cassazione civile sentenza 5 febbraio 2014 n 2610

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III
SENTENZA 5 FEBBRAIO 2014, N. 2610
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ” (OMISSIS)” s.r.l. (d’ora innanzi, per brevita’, ” (OMISSIS)”) si rese cessionaria d’un credito cedutole da una banca, avente ad oggetto la restituzione d’una somma data a mutuo.
Nel 2006 la societa’ cessionaria inizio’ quindi l’esecuzione nei confronti del debitore, la societa’ (OMISSIS) s.r.l..
Nel 2007 la societa’ (OMISSIS) propose opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., allegando che le obbligazioni scaturenti dal mutuo erano state adempiute, e che comunque l’ipoteca iscritta a garanzia del debito era estinta per mancata rinnovazione. La societa’ opponente chiese altresi’ la condanna della (OMISSIS) al risarcimento del danno per c.d. responsabilita’ aggravata, ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 2.
2. Con sentenza 12.6.20096 n. 755 il Tribunale di Ancona:
(a) ritenne non esservi prova che l’esecutata avesse adempiuto la propria obbligazione;
(b) nondimeno, ritenuta estinta per decorso del ventennio l’ipoteca iscritta garanzia del debito, dichiaro’ la nullita’ del precetto e del pignoramento;
(c) rigetto’, per difetto di prova del danno, la domanda di risarcimento ex articolo 96 c.p.c..
3. Questa sentenza viene ora impugnata con ricorso principale dalla (OMISSIS), e con ricorso incidentale dalla (OMISSIS), ciascuna sulla base di due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso principale.
1.1. Col primo motivo di ricorso la (OMISSIS) lamenta la violazione di legge (articolo 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’articolo 96 c.p.c.. Deduce che erroneamente il tribunale avrebbe rigettato per difetto di prova la domanda di risarcimento del danno da esecuzione iniziata con mala fede o colpa grave, giacche’ tale danno potrebbe essere liquidato dal giudice anche d’ufficio.
1.2. Col secondo motivo la (OMISSIS) lamenta la violazione di lege (articolo 360 c.p.c., n. 3) con riferimento all’articolo 91 c.p.c.. Deduce che erroneamente il Tribunale avrebbe compensato le spese di lite, poiche’ non vi sarebbe stata soccombenza reciproca.
2. I motivi del ricorso incidentale.
2.1. Col primo motivo del ricorso incidentale la (OMISSIS) lamenta la violazione di legge (articolo 360 c.p.c., n. 3), con riferimento all’articolo 474 c.p.c., articoli 2847, 2848 e 2878 c.c..
Espone che il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare nullo il pignoramento a causa della perenzione dell’ipoteca, posto che l’estinzione dell’ipoteca non produce quell’effetto.
2.2. Col secondo motivo di ricorso la (OMISSIS) lamenta la violazione di legge (articolo 360 c.p.c., n. 3), con riferimento all’articolo 213 c.p.c., articoli 2697, 2847 e 2878 c.c..
Espone che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto estinta l’ipoteca per mancata rinnovazione nel termine ventennale: sia perche’ era onere dell’esecutato dimostrare che l’ipoteca non fosse stata rinnovata; sia perche’ il giudice, nel dubbio, avrebbe potuto comunque chiedere informazioni al riguardo, ex articolo 213 c.p.c., alla conservatoria dei registri immobiliari.
3. Il primo motivo del ricorso incidentale.
3.1. Va esaminato per primo, ai sensi dell’articolo 276 c.p.c., comma 2, il primo motivo del ricorso incidentale: l’accoglimento di esso, infatti, caducando la statuizione di accoglimento dell’opposizione all’esecuzione, renderebbe superfluo l’esame degli altri motivi tanto del ricorso principale, quanto di quello incidentale.
3.2. Secondo il Tribunale di Ancona, l’inefficacia sopravvenuta dell’ipoteca, per decorso del termine ventennale di cui all’articolo 2847 c.c., travolgerebbe l’efficacia del precetto e del pignoramento notificati dal creditore ipotecario al debitore, che sia anche proprietario del bene ipotecato.
E’ una tesi priva del benche’ minimo fondamento, che confonde i concetti di credito, titolo esecutivo e causa di prelazione.
Il credito, che e’ l’oggetto dell’obbligazione, e’ tutelato dall’ordinamento in vario modo: accordando al creditore la facolta’ di ottenerne in giudizio l’accertamento (articolo 24 cost.); accordando al creditore il diritto di soddisfarsi sui beni del debitore in caso di inadempimento (articolo 2909 c.c.); accordando al creditore la facolta’ di essere preferito agli altri creditori dell’obbligato, se titolare di una causa legittima di prelazione (articolo 2808 c.c.).
Diritto di azione, diritto di esecuzione e diritto di prelazione hanno ovviamente scopi e strutture diverse, e sono indipendenti l’uno dall’altro.
Cosi’, ad esempio, il creditore puo’ agire in executivis senza passare per l’accertamento giudiziale del credito, se dispone d’un titolo esecutivo stragiudiziale; d’altro canto, per agire esecutivamente sui beni del debitore non e’ necessario munirsi d’un titolo ipotecario, ne’ il creditore ipotecario e’ per cio’ solo legittimato ad agire esecutivamente, se non dispone d’un titolo esecutivo.
3.3. Anche quando il credito abbia dato vita ad un titolo esecutivo, e questo – come accaduto nel caso di specie – costituisca nello stesso tempo il c.d. “titolo ipotecario” (cioe’ l’atto da cui nasce il diritto alla costituzione della garanzia ipotecaria), nondimeno titolo esecutivo e titolo ipotecario restano concettualmente distinti, nel senso che le vicende modificative od estintive dell’uno non sempre si ripercuotono sull’altro.
In particolare, per quanto attiene ai rapporti tra efficacia dell’ipoteca e processo di esecuzione iniziato nei confronti di debitore che sia anche proprietario del bene ipotecato, questa Corte ha gia’ in passato piu’ volte affermato che il termine ventennale di efficacia dell’ipoteca, di cui all’articolo 2847 c.c., disciplina soltanto gli effetti dell’opponibilita’ erga omnes dell’ipoteca, ma non riguarda ne’ il diritto di credito in se’, ne’ la garanzia ipotecaria intesa come diritto nascente dal titolo ipotecario, ne’ il diritto all’iscrizione ipotecaria, in se’, quale elemento costitutivo dell’ipoteca (da ultimo, ma ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 7498 del 14/05/2012).
L’estinzione dell’efficacia dell’ipoteca ex articolo 2847 c.c., pertanto non priva il creditore del proprio diritto di credito; non lo priva della possibilita’ di avvalersi in futuro del diritto di prelazione; e non lo priva del diritto ad iscrivere l’ipoteca (articolo 2848, comma 1, c.c.)- Unica conseguenza della nuova iscrizione sara’ la postergazione dell’ipoteca alle altre ipoteche iscritte medio tempore, cosi’ come la sua inopponibilita’ ai terzi che abbiano trascritto il proprio titolo prima della reiscrizione dell’ipoteca perenta (articolo 2848 c.c., comma 2).
Dall’indipendenza ed autonomia tra ipoteca in quanto tale e titolo ipotecario discende che le vicende della prima non toccano il secondo: e se il titolo ipotecario costituisce altresi’ titolo esecutivo, l’inefficacia sopravvenuta dell’ipoteca ai sensi dell’articolo 2847 c.c., non ne travolge gli effetti, ma ha l’unico effetto di privare il creditore procedente del proprio titolo di prelazione, e relegarlo al rango di normale chirografario.
3.4. La sentenza impugnata, dichiarando la nullita’ sia del precetto che del pignoramento per effetto della ritenuta sopravvenuta inefficacia dell’ipoteca per decorso del termine ventennale ex articolo 2847 c.c., non si e’ attenuta a questi precetti, e va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Ancona, il quale decidera’ l’opposizione proposta dalla (OMISSIS) attenendosi al seguente principio di diritto:
L’inefficacia dell’ipoteca per decorso del termine ventennale, ai sensi dell’articolo 2847 c.c., sopravvenuta nel corso del processo esecutivo iniziato dal creditore ipotecario nei confronti del debitore che sia anche proprietario del bene ipotecato, non comporta la nullita’ ne’ del precetto, ne’ del pignoramento, ma ha l’unico effetto di privare il creditore procedente della legittima causa di prelazione.
3.5. L’accoglimento del motivo sopra esaminato rende superfluo l’esame degli altri motivi tanto del ricorso principale che di quello incidentale.
4. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di cassazione, visto l’articolo 383 c.p.c., comma 1.:
-) riunisce i ricorsi;
-) accoglie il primo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e di quello incidentale;
-) cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione del Tribunale di Ancona;
-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.