cassazione civile sentenza 4 febbraio 2014 n 2444

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE
SENTENZA 4 febbraio 2014, n.2444

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1492, 1495, 1453, 71, 78 e 94 D.Lgvo 285/1992 e il vizio di motivazione e sostiene:

– che la cosa consegnata non era nelle condizioni di circolare legittimamente sia per il divieto di cui all’art. 71 D.Lgvo 285/1992 (perché i pneumatici non erano conformi alle prescrizioni del codice della strada) sia perché, per lo smarrimento del certificato di proprietà denunciato da un precedente proprietario, non era stato trascritto il trasferimento della proprietà e non era stato rilasciato il nuovo certificato di proprietà nel termine di 60 giorni prescritto dall’art. 94 CdS;

– che il libretto di circolazione era falso in quanto non riportava le modifiche apportate all’autovettura originariamente omologata con un motore a iniezione e impianto catalitico e poi modificata con una pompa AC.

Il ricorrente, formulando il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis ora abrogato, ma applicabile ratione temporis chiede se legittima l’azione di risoluzione contrattuale la vendita di una autovettura non conforme alle prescrizioni del C.d.S. in quanto modificata nelle caratteristiche costruttive e funzionali per cui è inutilizzabile e non può circolare, per cui sono previste particolari sanzioni, quali il ritiro dei documenti di circolazione, della targa e della patente che impediscono la sua circolazione e quindi rendono l’autoveicolo non idoneo al suo normale uso.

2. Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che l’ipotesi della vendita di aliud pro alio è prospettabile nel caso in cui la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita, appartenendo ad un genere diverso e rivelandosi funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico sociale della res dedotta come oggetto del contratto e, quindi, a fornire l’utilità richiesta (Cass. 3/7/2003 n. 10523, Cass. 25/9/2002 n. 13925, Cass. 23/2/2001 n. 2659, Cass. 3/8/2000 n. 10188).

Tuttavia, oggetto dell’acquisto era una autovettura in quanto tale e con un motore ad aspirazione, del quale l’acquirente era consapevole, essendo stato informato che doveva essere sostituita la pompa AC, come espressamente rilevato dal giudice di appello senza che lo specifico rilievo sia stato oggetto di censura; la necessità di cambiare la pompa AC dell’auto (in conformità a quanto previsto dalle specifiche contenute nel libretto di circolazione, che, come rilevato dal giudice di appello, non era falso) non comporta che la cosa consegnata sia diversa da quella pattuita.

Per il resto le doglianze concernono la regolarizzazione amministrativa dell’autovettura (rilascio del certificato di proprietà, il rilascio di un duplicato del libretto di circolazione) che non incidono sull’idoneità della cosa ad assolvere la destinazione economico sociale e a fornire l’utilità richiesta, ma comportano solo una temporanea inutilizzabilità nell’attesa dei documenti e rilevano sotto il diverso profilo dell’obbligo di consegna dei documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta (art. 1477 c.c.); egualmente, gli pneumatici che si assumono non omologabili in quanto riscolpiti costituiscono componenti sostituibili dell’autovettura e, pur integrando un vizio della cosa, non incidono sull’inidoneità dell’auto ad assolvere la sua funzione naturale, così come non integra la vendita di cosa diversa la semplice mancanza del gancio per il traino, comunque pienamente percepibile al momento dell’acquisto.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna F.G. a pagare a D.A. le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.500,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi.