferente-; come pure non è rilevante che il mezzo attributivo della liberalità sia un negozio astratto (di tal che la dottrina ha da tempo sostenuto che anche le modificazioni soggettive dal lato passivo delle obbligazioni concorrono a costituire uno dei presupposti (l’altro è l’animus donandi) della figura in esame: ad esempio, nella delegazione non c’è un rapporto di provvista e, tuttavia, il delegato esegue l’ordine del delegante adempiendo la sua obbligazione verso il delegatario; ovvero quando tra l’espromesso e l’espromittente non vi sia alcuna obbligazione e tuttavia l’espromittente adempia la prestazione dell’espromesso all’espromissario rinunciando all’azione di regresso).
I.a.3 – A ben vedere l’argomentazione sostenuta dal ricorrente prende le mosse da quella dottrina che sussume la donazione indiretta nel genus del negozio indiretto, così che, dato per accertato – secondo la originaria formulazione che trova origine nella dottrina tedesca – che quest’ultimo sia caratterizzato dal perseguimento di una finalità ulteriore rispetto a quella propria del negozio utilizzato, la donazione indiretta non rientrerebbe, quale species nell’indicato genus, atteso che lo scopo di arricchire l’altro contraente si collocherebbe all’esterno del contratto e non costituirebbe pertanto, la causa del negozio.
I.a.4 – La tesi però che ha trovato maggiore consenso in dottrina – e che in questa sede la Corte condivide – è quella del collegamento negoziale in cui si individua un negozio mezzo (ad esempio – adempimento del terzo) e un negozio fine (donazione). Il negozio indiretto, dunque, è il risultato del collegamento tra i due negozi. In questi termini si è espressa anche la giurisprudenza della Cassazione ritenendo che la donazione indiretta consiste nell’elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico descritto nell’art. 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l’effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l’arricchimento animo donandi del destinatario della liberalità medesima (v Cass. 4680/1988).
I.b – Inammissibili sono peraltro i profili del vizio di motivazione – del tutto negletti nell’esposizione argomentativa del mezzo in esame- e la contestazione – puramente formale – della inconcludenza degli indici sintomatici della presenza di un animus donandi nella disposizione data dal de cujus di costituire un conto sul quale poi far rifluire i vari valori mobiliari depositati nei conti precedenti.
I.b.1 – A quest’ultimo proposito va aggiunto che, sebbene non sia compiutamente indagabile l’accordo negoziale intercorso tra il disponente e la banca – per la sua mancata riproduzione in ricorso – lo stesso presenti i caratteri di un collegamento negoziale tra un mandato all’apertura di un conto e separate disposizioni per il transito dei valori mobiliari su detto conto, così realizzandosi vari negozi tipici (con causa tipica) in collegamento funzionale tra loro e con finalità ulteriori (donative) in favore del terzo.
II – Con il secondo motivo viene denunciata la omessa od insufficiente motivazione su “un punto decisivo del giudizio, relativo alla domanda di nullità ex art. 1418 c.c. dell’atto di disposizione del 1993 e dei successivi, ex art. 360 n.5 cpc” non apparendo alla parte ricorrente appagante (scilicet : sufficiente) l’argomentazione posta a base del rigetto dell’analogo terzo motivo di appello – che riproduceva la tesi, disattesa anche dal Tribunale, secondo la quale gli atti di disposizione del 19 settembre 1993, pur se si fossero voluti qualificare come donazioni indirette, sarebbero stati comunque nulli per mancanza di causa o viziati da causa illecita o in frode alla legge-.
II.a – Il mezzo è inammissibile in quanto diretto a manifestare la non condivisione del risultato interpretativo della Corte distrettuale e non già a far emergere una menda logica del percorso argomentativo dello stesso, sostanziandosi in una riproposizione delle ragioni poste a base del precedente motivo, a mente delle quali la donazione indiretta non potrebbe essere ravvisabile laddove si utilizzasse un negozio con causa astratta – secondo tesi: una delegazione di pagamento – ed in quanto non prende in esame le ragioni del rigetto esposte nella sentenza della Corte torinese; a ciò si aggiunga che la insufficienza motivazionale si può rinvenire nella delibazione di fatti e non già nella interpretazione dell’ambito oggettivo dell’applicazione delle norme. Erronea poi è l’equiparazione – espressa a fol 47 del ricorso – tra causa astratta ed assenza di causa, atteso che il negozio astratto riceve tutela dall’ordinamento in quanto diretto a una specifica funzione che può essere esterna allo schema negoziale e la cui neutralità emerge solo in termini probatori (c.d. astrazione processuale). Del tutto priva di spiegazione infine si appalesa la prospettazione di una causa illecita o fraudolenta, da ricondurre alla violazione di patti successori, laddove riferita non già ai lasciti del 1983, bensì ad atti destinati a produrre immediati effetti dispositivi contenuti negli ordini del settembre 1993. Nuova infine appare la prospettazione a fol 48 del ricorso, a mente della quale gli atti dispositivi del P.M. compiuti nel settembre 1993 sarebbero malli in quanto contrari a quanto disposto dall’art. 1722 n. 4 cod. civ., laddove la XXX avrebbe dato esecuzione agli ordini del mandante dopo il suo decesso, in disparte l’assoluta illogicità della tesi, in considerazione del fatto che il decesso del M. avvenne cinque anni dopo l’esecuzione dell’incarico, concretizzatosi nello spostamento dei valori mobiliari sui neo costituiti conti cifrati.
III – Con il terzo motivo viene censurata l’omessa e/o insufficiente motivazione in relazione alla domanda di petizione di eredità e di revindica, con riferimento alla situazione creatasi con i lasciti del 1983 e sul presupposto della nullità delle disposizioni del 1993: il mezzo è inammissibile per inidoneità del mezzo a far emergere delle incongruenze od omissioni nel percorso logico seguito dalla Corte territoriale – di cui in sostanza non si condividono gli approdi interpretativi – e per mancanza del c.d. momento di sintesi – in disparte la sua infondatezza, conseguente alla riscontrata liceità degli atti del 1993-.
IV – Con il quarto motivo viene dedotto il vizio di omessa o insufficiente motivazione in cui la Corte distrettuale sarebbe incorsa nel negare il presupposto della proponibilità dell’azione di riduzione della legittima, per non aver il ricorrente previamente accettato l’eredità con beneficio di inventario: si sostiene in proposito che questi sarebbe stato nella impossibilità di effettuare la scelta tra accettare con beneficio o meno e di redigere l’inventario e ciò avrebbe costituito circostanza esonerativa dall’obbligo: tale impostazione rende il mezzo inammissibile in quanto non risulta che sia stata evidenziata nell’ambito dell’appello (se non per far valere la responsabilità risarcitoria della UBS); del pari inammissibile per novità della prospettazione – e comunque assolutamente contraria alle emergenze di causa – è la dedotta salvezza dall’esercizio dell’azione di riduzione, determinata dall’applicazione dell’art. 564 “secondo capoverso del primo comma” (verosimilmente da intendersi: secondo periodo, del primo comma) del codice civile in quanto esulante dalla fattispecie concreta (non avendo il ricorrente mai accettato con il beneficio dell’inventario ma essendone decaduto).
V – Con il quinto motivo si assume la “nullità del procedimento ed omessa o insufficiente motivazione ex art. 360 n.4 e 5 cpc; violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in ordine al rigetto delle istanze istruttorie attoree miranti – secondo quanto specificato a fol 58 del ricorso – a determinare l’esatta consistenza dei conti al momento del trasferimento (14 – 24 settembre 1993) dei valori mobiliari; ad identificare gli effettivi intestatari degli stessi nonché ad individuare il momento in cui essi ne avrebbero avuta la disponibilità. Il motivo è infondato perché la Corte del merito ha effettivamente motivato in merito al rigetto delle istanze per esibizione e per prova per testi e, sotto diverso profilo, se lo scopo accertativo era quello specificato a fol 58 del ricorso, allora esso era del tutto ininfluente alla decisione della controversia in senso favorevole al ricorrente, stante l’accertata legittimità degli atti di disposizione in favore di parenti, operati dal de cujus.
VI – Con il sesto motivo viene denunciata una omessa e/o insufficiente motivazione su un “punto decisivo” della causa rappresentato dall’esame delle richieste risarcitorie verso la XXX relative al ritardo con il quale aveva messo a disposizione i documenti bancali relativi alle operazioni poste in essere dal defunto: sostiene sul punto il ricorrente che la Corte torinese non avrebbe dato conto della inefficacia delle prospettazioni difensive a controbattere le argomentazioni difensive della Banca e del Tribunale per respingere i vari profili di responsabilità che il ricorrente aveva mosso all’operato della Banca stessa.
VI.a- La censura è inammissibile per difetto di specificità – secondo il canone della c.d. autosufficienza del ricorso in cassazione – perché la Corte di Appello, riportandole analiticamente – foli 41 – 42 della impugnata decisione – ha richiamato le motivazioni del Tribunale e delle Banca sul punto, facendole proprie, così che sarebbe stato onere del ricorrente l’esporre innanzi tutto le censure che erano state mosse nell’appello (ai foll da 17 a 33 del ricorso sono state riportate solo le conclusioni dell’appellante) e, quindi, Far emergere le ragioni della insufficienza delle difese della Banca – successive dunque alla proposizione dell’appello – poste a base anch’esse della decisione del giudice dell’impugnazione.
VI.b – Peraltro la parte più consistente del motivo in esame – anche se non richiamata nel “titolo” del mezzo – riguarda la violazione di plurime norme di legge – del codice civile italiano e svizzero – attinenti alla giurisdizione, affermata in capo al giudice italiano quanto alle domande risarcitorie e negata quanto a quelle resti tutorie; di quali violazioni si tratti emerge dalla enunciazione del principio di diritto del seguente tenore: “Dica, quindi, la Suprema Corte di Cassazione se i comportamenti temiti da parte di XXX AG nei confronti di P.M.E. costituiscano violazione dell’art. 91 capov. del Diritto Internazionale Svizzero; dell’art. 46 L. 218/1995 del Codice Civile Svizzero (rectius: italiano n.d.r.); dell’art. 3 del C.C. Svizzero; dell’ari 141 bis C.P. Svizzero e subordinatamente dell’art. 2043 c.c. Italiano…”.
IV.b.1 – Sostiene il ricorrente: a – che secondo il diritto elvetico il rapporto tra Banca e Cliente nonché i relativi contratti tra essi intercorsi, non decadono con la morte del cliente ma proseguono in capo all’erede; b – che la Banca è vincolata dalle norme sul mandato; e – che a mente dell’art. 91, 1 capoverso del diritto internazionale privato svizzero la successione di una persona con ultimo domicilio all’estero – in Italia, nella fattispecie – è regolata dalle norme del diritto internazionale privato dello Stato di domicilio e quindi, per l’Italia, dall’art. 46 della legge 218/1995 così da render applicabili le norme del diritto civile italiano nel caso di persona di nazionalità italiana, domiciliata e quivi defunta: ciò determinerebbe “sicuramente” una responsabilità di XXX per danni nei confronti di esso esponente.
IV.b.2 – Il suesposto profilo non è ammissibile in quanto non congruo con le conclusioni in merito alla automatica responsabilità (non si sa se contrattuale o extracontrattuale) della Banca.
IV.c – Prosegue il P.M. affermando che, se anche si intendesse applicabile il diritto svizzero, l’art. 556 del codice civile di quel Paese (in acronimo: ccs) statuisce l’obbligo, per chiunque sia in possesso di un testamento (per averlo rinvenuto o per esserne il depositario) di consegnarlo all’autorità competente (svizzera), che lo avrebbe dunque dovuto consegnare alle autorità consolari italiane per poi farlo recapitare all’”autorità competente” del luogo di ultima residenza del cliente, anche se esso non sembri valido: nella interpretazione dottrinale la norma si applicherebbe anche alle Banche che, al riguardo, non potrebbero opporre il segreto bancario. Stante tale sistema normativo la Banca non avrebbe potuto sostituirsi autonomamente alla autorità giudiziaria nel valutare se le disposizioni di ultima volontà del 1983 fossero state sostituite dal testamento del 1993; dal momento poi che è diritto dell’erede di conoscere dell’entità del relictum al momento dell’apertura della successione al fine di approntare tutte le successive e conseguenti attività di accertamento e conservative (nonché per eventualmente accettare l’eredità con beneficio d’inventario), ne sarebbe derivata non solo la illiceità della condotta della Banca ma anche la responsabilità per i danni cagionati all’erede che, all’attualità, non conoscerebbe l’esatto ammontare dell’asse ereditario né l’eventuale lesione della quota di legittima spettante. Conclude il ricorrente con il ricordare che l’identità del beneficiario del trasferimento non sarebbe tutelata in assoluto nei confronti dell’ordinante e dei di lui eredi, così che il solo fatto che sull’ordine di trasferimento non sia indicato il nome del beneficiario ma solo il numero di conto, non sarebbe d’ostacolo per gli eredi ad ottenere le informazioni del caso sul beneficiario medesimo.
IV.c.1 – Il profilo di censura è infondato perché – oltre all’osservazione che la successione, essendosi aperta in Italia, era disciplinata dalla legge dello Stato – l’interesse che poteva far sorgere una responsabilità risarcitoria – nel caso di ingiustificato rifiuto a fornire le richieste informazioni – era quello di una eventuale azione di riduzione ma questa era preclusa dal M. per mancata accettazione con beneficio. d’inventario e quest’onere non soffriva di eccezioni, non senza omettere di considerare che proprio la situazione non chiara che si sarebbe posta all’erede, avrebbe dovuto cautelativamente consigliargli di accettare con riserva entro i termini di cui agli artt. 485 o 487 cod. civ. – a seconda che fosse o meno nel possesso dei beni ereditari.
IV.d – Il profilo attinente all’affermazione della giurisdizione del giudice svizzero per espressa inclusione, nelle disposizioni del 1983, di una clausola c.d. di proroga (nel senso di deroga) del foro è del tutto inammissibile perché espressamente la Corte ne escluse la applicabilità.
V – Il ricorso incidentale condizionato della XXX, espressamente indicato come condizionato all’accoglimento del principale, rimane privo di interesse a sostegno e va pertanto dichiarato inammissibile.
VI – Le spese seguono la soccombenza del ricorrente, anche nei confronti della ricorrente incidentale condizionata XXX (stante la prevalenza del rigetto sulla declaratoria di inammissibilità per le ragioni anzidette) e vanno liquidate, secondo quanto indicato in dispositivo, in favore di ciascuna delle parti (P. / D. da un lato e XXX dall’altro), tenuto conto dei criteri di cui all’art. 4, 1 comma, prima parte, del decreto ministeriale n. 150/2014; l’importo base individuato di Euro 64.000 per ciascuna parte, va diminuito, per le parti P. / D. , del 30% per la identità delle posizioni tutelate (ex art. 4, IV comma, del citato d.m.) e la risultante, per le medesime parti, aumentata dell’80% per il numero dei soggetti difesi (ex art. 4, II comma del citato d.m.); non sussistono i presupposti per l’aumento, sino all’80%, dei valori medi illustrati dalle tabelle allegate al decreto ministeriale n. 150/2014 (secondo quanto disciplinato dall’art. 4, comma 1, seconda parte, del citato testo regolamentare), come invece (sostanzialmente) richiesto nella nota spese depositata dalla parte XXX.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara la inammissibilità di quello incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore dei controricorrenti P. / D. , in Euro 80.840,00 di cui 200,00 per esborsi e della XXX s.a. (o a.g.), in Euro 64.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre, per entrambe, accessori come per legge.