Suprema Corte di Cassazione
sezione III
Sentenza 25 settembre 2014, n. 20190
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito dello scontro avvenuto il (OMISSIS) fra il ciclomotore condotto da (OMISSIS), a bordo del quale lattore era trasportato, e la vettura Fiat 127 di proprieta di (OMISSIS) (assicurata presso (OMISSIS)) e condotta da (OMISSIS).
A seguito di chiamata in causa da parte dei (OMISSIS), si costituiva in giudizio il (OMISSIS), che contestava qualsiasi responsabilita e chiamava in giudizio la propria assicuratrice (OMISSIS) s.p.a. per leventuale manleva.
La (OMISSIS) si costituiva eccependo, fra laltro, linoperativita della polizza (in quanto il conducente sedicenne non era abilitato a trasportare passeggeri sul sellino posteriore), e comunque la prescrizione di ogni diritto nei suoi confronti.
Il Tribunale accertava la responsabilita paritaria dei due conducenti e li condannava al risarcimento dei danni, rigettando tuttavia la domanda di manleva proposta dal (OMISSIS).
La Corte di Appello confermava la decisione, con sentenza n. 1627/2010, avverso la quale ricorre per cassazione il (OMISSIS), affidandosi ad un unico motivo; resiste la (OMISSIS) s.p.a. (gia (OMISSIS)) a mezzo di controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con lunico motivo di ricorso, il (OMISSIS) deduce violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, articolo 79, lettera d) C.d.S. vigente alla data del sinistro ((OMISSIS)) e articolo 1917 c.c., con riferimento allarticolo 360 c.p.c., n. 3?: si duole che la Corte abbia ritenuto che il conducente non fosse abilitato alla guida, pur essendo pacifico che lo stesso era titolare di patente di categoria A, ed assume che la circostanza che sul ciclomotore fosse trasportato un passeggero non privava il conducente dellabilitazione, ma lo rendeva solo responsabile della violazione amministrativa contemplata dallarticolo 79 C.d.S., comma 4?.
2. Al riguardo, la Corte territoriale ha osservato che e pacifico che (OMISSIS) non era abilitato a trasportare un passeggero sul sellino posteriore del suo motoveicolo, sicche nessuna azione di manleva potra il predetto svolgere nei confronti della sua assicurazione.
3. Il ricorso e fondato.
E noto, infatti, che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di assicurazione della responsabilita civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non e idonea ad escludere loperativita della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dellassicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi lassoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validita e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative), onde, ove esista unabilitazione alla guida, linosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validita od efficacia del titolo abilitativo, ma integra una ipotesi di mera illiceita della guida (Cass. n. 12728/2010, conforme a Cass. n. 19657/2005).
4. Atteso che, nel caso di specie, non risulta contestato che il (OMISSIS) fosse in possesso di valida patente di guida, deve ritenersi che la sola circostanza che trasportasse un passeggero in violazione dellarticolo 79 C.d.S. non valga a rendere inoperante la garanzia, ove la specifica ipotesi di esclusione non fosse espressamente prevista dalle condizioni di polizza (cfr. Cass. n. 12270/2009, relativa proprio ad unipotesi di inosservanza del divieto di trasportare passeggeri su un ciclomotore).
5. La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte territoriale che dovra attenersi ai principi sopra richiamati e provvedera anche in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione.