Cassazione civile sentenza 3 settembre 2014 n 18644

Suprema Corte di Cassazione

Sentenza 3 settembre 2014, n. 18644

(Omissis)

Svolgimento del processo

Con atto di citazione dei 19-5-2004 F.C., quale unico erede legittimo del padre C., deceduto in Aosta il 5-7-2003, dei cui asse ereditario faceva parte l’alloggio sito in Gressan, località Naudin 18, ove il genitore abitava e nel quale aveva ospitato L.I., conveniva quest’ultima in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta chiedendo dichiarasi l’invalidità (per incapacità, falsa grafia, violenza o dolo) del testamento olografo del 21-12-2002, con il quale era stato assegnato alla I. l’usufrutto sul predetto immobile.
Si costituiva in giudizio la convenuta sostenendo la validità del suddetto testamento. Con sentenza dei 5-4-2006 il Tribunale adito annullava il testamento per cui è causa.
Proposto gravame da parte della I. cui resisteva l’appellato la Corte di Appello di Torino con sentenza dell’8-8-2008 ha rigettato l’impugnazione rilevando, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che, pur essendo ammissibile che in un testamento olografo la data sia collocata in una qualsiasi parte della scheda testamentaria, è pur sempre necessario che essa sia inserita prima della sottoscrizione, e non dopo; nella fattispecie, dopo la firma dei testatore, era stata apposta la data e la firma di due testimoni, in violazione dei principio che tutto ciò che è scritto dopo la firma non può far parte del contenuto del testamento, con ogni conseguenza in punto validità del testamento stesso.
Per la cassazione di tale sentenza la I. ha proposto un ricorso articolato in due motivi; l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 602 e 606 c.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che nel testamento olografo la data debba essere apposta sempre dopo la sottoscrizione del testatore, tranne allorché non vi sia sufficiente spazio sulla scheda testamentaria.
La I., premesso che l’art. 602 c.c. si limita a statuire che “La sottoscrizione deve essere apposta alla fine delle disposizioni”, rileva che il termine “disposizioni” indica con assoluta chiarezza la parte della scheda testamentaria contenente la manifestazione di volontà del testatore in merito alla destinazione dei propri beni successivamente alla sua morte; aggiunge che il testamento olografo è composto da tre elementi, le disposizioni testamentarie, la data e la sottoscrizione e che, contrariamente all’assunto dei giudice di appello, la data non è riconducibile alle disposizioni testamentarie, come si ricava dal rilievo che essa è disciplinata separatamente da queste ultime dal terzo comma dell’art. 602 c.c.; inoltre, facendo riferimento alla “ratio legis”, la ricorrente sostiene che la data costituisce un elemento rilevante ai fini dell’esatta individuazione dei tempo della redazione dei testamento, onde consentire l’accertamento della capacità del testatore e della efficacia tra più testamenti redatti dalla stessa persona, e che la sua mancanza determina l’annullabilità dei testamento; al contrario la sottoscrizione deve essere apposta a pena di nullità (art. 606 primo comma c.c.) proprio per il particolare valore di conferma della manifestazione di volontà che il testatore fa con la sua apposizione; pertanto la data e la sottoscrizione hanno ruoli e funzioni in ambiti diversi, posto che solo la seconda si riferisce esclusivamente alla volontà dei testatore per sancirla in maniera definitiva.
Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, assume che la Corte territoriale, avendo ritenuto che “per la validità del testamento
è necessaria la data, che potrà essere apposta in qualsiasi parte della scheda testamentaria, ma altrettanto sarà necessaria la sottoscrizione, che deve essere apposta in calce alla scheda testamentaria”, non ha chiarito se intende interpretare il termine “disposizioni” di cui all’inciso del secondo comma dell’art. 602 c.c. in senso analogo all’espressione “scheda testamentaria” utilizzata; sussiste inoltre vizio di motivazione laddove il giudice di appello ha affermato che “Nel caso in esame, invece, vi era spazio più che sufficiente per apporre la sottoscrizione alla fine della scheda testamentaria”.
La I. poi sostiene che non si comprende se la sentenza impugnata abbia considerato equivalenti i termini “scheda testamentaria” e “disposizioni”, fino a considerare ogni contenuto dei testamento olografo rientrante nel concetto di “disposizioni”, ivi compresa la data, così eliminando qualsiasi distinzione tra elementi formali ed elementi propri della manifestazione di volontà del testatore, ovvero se si sia limitata ad utilizzare il termine “scheda testamentaria” in modo generico, quale mero richiamo al documento contenente il testamento olografo; in tale seconda ipotesi sarebbe mancante l’esatta individuazione della parte dispositiva dei testamento in oggetto, che pure rileva poiché solo ad essa deve seguire la sottoscrizione.
Gli enunciati motivi, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono fondati.
Occorre muovere dalla premessa che l’articolo 602 c.c., dopo aver previsto al primo comma che “11 testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore” ed al secondo comma che “la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni”, al terzo comma ha sancito che “La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”.
Orbene, premesso che tale norma non prevede che la data debba essere apposta in una parte specifica dei testamento (al contrario della sottoscrizione, che deve essere posta alla fine delle disposizioni), per altro verso si rileva che la funzione ad essa attribuita dall’ordinamento come ricavabile da una interpretazione sistematica della disciplina codicistica (condotta alla luce del terzo comma dell’art. 602 c.c., laddove prevede le ipotesi nelle quali è ammessa la prova della non verità della data) esclude che la data stessa debba essere inserita necessariamente prima della sottoscrizione della scheda testamentaria, come invece ritenuto dal giudice di appello; infatti la data ha lo scopo di individuare l’elemento cronologico dei testamento in riferimento sia alla eventuale indagine sulla capacità o meno di intendere e di volere del testatore, da rapportare appunto al momento di redazione dell’atto (art. 591 n. 3 c.c.), sia al fine di stabilire la priorità tra più testamenti in relazione alla revoca, totale o parziale, dei testamenti precedenti da parte di quello successivo (art. 682 c.c.), sia nei casi in cui ricorra una questione da decidersi in base al tempo dei testamento (vedi ad esempio gli artt. 651 e 657 c.c.).
Pertanto, avendo la data soltanto la funzione di indicare il momento di manifestazione della volontà dei testatore, essa non rientra nelle disposizione di ultima volontà come prevista dall’art. 587 c.c., che si configura come la manifestazione di una volontà definitiva dell’autore nel senso che essa sia compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e sia diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte (Cass. 24-8-1990 n. 8668; Cass. 8-1-2014 n. 150); conseguentemente la data, non facendo parte delle disposizioni, non deve necessariamente precedere la sottoscrizione (come invece espressamente previsto per le disposizioni dall’art. 602 secondo comma c.c.), ed anzi, se segue la sottoscrizione (come nella fattispecie), indica il momento cronologico preciso in cui la scheda testamentaria è stata definitivamente ultimata e sottoscritta.
Occorre quindi ribadire l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la data dei testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda, non prescrivendo la legge che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà (Cass. 6-5-1965 n. 834; Cass. 31-71987 n. 6641; Cass. 28-10-1994 n. 8899; Cass. 18-9-2001 n. 11703).
In definitiva all’esito dell’accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino che si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.