Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 30 marzo 2015, n. 6403
( omissis )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il (OMISSIS) s.p.a. propose opposizione agli atti esecutivi avverso lordinanza del 1 dicembre 2009, con la quale il giudice del processo esecutivo immobiliare promosso nei confronti di (OMISSIS) (nel quale erano intervenuti (OMISSIS) s.p.a. e il Condominio di (OMISSIS)), aveva dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione ai sensi dellarticolo 512 c.p.c., rigettando le contestazioni dellistituto di credito, poi opponente.
Questultimo lamentava la mancata collocazione in privilegio ipotecario di una parte del proprio credito, costituito dagli interessi di mora e dagli interessi al tasso legale maturati sulle somme dovute, in riferimento allarticolo 2855 c.c., commi 2 e 3.
Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 30 luglio 2012, rigetto lopposizione, confermando il progetto di distribuzione, col quale non era stato riconosciuto allopponente il privilegio ipotecario sugli interessi di mora, calcolati al tasso convenzionale, maturati nel triennio di cui allarticolo 2855 c.c., comma 2, (per euro 91.223,44) e sugli interessi legali maturati dopo il compimento dellannata in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita (per euro 46.820,71).
2.- Avverso la sentenza Societa per la (OMISSIS) S.p.A., cessionaria dei crediti del (OMISSIS) S.p.A., e per essa, quale sua mandataria, (OMISSIS) S.p.A., ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo, ed in subordine ha sollevato la questione di illegittimita costituzionale della disposizione di cui allarticolo 2855 c.c., commi 2 e 3, nella parte in cui esclude lestensione della prelazione ipotecaria agli interessi moratori per violazione del principio di uguaglianza sancito dallarticolo 3 Cost..
Non hanno svolto attivita difensiva gli intimati (OMISSIS) s.p.a. e Condominio di (OMISSIS), nonche il debitore (OMISSIS), gia contumaci in sede di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La societa ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dellarticolo 2855 c.c., commi 2 e 3, e dellarticolo 12 preleggi, con riferimento allarticolo 510 c.p.c., ai sensi dellarticolo 360 c.p.c., n. 3, nonche vizio di motivazione ai sensi dellarticolo 360 c.p.c., n. 5.
La ricorrente evidenzia che, seguendo linterpretazione del Tribunale, in casi quale quello di specie, in cui il credito deriva dalla richiesta di restituzione con ricorso per decreto ingiuntivo delle somme anticipate a seguito di apertura di credito in conto corrente, non sarebbe mai possibile riconoscere interessi corrispettivi in privilegio.
Sostiene che questa interpretazione contrasta col principio, comune a tutti i crediti muniti di diritto di prelazione, dellestensione del privilegio sul capitale anche agli interessi, come si desumerebbe dallarticolo 2749 c.c., e dallarticolo 2788 c.c., che, cosi come larticolo 2855 c.c., non fanno alcuna differenza tra interessi corrispettivi ed interessi moratori. I primi due articoli sarebbero interpretati dalla giurisprudenza senza distinguere tra interessi corrispettivi e moratori, sicche ne risulterebbe un regime deteriore dei crediti garantiti da ipoteca rispetto a quelli garantiti da privilegio o da pegno, con gravi conseguenze sia dal punto di vista sistematico che dal punto di vista costituzionale.
La ricorrente richiama il precedente costituito dalla sentenza di questa Corte dell8 luglio 1998 n. 6668, quanto allinterpretazione da dare allespressione, adoperata dal legislatore, di capitale che produce interessi, come riferibile anche agli interessi moratori, non anche soltanto ai corrispettivi. Svolge ulteriori considerazioni in merito alle conseguenze illogiche di uninterpretazione che privilegia comunque soltanto il dato letterale, a sua volta suscettibile di essere interpretato in piu sensi; riporta, quindi, a sostegno dei propri assunti, la motivazione di una sentenza del Tribunale di Roma e richiama altri precedenti di merito e dottrina.
2.- Il motivo e infondato quanto alla censura relativa allarticolo 2855 c.c., comma 2; fondato, quanto alla censura relativa al comma 3.
La prima delle questioni di diritto da risolvere e relativa allinterpretazione della disposizione di cui allarticolo 2855 c.c., comma 2, essendo necessario determinare, nella specie, se, iscritta ipoteca per un capitale, lestensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dalla norma, abbia ad oggetto interessi di qualsiasi natura, ovvero sia limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori.
Il Tribunale di Milano, investito della questione a seguito di opposizione ex articolo 617 c.p.c., al progetto di distribuzione confermato con ordinanza pronunciata dal giudice dellesecuzione ai sensi dellarticolo 512 c.p.c., (che aveva deciso nel medesimo senso sulle stesse doglianze dellistituto di credito ipotecario), ha ritenuto di risolverla nel senso di limitare ai soli interessi corrispettivi il privilegio ipotecario, cosi aderendo allorientamento maggioritario espresso, sullargomento, da questa Corte di legittimita (cfr. tra le altre, Cass. n. 21998/11; n. 18312/07; n. 10070/99, n. 8657/98).
Questo orientamento e stato ribadito di recente da Cass. n. 775/13, che si e occupata di un caso analogo al presente, motivando nel senso che esso e fondato su di un argomento di ordine tanto letterale quanto sistematico-interpretativo, che induce a ritenere il sintagma capitale che produce interessi inequivocabilmente circoscritto ai soli interessi che, in guisa di frutti civili (articolo 820 c.c., comma 3), costituiscono remunerazione del capitale medesimo, vale a dire i (soli) interessi corrispettivi, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi inclusi nei frutti civili della sorte capitale quegli interessi che trovino il loro presupposto nel ritardo imputabile al debitore. Daltra parte, se il legislatore si fosse riferito a tutti i capitali (anche, cioe a quelli infruttiferi), gli interessi dovuti non avrebbero potuto essere altro che quelli moratori. Ma, avendo precisato di riferirsi ai soli capitali fruttiferi, gli interessi dovuti devono ritenersi quelli prodotti dal capitale e non dalla mora.
Nello stesso senso si sono espresse anche le piu recenti Cass. n. 17044/14 e n. 23164/14.
2.1.- Il Tribunale di Milano ha ritenuto di applicare la norma dellarticolo 2855 c.c., comma 2, come sopra interpretata, anche al caso dellazione esecutiva intentata per il pagamento dellintero credito da restituzione per la risoluzione del contratto di apertura di credito in conto corrente, con la conseguenza che, essendo venuta meno la possibile decorrenza di interessi corrispettivi dopo la richiesta di restituzione di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, il ritardo nel pagamento del dovuto non avrebbe potuto che produrre interessi moratori, quindi mai collocabili in privilegio nella misura convenzionale (salvo quanto si dira, trattando del terzo motivo di ricorso, per gli interessi maturati dopo il compimento dellannata in corso alla data del pignoramento e fino alla data della vendita, sia pure nel limite della misura legale).
In effetti, lorientamento prevalente di questa Corte, seguito dal Tribunale, comporta la sostanziale disapplicazione dellestensione del privilegio ipotecario triennale agli interessi convenzionali nei casi, piuttosto frequenti nella pratica, quale quello di specie, in cui il titolo esecutivo sia costituito da decreto ingiuntivo emesso per la restituzione dellintera somma anticipata per affidamento in conto corrente, dato il presupposto della mora del debitore.
Gli interessi che decorrono dopo la notificazione del decreto ingiuntivo per il pagamento dellintero credito residuo non possono che essere moratori, sicche non vi e spazio per applicare larticolo 2855 c.c., comma 2, qualora il pignoramento sia stato eseguito dal creditore che intende azionare il decreto ingiuntivo.
In effetti, nel caso in esame, si esclude che la norma trovi applicazione malgrado lipoteca sia giudiziale e riferita ad una condanna, che pure comprende gli interessi di mora, sicche risulta delimitata la portata dellincipit del secondo comma dellarticolo 2855 c.c., per il quale la relativa disciplina andrebbe applicata qualunque sia la specie dipoteca (come rilevato da Cass. n. 6668/98, indicata in ricorso, ed espressione di orientamento contrario a quello che qui si preferisce).
