cassazione civile sentenza 3 giugno 2014 n 12436

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI
SENTENZA 3 GIUGNO 2014, N. 12436

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento depositato in data 20 giugno 2012, il Tribunale di Catania rigettava l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente, dipendente della (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Catania in data (OMISSIS), avverso il decreto del giudice delegato al fallimento che aveva considerato inammissibile per tardivita’ la domanda (tardiva) di ammissione al passivo, avente ad oggetto il pagamento del t.f.r. (in relazione al licenziamento intimato dalla curatela fallimentare in data 13/9/2010 e, quindi, dopo la dichiarazione di esecutivita’ dello stato passivo, avvenuta il 17/11/2009). Ad avviso del Tribunale, correttamente il giudice delegato aveva ritenuto che, al momento della presentazione della domanda tardiva (11/1/2011), fosse decorso il termine annuale previsto dalla L.F., articolo 101, commi 1 e 4, atteso che il deposito del decreto di esecutivita’ dello stato passivo risaliva al 17/11/2009 e che, alla data dell’intervenuto licenziamento (13/9/2010), il lavoratore aveva ancora a disposizione, fino alla scadenza dell’anno, un tempo congruo (due mesi) per gli adempimenti necessari alla predisposizione della domanda (tardiva) di ammissione al passivo (essendo da escludere la possibilita’, non normativamente prevista, di un nuovo termine annuale decorrente dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere e dovendo farsi applicazione, per la valutazione di ammissibilita’, delle regole generali di cui alla L.F., articolo 101, commi 1 e 4). Rilevava, in ogni caso, il Tribunale la mancata allegazione al ricorso della documentazione comprovante la sussistenza del credito e, dunque, una carenza impeditiva dell’ammissione al passivo, considerato che in una situazione del genere non erano legittimamente invocabili i poteri d’ufficio.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione il lavoratore affidandosi a tre motivi.

La curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. e’ rimasta solo intimata.

Il lavoratore ha depositato all’udienza pubblica del 7 aprile 2012 memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevata la tardivita’ della memoria depositata dalla difesa del ricorrente il giorno 7 aprile 2014 (e cioe’ lo stesso giorno della udienza) poiche’ l’articolo 378 cod. proc. civ., dispone che le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell’udienza.

2. Con il primo motivo e secondo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione della L.F., articolo 101, comma 4, nonche’ degli articoli 3 e 24 Cost.; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5)”. Si duole dell’interpretazione della L.F., articolo 101, comma 1, privilegiata dal Tribunale ed evidenzia che il non aver operato alcuna distinzione, al fine del decorso del termine per la proposizione della domanda tardiva di ammissione al passivo, tra crediti maturati prima dell’apertura del fallimento e crediti maturati nel corso della procedura concorsuale e, dunque, l’aver escluso la decorrenza del termine annuale per la presentazione della domanda tardiva dalla comunicazione del licenziamento cosi’ come l’aver considerato congruo il tempo – residuo – di soli due mesi, si risolve in una violazione del principio di difesa e di quello del giusto processo, ponendo il lavoratore in una condizione di disparita’ di trattamento rispetto agli altri creditori. Lamenta, inoltre, che il Tribunale non abbia ritenuto integrata una causa non imputabile, ricollegabile, nello specifico, alla natura del credito e al momento in cui questo era sorto. Evidenzia che, nel verificare la ragione del ritardo, si sarebbe dovuto tener conto del dies a quo coincidente con il momento in cui la pretesa creditoria poteva essere fatta valere, rispetto al termine (annuale) entro il quale occorreva depositare la domanda.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione della L.F., articolo 99, nonche’ dell’articolo 2010 cod. proc. civ. e articolo 111 Cost.; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5)”. Si duole di quanto statuito nel provvedimento di rigetto con riguardo alla mancata allegazione al ricorso in opposizione dei documenti giustificativi del credito. Rileva che era stato rappresentato al Tribunale che i documenti in questione (buste paga e CUD) erano stati gia’ depositati in sede fallimentare e potevano essere acquisiti d’ufficio dal giudice dell’opposizione. Richiama la giurisprudenza di questa Corte (ed in particolare Cass. 20 novembre 2011, n. 13533) che stima necessario, anche in considerazione del piu’ generale dovere di cui all’articolo 111 Cost., comma 6, che la discrezionalita’ del giudice nell’ordinare o non l’esibizione sia supportata da un’idonea motivazione, saldandosi tale discrezionalita’ con il giudizio di necessita’ dell’acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto.

4. Per il principio della ragione piu’ liquida (che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine di trattazione delle questioni cui all’articolo 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerita’ del giudizio, ormai anche costituzionalizzata – cfr., in termini espressi, Cass. 11 novembre 2011, n. 23621 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass., sez. un., 12 ottobre 2011, n. 20932; Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29523; Cass. 16 maggio 2006, n. 11356) il ricorso deve essere respinto sulla base della soluzione della questione posta con il terzo motivo, assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre.

5. Con il suddetto motivo il ricorrente lamenta che il giudice dell’opposizione, invece di ordinare l’esibizione della documentazione costituente la prova del credito, chiesta dalla parte e necessaria ai fini della decisione della controversia, “sanando la decadenza” sancita dalla L.F., articolo 99, abbia “espresso un rigetto a carattere punitivo”, privo di sufficiente motivazione.

6. Il motivo non e’ fondato.

Il giudizio di opposizione allo stato passivo e’ regolato – ai sensi della L.F., articolo 99 (come novellato dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007) – dal principio dispositivo come qualunque ordinario giudizio di cognizione a natura contenziosa; in conseguenza, il materiale probatorio esaminabile e’ quello prodotto dalle parti o acquisito dal giudice ex articoli 210 e 213 cod. proc. civ., ed e’ solo quel materiale ad avere titolo a restare nel processo (cfr. Cass. 8 novembre 2010, n. 22711, che, affermando detto principio, ha confermato la sentenza con cui il tribunale non aveva acquisito d’ufficio i documenti contenuti nella domanda di insinuazione al passivo e non versati dal creditore nel giudizio di opposizione allo stato passivo; si vedano, in senso conforme Cass. 19 novembre 2009, n. 24415 e Cass. 2 maggio 2006, n. 10118 nonche’ la piu’ recente Cass. 12 febbraio 2014, n. 3166). Resta, dunque, escluso che il giudice dell’opposizione allo stato passivo, in caso di omessa produzione del creditore onerato a pena di decadenza L.F., ex articolo 99, comma 2, n. 4, sia tenuto, al fine di procedere all’esame del merito dell’opposizione, ad acquisire il fascicolo fallimentare per desumere eventualmente da esso elementi o argomenti di prova (cosi’ Cass. 16 febbraio 2012, n. 493); trattasi, al piu’, di mera facolta’, il cui mancato esercizio non esonera la parte dalle conseguenze del mancato assolvimento dell’onere probatorio (cosi’ Cass. 21 dicembre 2005, n. 28302; id. 5 maggio 2000, n. 5635; 9 maggio 2001, n. 6465). E’ stato ulteriormente precisato che la mancata indicazione nell’atto di opposizione dei mezzi istruttori necessari, a prescindere dalla eccezione della curatela fallimentare, a provare il fondamento della domanda dell’opponente comporta la decadenza da tali mezzi, non emendabile nemmeno con la concessione dei termini dell’articolo 183 cod. proc. civ., comma 6, non potendosi, in particolare, concedere il termine di cui all’articolo 183, comma 6, n. 2, previsto esclusivamente per consentire la replica e la richiesta di mezzi istruttori in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l’onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte – cfr. Cass. 6 novembre 2013, n. 24972.

E’ stato invero affermato che i provvedimenti, positivi o negativi, emessi dal giudice di merito sulla richiesta di esibizione ex articolo 210 cod. proc. civ. (ma anche, evidentemente, ex articolo 213 cod. proc. civ.), sono censurabili in sede di legittimita’ se non sorretti da motivazione sufficiente; in quanto, con particolare riferimento alla denegata ammissione del mezzo di prova, il diniego si traduce in un vizio della sentenza qualora, in sede di controllo – sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica – dell’esame e della valutazione compiuti dal giudice di merito, risulti che il ragionamento svolto sia incompleto, incoerente o irragionevole, sempre che il mezzo di prova richiesto e non ammesso sia diretto alla dimostrazione di punti decisivi della controversia – cosi’ Cass. 17 marzo 2010, n. 6439; id. 20 giugno 2011, n. 6439. Tale principio, che comunque individua un limite nella rilevanza e decisivita’ del mezzo di prova, va coordinato con quello concernente l’onere della dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato. Ed allora si comprende perche’ in altre decisione questa Corte abbia ritenuto che l’esercizio del potere di emanazione (e cosi’ di diniego) dell’ordine di esibizione, in quanto discrezionale, sia svincolato da ogni onere di motivazione tanto da non essere sindacabile in sede di legittimita’, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte instante non abbia finalita’ esplorativa (cosi’ Cass. 25 ottobre 2013, n. 24188; id. 16 novembre 2010, n. 23120).

L’ordine di esibizione documentale, dunque, non puo’ essere richiesto ed ammesso al solo scopo di indagare se la prova possa essere rinvenuta nei documenti stessi, altrimenti lo stesso servirebbe inammissibilmente a supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante (si veda Cass. 17 gennaio 2013, n. 1147; id. 29 luglio 2011, n. 16781; 9 giugno 2010, n. 13878; 8 agosto 2006, n. 17948; 6 ottobre 2005, n. 19475; 10 gennaio 2003, n. 149; 4 settembre 1990, n. 9146).

Orbene, nella specie, si evince dal provvedimento del Tribunale di Catania, qui impugnato, che “i documenti offerti in produzione” erano stati solo la “copia del provvedimento di inammissibilita’ della domanda di insinuazione al passivo e l’estratto del progetto di stato passivo”.

Dunque, non erano stati allegati al ricorso le buste paga ed il CUD gia’ contenuti nel fascicolo di parte della domanda tardiva.

Non vi e’ dubbio, allora, che la richiesta di esibizione avanzata dal lavoratore fosse diretta a supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova, irrilevante essendo, per la natura del giudizio di opposizione allo stato passivo sopra ricordata, che tali documenti fossero stati prodotti in sede fallimentare.

Con motivazione giuridicamente corretta e congrua sotto il profilo logico il Tribunale ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di non aderire alla richiesta di esibizione documentale della parte, sottolineando che si trattava di documenti che “avrebbero dovuto essere prodotti, a pena di decadenza, L.F., ex articolo 99, comma 2, unitamente al ricorso”.

La totale carenza di prova non poteva, dunque, che condurre ad un rigetto dell’opposizione.

7. Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va, conclusivamente, respinto.

8. Infine, nulla va disposto per le spese del presente giudizio di legittimita’ essendo la curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. rimasta solo intimata.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.