cassazione civile sentenza 27 novembre 2014 n 25214

Suprema Corte di Cassazione

sentenza 27 novembre 2014, n. 25214

Svolgimento del processo

1. P.M.A. convenne in giudizio XXXX Spa, quale proprietaria del centro commerciale, e chiese il risarcimento dei danni subiti in esito alla caduta su un tappeto mobile, posto nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale “(…)”. Espose che, mentre si trovava sul tappeto mobile di accesso all’area di vendita, era stata investita dal proprio carrello, “sganciatosi dal piano” di calpestio del tappeto.
Il giudizio, nel quale la XXXX chiamato in garanzia la ZZZZ Spa – quale soggetto incaricato della manutenzione del tappeto mobile – si concluse con il rigetto della domanda.
La Corte di appello di Milano rigettò l’impugnazione e condannò la P. alla rifusione delle spese processuali in favore delle due società (sentenza del 26 novembre 2012).
2. Avverso la suddetta sentenza la P. propone ricorso affidato a quattro motivi.
Resistono con controricorso entrambe le società.
Tutte le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

1. La Corte di merito, ricondotta la specie nell’ambito della previsione di cui all’art. 2051 cod. civ., ha confermato la sentenza di rigetto della domanda di danni attorea per mancanza di prova, assunta come gravante sulla danneggiata, della pericolosità del carrello “così come dell’eventuale pericolosità del tappeto mobile”.
In generale, ha premesso che l’attore è tenuto a provare, oltre al rapporto custodiale, anche che l’evento di danno sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa, essendo subordinata a tale prova la presunzione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ..
Ritenuto che, in concreto, la domanda avanzata era stata fondata sulla pericolosità, non tanto del tappeto mobile, ma del carrello – per un difetto o un guasto del sistema di aggancio a ganascia meccanica il quale, consentendo l’ancoraggio delle ruote del carrello al tappeto era preposto a determinare il blocco nel percorso – avendo la danneggiata lamentato di essere caduta per il mancato ancoraggio del carrello al piano scorrevole, ha rilevato la mancanza di prova attorea della effettività di tali condizioni che configurano il fatto costitutivo della domanda.
Quindi, ha ritenuto che “a prescindere dalle relative modalità di accadimento (riferite in modo contraddittorio dai testi escussi) non è provato che l’evento lesivo si pone quale conseguenza normale della condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dal carrello, o dal tappeto mobile, o da entrambi.
2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. unitamente a omesso esame di un fatto decisivo.
Il motivo va accolto sotto il profilo della violazione dell’art. 2051. Invero, la dedotta violazione motivazionale non ha autonomia.
2.1. Nella motivazione impugnata la corretta tesi assunta dal giudicante della necessaria prova del nesso di causalità gravante sull’attore danneggiato si trasforma nel gravare il danneggiato dell’onere della prova della pericolosità della cosa per effetto del cattivo funzionamento.
È consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
La Corte di merito, che pure nelle argomentazioni prende le mosse dal suddetto principio, trascura di esaminare le prove in ordine alle modalità di accadimento del fatto, delle quali dichiara di poter prescindere e che si limita a definire contraddittorie; prove, al contrario, rilevanti ai fini della prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il verificarsi del danno, e ritiene che nel nesso di causalità rientri la prova della pericolosità della cosa per effetto del cattivo funzionamento (nella specie il cattivo funzionamento nell’ancoraggio del carrello al tappeto mobile).
Invece, una volta allegato che la causa dell’evento dannoso sia riconducibile a cosa dinamica nella quale, proprio per via del dinamismo della stessa, l’agente dannoso può ricollegarsi al cattivo funzionamento imputabile per responsabilità presunta (o responsabilità oggettiva) al custode, salvo prova del fortuito che comprende il fatto del danneggiato o del terzo, ritenere che – come ha fatto la Corte di merito – al danneggiato incomba provare il cattivo funzionamento della cosa si traduce in una inversione dell’onere probatorio previsto dall’art. 2051 cod. civ..
Piuttosto, quando l’evento dannoso sia riconducibile a cosa dinamica, proprio per il possibile rilievo quale agente dannoso del cattivo funzionamento, maggiore è la pericolosità intrinseca della cosa e minore può essere l’efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato ai fini del fortuito. Incidenza che, al contrario, aumenta nei confronti di cosa inerte meno intrinsecamente pericolosa (Cass. 17 gennaio 2001, n. 584) e, solo in questi ultimi casi, si richiede che per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. 5 febbraio 2013, n. 2660; Cass. 13 marzo 2013, n. 6306). 2.2. In conclusione, il motivo è accolto e, per l’effetto, la Corte di merito, dovrà valutare tutti gli esiti dell’istruttoria al fine di stabilire se risulti provato il nesso di causalità tra l’evento e la cosa, senza far rientrare in tale nesso la prova della pericolosità derivante dal cattivo funzionamento, il quale, trattandosi di cosa dinamica, si presume in danno del custode, salvo la prova liberatoria di quest’ultimo, costituita dal fortuito, anche per fatto del danneggiato (o del terzo).
3. Con il secondo motivo, si censura, rispetto a tutti i vizi motivazionali, quella parte della sentenza in cui si afferma che si prescinde dalle modalità di accadimento del fatto che sarebbero state riferite in modo contraddittorio dai testi escussi.
Il motivo è inammissibile per non aver avuto l’affermazione censurata alcuna incidenza sull’esito della decisione, per espressa affermazione del giudicante.
4. Il terzo motivo, con il quale si censura, sotto il profilo motivazionale e per violazione di legge, il capo della sentenza di condanna alle spese processuali in favore della società chiamata in garanzia, resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
5. Il quarto motivo non è qualificabile come motivo di censura alla sentenza, prospettandosi la possibilità che la Corte di legittimità riformi la sentenza impugnata senza rinvio ad altro giudice di merito e decidendo sulle spese.
6. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, alla quale competerà pronunciarsi anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo ricorso, dichiarato inammissibile il secondo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.