Malgrado tali perplessita, il Collegio ritiene che siano tuttora validi gli argomenti invocati a sostegno dellorientamento preferito da questa Corte.
Allo stato, ritiene percio di poter ribadire che in caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, lestensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dallarticolo 2855 c.c., comma 2, e limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori, dovendosi ritenere lespressione capitale che produce interessi circoscritta ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo. Giova aggiungere che la questione di illegittimita costituzionale sollevata dalla ricorrente sullassunto che si avrebbe un trattamento deteriore dei crediti muniti di privilegio e di pegno rispetto a quelli assistiti da garanzia ipotecaria non tiene conto della diversa portata assicurata dal legislatore a ciascuna delle garanzie reali. Ed invero la diversita di disciplina non e limitata a quella che si trae dalla lettera dellarticolo 2855 c.c., comma 2, (che contiene una precisazione quanto al capitale che produce interessi, invece mancante nelle altre due norme), ma investe altri aspetti rilevanti, atteso che lestensione degli effetti della prelazione dal capitale agli interessi e limitata allanno dagli articoli 2749 e 2788 c.c., laddove larticolo 2855 c.c., comma 2, prevede, invece, unestensione triennale.
Poiche non si tratta di situazioni identiche disciplinate in termini differenziati, il diverso trattamento normativo dei crediti ipotecari che risulta dallinterpretazione di cui sopra dellarticolo 2855 c.c., appare ragionevole e non sospetto di illegittimita costituzionale.
In conclusione, va rigettato il motivo di ricorso riferito allarticolo 2855 c.c., comma 2.
3.- Sussiste, invece, in riferimento agli interessi legali successivi (allanno in corso al momento del pignoramento e) fino alla vendita, la denunciata violazione dellarticolo 2855 c.c., comma 3.
La societa ricorrente contesta linterpretazione data dal giudice di merito al comma 3, come collegato al comma 2, e quindi espressione della regola per la quale anche gli interessi legali successivi allannata in corso e fino alla vendita, quando abbiano natura moratoria, come nel caso di specie, sarebbero esclusi dal privilegio ipotecario previsto dal comma 3.
La censura e fondata.
E sufficiente, al riguardo, il richiamo dei precedenti di questa Corte n. 775/13, n. 17044/14 e n. 23164/14, che hanno affrontato casi analoghi al presente.
Va in particolare ribadito il principio di diritto che ai sensi del terzo comma dellarticolo 2855 c.c., sono assistiti dal privilegio ipotecario pure gli interessi di qualunque natura e cioe, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori ed al tasso legale via via vigente, maturati successivamente allannata in corso al momento del pignoramento (ovvero in caso di credito azionato con intervento nel processo esecutivo, al momento di questo) fino alla vendita del bene oggetto di ipoteca.
Questo principio di diritto consegue allinterpretazione dellarticolo 2855 c.c., che disgiunge la lettura del comma 3, da quella del secondo, attribuendo soltanto al terzo comma il significato di previsione della collocazione privilegiata degli interessi maturati nel periodo considerato, calcolati nella misura legale, senza necessita di individuarne la natura e di distinguere tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, avendo il legislatore contemperato le ragioni del creditore ipotecario e dei creditori concorrenti con la previsione di limiti a carico del primo, temporale (fino al momento della vendita) e quantitativo (tasso legale).
A questi ultimi limiti va aggiunto, in ragione di quanto esposto nel richiamato precedente n. 17044/14, quello sistematico, per il quale, nel caso in cui il credito garantito da ipoteca venga azionato con ricorso per intervento nel processo esecutivo avviato da altro creditore, il riferimento che larticolo 2855 c.c., comma 3, fa al pignoramento andra operato al ricorso per intervento nel processo esecutivo.
In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti della dedotta violazione dellarticolo 2855 c.c., comma 3.
Laccoglimento del ricorso entro tali limiti comporta la cassazione, negli stessi limiti, della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato, che decidera attenendosi al principio di diritto di cui sopra.
Va rimessa al giudice del rinvio la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti specificati in motivazione; cassa la sentenza impugnata, nei limiti di tale accoglimento, e rinvia al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione