SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III
SENTENZA 5 FEBBRAIO 2014, N. 2610
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (OMISSIS) s.r.l. (dora innanzi, per brevita, (OMISSIS)) si rese cessionaria dun credito cedutole da una banca, avente ad oggetto la restituzione duna somma data a mutuo.
Nel 2006 la societa cessionaria inizio quindi lesecuzione nei confronti del debitore, la societa (OMISSIS) s.r.l..
Nel 2007 la societa (OMISSIS) propose opposizione allesecuzione ex articolo 615 c.p.c., allegando che le obbligazioni scaturenti dal mutuo erano state adempiute, e che comunque lipoteca iscritta a garanzia del debito era estinta per mancata rinnovazione. La societa opponente chiese altresi la condanna della (OMISSIS) al risarcimento del danno per c.d. responsabilita aggravata, ai sensi dellarticolo 96 c.p.c., comma 2.
2. Con sentenza 12.6.20096 n. 755 il Tribunale di Ancona:
(a) ritenne non esservi prova che lesecutata avesse adempiuto la propria obbligazione;
(b) nondimeno, ritenuta estinta per decorso del ventennio lipoteca iscritta garanzia del debito, dichiaro la nullita del precetto e del pignoramento;
(c) rigetto, per difetto di prova del danno, la domanda di risarcimento ex articolo 96 c.p.c..
3. Questa sentenza viene ora impugnata con ricorso principale dalla (OMISSIS), e con ricorso incidentale dalla (OMISSIS), ciascuna sulla base di due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso principale.
1.1. Col primo motivo di ricorso la (OMISSIS) lamenta la violazione di legge (articolo 360 c.p.c., n. 3, con riferimento allarticolo 96 c.p.c.. Deduce che erroneamente il tribunale avrebbe rigettato per difetto di prova la domanda di risarcimento del danno da esecuzione iniziata con mala fede o colpa grave, giacche tale danno potrebbe essere liquidato dal giudice anche dufficio.
1.2. Col secondo motivo la (OMISSIS) lamenta la violazione di lege (articolo 360 c.p.c., n. 3) con riferimento allarticolo 91 c.p.c.. Deduce che erroneamente il Tribunale avrebbe compensato le spese di lite, poiche non vi sarebbe stata soccombenza reciproca.
2. I motivi del ricorso incidentale.
2.1. Col primo motivo del ricorso incidentale la (OMISSIS) lamenta la violazione di legge (articolo 360 c.p.c., n. 3), con riferimento allarticolo 474 c.p.c., articoli 2847, 2848 e 2878 c.c..
Espone che il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare nullo il pignoramento a causa della perenzione dellipoteca, posto che lestinzione dellipoteca non produce quelleffetto.
2.2. Col secondo motivo di ricorso la (OMISSIS) lamenta la violazione di legge (articolo 360 c.p.c., n. 3), con riferimento allarticolo 213 c.p.c., articoli 2697, 2847 e 2878 c.c..
Espone che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto estinta lipoteca per mancata rinnovazione nel termine ventennale: sia perche era onere dellesecutato dimostrare che lipoteca non fosse stata rinnovata; sia perche il giudice, nel dubbio, avrebbe potuto comunque chiedere informazioni al riguardo, ex articolo 213 c.p.c., alla conservatoria dei registri immobiliari.
3. Il primo motivo del ricorso incidentale.
3.1. Va esaminato per primo, ai sensi dellarticolo 276 c.p.c., comma 2, il primo motivo del ricorso incidentale: laccoglimento di esso, infatti, caducando la statuizione di accoglimento dellopposizione allesecuzione, renderebbe superfluo lesame degli altri motivi tanto del ricorso principale, quanto di quello incidentale.
3.2. Secondo il Tribunale di Ancona, linefficacia sopravvenuta dellipoteca, per decorso del termine ventennale di cui allarticolo 2847 c.c., travolgerebbe lefficacia del precetto e del pignoramento notificati dal creditore ipotecario al debitore, che sia anche proprietario del bene ipotecato.
E una tesi priva del benche minimo fondamento, che confonde i concetti di credito, titolo esecutivo e causa di prelazione.
Il credito, che e loggetto dellobbligazione, e tutelato dallordinamento in vario modo: accordando al creditore la facolta di ottenerne in giudizio laccertamento (articolo 24 cost.); accordando al creditore il diritto di soddisfarsi sui beni del debitore in caso di inadempimento (articolo 2909 c.c.); accordando al creditore la facolta di essere preferito agli altri creditori dellobbligato, se titolare di una causa legittima di prelazione (articolo 2808 c.c.).
Diritto di azione, diritto di esecuzione e diritto di prelazione hanno ovviamente scopi e strutture diverse, e sono indipendenti luno dallaltro.
Cosi, ad esempio, il creditore puo agire in executivis senza passare per laccertamento giudiziale del credito, se dispone dun titolo esecutivo stragiudiziale; daltro canto, per agire esecutivamente sui beni del debitore non e necessario munirsi dun titolo ipotecario, ne il creditore ipotecario e per cio solo legittimato ad agire esecutivamente, se non dispone dun titolo esecutivo.
3.3. Anche quando il credito abbia dato vita ad un titolo esecutivo, e questo come accaduto nel caso di specie costituisca nello stesso tempo il c.d. titolo ipotecario (cioe latto da cui nasce il diritto alla costituzione della garanzia ipotecaria), nondimeno titolo esecutivo e titolo ipotecario restano concettualmente distinti, nel senso che le vicende modificative od estintive delluno non sempre si ripercuotono sullaltro.
In particolare, per quanto attiene ai rapporti tra efficacia dellipoteca e processo di esecuzione iniziato nei confronti di debitore che sia anche proprietario del bene ipotecato, questa Corte ha gia in passato piu volte affermato che il termine ventennale di efficacia dellipoteca, di cui allarticolo 2847 c.c., disciplina soltanto gli effetti dellopponibilita erga omnes dellipoteca, ma non riguarda ne il diritto di credito in se, ne la garanzia ipotecaria intesa come diritto nascente dal titolo ipotecario, ne il diritto alliscrizione ipotecaria, in se, quale elemento costitutivo dellipoteca (da ultimo, ma ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 7498 del 14/05/2012).
Lestinzione dellefficacia dellipoteca ex articolo 2847 c.c., pertanto non priva il creditore del proprio diritto di credito; non lo priva della possibilita di avvalersi in futuro del diritto di prelazione; e non lo priva del diritto ad iscrivere lipoteca (articolo 2848, comma 1, c.c.)- Unica conseguenza della nuova iscrizione sara la postergazione dellipoteca alle altre ipoteche iscritte medio tempore, cosi come la sua inopponibilita ai terzi che abbiano trascritto il proprio titolo prima della reiscrizione dellipoteca perenta (articolo 2848 c.c., comma 2).
Dallindipendenza ed autonomia tra ipoteca in quanto tale e titolo ipotecario discende che le vicende della prima non toccano il secondo: e se il titolo ipotecario costituisce altresi titolo esecutivo, linefficacia sopravvenuta dellipoteca ai sensi dellarticolo 2847 c.c., non ne travolge gli effetti, ma ha lunico effetto di privare il creditore procedente del proprio titolo di prelazione, e relegarlo al rango di normale chirografario.
3.4. La sentenza impugnata, dichiarando la nullita sia del precetto che del pignoramento per effetto della ritenuta sopravvenuta inefficacia dellipoteca per decorso del termine ventennale ex articolo 2847 c.c., non si e attenuta a questi precetti, e va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Ancona, il quale decidera lopposizione proposta dalla (OMISSIS) attenendosi al seguente principio di diritto:
Linefficacia dellipoteca per decorso del termine ventennale, ai sensi dellarticolo 2847 c.c., sopravvenuta nel corso del processo esecutivo iniziato dal creditore ipotecario nei confronti del debitore che sia anche proprietario del bene ipotecato, non comporta la nullita ne del precetto, ne del pignoramento, ma ha lunico effetto di privare il creditore procedente della legittima causa di prelazione.
3.5. Laccoglimento del motivo sopra esaminato rende superfluo lesame degli altri motivi tanto del ricorso principale che di quello incidentale.
4. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimita saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di cassazione, visto larticolo 383 c.p.c., comma 1.:
-) riunisce i ricorsi;
-) accoglie il primo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e di quello incidentale;
-) cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione del Tribunale di Ancona;
-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita.