SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE
SENTENZA 7 GENNAIO 2014, N. 61
FATTO E DIRITTO
1 La vicenda processuale.
1) Con atto di pignoramento notificato in data 11.5.1994, la (OMISSIS) s.p.a. intraprese una procedura esecutiva immobiliare, incardinata presso il Tribunale di Larino, sottoponendo a vincolo un appartamento di (OMISSIS) ed (OMISSIS). In detta procedura intervenne, con atto depositato il 28.2.1996, il Codominio (OMISSIS).
Con successivo atto di pignoramento notificato in data 2.6.1994, la (OMISSIS) s.p.a. inizio unulteriore procedura esecutiva immobiliare, anchessa incardinata presso il Tribunale di Larino, sottoponendo a vincolo lo stesso appartamento del (OMISSIS) e della (OMISSIS), ed in piu un loro locale adibito a garage. In tale seconda procedura, poi riunita alla prima, intervennero la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.p.a..
Il (OMISSIS) e la (OMISSIS) si opposero alle suddette espropriazioni immobiliari riunite intentate ai loro danni, deducendo, in particolare, linesistenza del titolo esecutivo azionato dalla (OMISSIS) s.p.a., per gravi carenze nella notificazione del decreto ingiuntivo in cui esso consisteva, con conseguente illegittimita e nullita di tutti gli atti di esecuzione, nonche la sopravvenuta carenza di legittimazione della (OMISSIS), avendo questa ceduto il credito a tale (OMISSIS), con conseguente nullita di tutti gli atti successivi alla cessione perfezionatasi il 23.5.2000.
Nel giudizio di opposizione si costituirono la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.p.a. (oggi (OMISSIS) s.p.a.), concludendo per il rigetto delle avverse istanze, mentre rimasero contumaci la (OMISSIS) s.p.a. (oggi (OMISSIS) s.p.a.), la (OMISSIS) s.p.a. ed il Condominio (OMISSIS).
Il Tribunale di Larino, con sentenza del 27.6.2006, n. 1017, pronunciata ex articolo 281-sexies cod. proc. civ., accogliendo parzialmente lopposizione, dichiaro, per i riscontrati vizi della notifica del decreto ingiuntivo che ne costituiva il titolo esecutivo, linesistenza del diritto della (OMISSIS) s.p.a. a procedere esecutivamente, ma soltanto in motivazione respinse le doglianze relative allaltra pignorante (OMISSIS) (poi (OMISSIS) s.p.a.) e compenso le spese di giudizio considerato lesito globale della lite.
Per quanto qui ancora interessa, la decisione resa da quel Tribunale e argomentata sul duplice rilievo: a) che la notifica del decreto ingiuntivo utilizzato quale titolo esecutivo dalla (OMISSIS) s.p.a. doveva considerarsi inesistente atteso che lavviso di ricevimento della notifica a mezzo posta non riportava alcuna indicazione delle attivita compiute dallufficiale postale in relazione alla mancata consegna del piego presso il domicilio del destinatario; b) che, quanto alla cessione del credito operata dalla (OMISSIS) s.p.a. in favore della (OMISSIS) s.p.a., la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non aveva avuto effetto sul rapporto processuale che, alla stregua dellarticolo 111 cod. proc. civ., applicabile anche al processo esecutivo, era continuato tra le parti originarie, con la conseguenza che lalienante aveva mantenuto la sua legittimazione attiva (ad causam), conservando tale posizione anche nel caso di intervento del successore a titolo particolare fino a quando non fosse stato estromesso con il consenso delle parti.
Avverso detta sentenza il (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi, al quale hanno resistito, con distinti controricorsi, (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. (medio tempore succeduta alla (OMISSIS) s.p.a.).
Questultima, inoltre, ha depositato memoria ex articolo 378 cod. proc. civ..
2) Con il primo motivo intitolato errore in procedendo ex articolo 360 c.p.c., n. 4) in relazione allarticolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia su espresse domande formulate in prime cure dalle odierne parti ricorrenti volte ad ottenere, in conseguenza dellinesistenza in capo alla (OMISSIS) s.p.a. del diritto ad agire in esecuzione forzata, una declaratoria di illegittimita e nullita di tutti gli atti posti in essere dalla stessa banca, a partire dai suoi atti di precetto e pignoramento immobiliare, e degli atti a questi successivi e consequenziali, ivi compresa la eventuale produzione ipocatastale e delle mappe censuarie e di tutta la documentazione ex articolo 567 c.p.c., comma 2, nonche la condanna dello stesso istituto di credito al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c., comma 2? i ricorrenti lamentano, in sintesi, che il Tribunale, pur accogliendo la loro opposizione diretta a far dichiarare linesistenza del diritto della (OMISSIS) s.p.a. ad agire in executivis sulla base del decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Foggia, non aveva poi disposto alcunche in ordine alle domande di illegittimita e nullita di tutti gli atti esecutivi compiuti da detto istituto di credito e di risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c., comma 2, prospettando, altresi, la questione del travolgimento di interventi ed atti del procedimento esecutivo allesito della caducazione del titolo del procedente.
Lesposizione si conclude con i seguenti quesiti di diritto: Dica la Ecc.ma Suprema Corte adita se e affetta da errore in procedendo, ed in particolare da vizio di omessa pronuncia e di mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dellarticolo 112 c.p.c., la sentenza con la quale il Giudice investito di unopposizione allesecuzione immobiliare, dopo aver dichiarato linesistenza del diritto del creditore procedente di agire esecutivamente per mancanza in capo ad esso di un titolo esecutivo, ometta di pronunciarsi su espresse domande degli opponenti, volte, una, a far dichiarare linvalidita di tutti gli atti compiuti nel processo esecutivo dallo stesso creditore procedente a partire dal pignoramento e sino alle produzioni ipocatastali, ed unaltra ad ottenere la condanna ex articolo 96 c.p.c., comma 2, di quel creditore procedente al risarcimento dei danni derivanti dalla sua intrapresa esecuzione forzata senza la normale prudenza. Inoltre, dica la Ecc.ma Suprema Corte adita se, a seguito della declaratoria di inesistenza del diritto del creditore procedente ad agire in esecuzione forzata per mancanza di un titolo esecutivo, sono nulli o comunque invalidi tutti gli atti compiuti dal creditore procedente, ed in particolare il suo atto di pignoramento, la sua istanza di vendita e la sua produzione di documenti ipocatastali; e se la invalidita di tali atti travolge gli atti di intervento e quelli successivi compiuti dai creditori intervenuti.
Con il secondo motivo rubricato Omessa e, comunque, illogica motivazione in relazione alla compensazione delle spese di giudizio disposta dal Tribunale considerato lesito globale della lite ci si duole, invece, dellinidoneita, alla stregua del testo applicabile ratione temporis dellarticolo 92 cod. proc. civ., dei giusti motivi in concreto posti dalla impugnata sentenza a fondamento della disposta compensazione, oltretutto in considerazione della totale soccombenza della (OMISSIS) s.p.a., creditrice procedente costituita.
La (OMISSIS) s.p.a., dopo aver esaustivamente argomentato, nel proprio controricorso, le ragioni della infondatezza, a suo dire, del primo dei riportati motivi, ed essersi altresi affermata assolutamente estranea agli assunti esposti nel secondo, ha concluso per il rigetto del ricorso. La (OMISSIS) s.p.a. (gia (OMISSIS) s.p.a.), nel suo controricorso, ha invece ampiamente dedotto circa la invocata inammissibilita dellavversa impugnazione nei suoi confronti, ed in tali sensi ha concluso, chiedendo, inoltre, il rigetto del ricorso in tutti i suoi punti.
La (OMISSIS) s.p.a., da ultimo, ha depositato memoria ex articolo 378 cod. proc. civ., ribadendo tutte le proprie argomentazioni e conclusioni.
3) La terza sezione civile, alla quale e stato assegnato il ricorso, ha pronunciato ordinanza (n. 2240 del 30 gennaio 2013) di rimessione degli atti al Primo Presidente, per leventuale assegnazione alle Sezioni unite, individuando nella fattispecie la questione di massima di particolare importanza consistente nello stabilire quali siano gli effetti della caducazione del titolo esecutivo, in capo al creditore procedente, sul processo esecutivo in presenza di pignoramenti riuniti e di interventi titolati.
Il Primo Presidente ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite.
2 Alcune questioni preliminari.
Prima di affrontare il problema sottoposto allesame delle SU, occorre sgombrare il campo da alcune questioni gia preliminarmente affrontate (e risolte) dallordinanza interlocutoria della terza sezione civile per giungere alla rimessione degli atti al Primo Presidente.
1) Se visto che il primo motivo di ricorso lamenta la nullita della sentenza per omessa pronuncia (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione allarticolo 112 c.p.c.) in ordine alle domande di illegittimita e nullita di tutti gli atti esecutivi compiuti dalla (OMISSIS) e di risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c., comma 2, prospettando, altresi, la questione del travolgimento di interventi ed atti del procedimento esecutivo allesito della caducazione del titolo del procedente.
Tale nullita della sentenza per omessa pronunzia, una volta accertata, comporterebbe la cassazione della sentenza con rimessione degli atti al giudice del merito, con impossibilita, dunque, di accedere alla questione individuata dallordinanza di rimessione. Tuttavia, la sentenza impugnata, se, per un verso, ha omesso di pronunciarsi esplicitamente sulla domanda di declaratoria di nullita di tutti gli atti esecutivi posti in essere dal creditore (la (OMISSIS)) del quale e stata riconosciuta linesistenza del diritto a procedere esecutivamente, per altro verso ha respinto la pretesa dei debitori esecutati del venir meno di analogo diritto anche in capo allaltro pignorante (la (OMISSIS)). Il che equivale allimplicita affermazione che la validita di questultimo pignoramento riunito sia idonea a fondare da sola la validita di tutti gli atti esecutivi. Si verifica, dunque, lincompatibilita tra la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato e limpostazione logico giuridica della pronuncia; incompatibilita, che esclude il vizio di omessa pronuncia (in tal senso, cfr. Cass. n. 20311/11, n. 10696/07, n. 16788/06).
Riservando al prosieguo lesame dellanaloga censura svolta con riguardo alla domanda di condanna ex articolo 96 c.p.c., essendo questa accessoria, e a questo punto possibile procedere allesame della questione sottoposta alle SU.
3 La questione e le tesi contrapposte.
E possibile sin da ora illustrare che intorno alla questione come sopra evidenziata questione che, indubbiamente, coinvolge i principi di sistema in tema di esecuzione civile e coinvolge lassetto stesso della procedura espropriativa, con ricadute di non poco conto sia sotto il profilo giuridico, sia sotto quello pratico/operativo si sono consolidate e si dibattono in dottrina ed in giurisprudenza due teorie che, in grandi linee, si possono esporre nel senso che segue:
A) una, che, sulla premessa che i creditori muniti di titolo esecutivo hanno la facolta di scelta tra lintervento nel processo gia instaurato per iniziativa di altro creditore e leffettuazione di un nuovo pignoramento del medesimo bene, fa leva sul fatto che il pignoramento autonomamente eseguito ha un effetto indipendente sia da quello che lo ha preceduto, sia da quello di un intervento nel processo iniziato con il primo pignoramento; sicche, proprio in base al principio di autonomia dei singoli pignoramenti di cui allarticolo 493 c.p.c., se, da un lato, il titolo esecutivo consente allintervenuto di sopperire anche alleventuale inerzia del creditore procedente, dallaltro lato, tuttavia, la caducazione del pignoramento iniziale del creditore procedente travolge ogni intervento, titolato o meno, qualora non sia stato integrato da pignoramenti successivi;
B) unaltra, che, attribuendo rilevanza meramente oggettiva alle attivita spiegate per limpulso e lo sviluppo del processo esecutivo (con totale indifferenza, dunque, rispetto a quale dei creditori muniti di titolo esecutivo le abbia poste in essere), sostiene linsensibilita del processo esecutivo individuale, cui partecipino piu creditori concorrenti, alle vicende relative al titolo invocato dal procedente (anche in mancanza di pignoramento successivo o ulteriore poi riunito) purche il titolo esecutivo azionato da almeno un altro di loro abbia mantenuto integra la sua efficacia.
Cosi definiti gli ambiti del dibattito, si potra rilevare in seguito che la questione e si di massima di particolare importanza (nel senso, dunque, in cui lordinanza della terza sezione civile lha rimessa alle SU) ma che, soprattutto, si pone in termini di vero e proprio contrasto giurisprudenziale, benche tra una pronunzia recente ed altre, invece, risalenti nel tempo. E vero, infatti, che (come sostiene la citata ordinanza) tutti gli arresti ai quali si fara riferimento sono stati resi nel vigore della disciplina antecedente alle riforme del 2005 e del 2006, ma e pur vero che il contrasto logico-giuridico tra i due orientamenti ha natura sistematica e prescinde dalle riforme citate, le quali ultime, semmai, conferiscono ulteriori ragioni argomentative alla soluzione scelta.
La circostanza non e di poco rilievo ai fini del discorso che si andra a fare e del taglio che ad esso deve attribuirsi, posto che il compito istituzionalmente affidato alle SU si pone, in questo caso, non come mera soluzione di una importante questione sistematica, bensi come composizione di un contrasto evidenziatosi nella giurisprudenza della Corte nomofilattica.
Occorre pure precisare che la giurisprudenza che sostiene la prima delle menzionate tesi (travolgimento di tutti gli interventi a seguito della caducazione del titolo esecutivo che regge il pignoramento del creditore procedente) ammette se visto come eccezione lipotesi in cui il pignoramento del creditore procedente sia stato integrato da altri pignoramenti successivi.
E proprio lipotesi che se verificata nella fattispecie in trattazione, in cui si sono susseguiti in ordine di tempo due pignoramenti: il primo, della (OMISSIS), che sottoponeva a vincolo il solo appartamento dei debitori esecutati; il secondo, della (OMISSIS), che sottoponeva a vincolo lo stesso appartamento, oltre una sua pertinenza. La seconda procedura e stata riunita alla prima, con gli interventi della (OMISSIS) e della (OMISSIS). Riscontrati i vizi della notifica del decreto ingiuntivo posto a base della procedura introdotta dalla (OMISSIS), il giudice ha dichiarato linesistenza del diritto di questultima creditrice a procedere esecutivamente, respingendo (solo in motivazione) le doglianze relative alla altra banca procedente.
Orbene, come ha avuto modo di porre in rilievo lordinanza di rimessione, pur volendo aderire alla tesi sub A) si perverrebbe al rigetto del ricorso, siccome la valida azione esecutiva della (OMISSIS) finirebbe con il salvare anche gli interventi compiuti nella riunita azione della (OMISSIS).
Tuttavia, ammettere la validita di una simile eccezione (salvezza degli interventi in virtu della validita di altro pignoramento riunito) alla regola (assoluta autonomia dei pignoramenti) comporta non solo la sua convalida a contrario, ma, soprattutto, la necessita di verificare se la regola stessa ammetta una simile eccezione.
4 Le ragioni fondanti la tesi A) I precedenti giurisprudenziali.
La tesi A), come sopra sinteticamente illustrata, e espressa da Cass. n. 3531/09 (Si tratta della sentenza con la quale si confronta lordinanza di rinvio, sia per criticarla (in una parte destruens), sia per ipotizzare una diversa ricostruzione del processo esecutivo (in una parte costruens), quale e desumibile dalla riforma del 2006, della quale Cass. n. 3531/09 non ha potuto tener conto ratione temporis), che risulta essere lultimo arresto in tema di effetti della caducazione del titolo esecutivo in virtu del quale si era iniziata lesecuzione forzata e cio, in particolare, con riferimento ad un processo nel quale siano intervenuti altri creditori titolati. (Nel caso di specie, lespropriazione forzata era stata instaurata sulla base di un decreto ingiuntivo, poi revocato in sede di giudizio dappello avverso la sentenza resa sullopposizione al decreto medesimo. La revoca del decreto ingiuntivo aveva costituito motivo per il debitore per formulare istanza di estinzione del processo esecutivo, nel quale peraltro erano nel frattempo intervenuti altri creditori muniti di titolo esecutivo. Il giudice, rigettando listanza di estinzione, aveva dato seguito al procedimento, che era giunto fino alla vendita e conseguente aggiudicazione del bene pignorato, con emanazione del relativo decreto di trasferimento. Il debitore, lamentando la illegittimita della prosecuzione della procedura, aveva rivolto una ulteriore istanza al giudice affinche fosse dichiarata la nullita di tutta lattivita esecutiva posta in essere, ritenendo che la revoca del decreto ingiuntivo (titolo esecutivo) avesse reso inefficaci tutti gli atti esecutivi successivi e che il processo non potesse proseguire neanche per gli altri creditori titolati, non trovando applicazione il principio di cui allarticolo 629 cod. proc. civ..
Costituitisi pure gli altri creditori, il giudice, ritenendo che il ricorso del debitore fosse da considerarsi come opposizione allesecuzione avverso la prosecuzione dellazione esecutiva dei creditori titolati, a definizione di tale giudizio, aveva accolto la tesi del debitore ed affermato che la sentenza di accoglimento dellopposizione a decreto ingiuntivo produce un effetto caducatorio ex tunc del decreto ingiuntivo e di tutti gli atti esecutivi successivi, tanto da impedire la prosecuzione del processo anche per gli altri creditori intervenuti con titolo esecutivo.
La sentenza in commento, a seguito del ricorso proposto avverso la sentenza resa ex articolo 615 cod. proc. civ., ha confermato la decisione del giudice dellopposizione).
La sentenza parte dal presupposto che lordinamento, rispetto ad un processo esecutivo iniziato, offre agli altri creditori del medesimo debitore esecutato due possibilita: lintervento nellespropriazione in corso o il pignoramento successivo sugli stessi beni gia pignorati. In questo secondo caso si avrebbe un pignoramento autonomo rispetto al primo, con effetto anche di intervento nel processo gia iniziato.
I pignoranti successivi lucrerebbero, cosi, leffetto di prenotazione del primo pignoramento ex articolo 2913 cod. civ..
Nel raffronto eseguito tra i due istituti, poi, solo nellipotesi che il creditore abbia effettuato un pignoramento successivo il processo potrebbe proseguire per lui, qualora venisse meno lazione esecutiva nel cui esercizio e stato posto in essere il primo pignoramento. Infatti prosegue la sentenza se i creditori titolati accedono al processo mediante intervento, pur avendo i poteri processuali ex articolo 500 cod. proc. civ. e pur essendo necessaria anche la loro rinuncia per lestinzione ex articolo 629 c.p.c. del processo medesimo, non sembrerebbe
altrettanto logico ravvisare una equivalenza tout court tra titoli esecutivi in seno al medesimo processo, i cui effetti sopravviverebbero diacronicamente al di la ed a prescindere dalle sorti delloriginario titolo esecutivo che vi dette vita
.
Gli effetti dellintervento vengono dedotti quindi per differenza con il pignoramento successivo, che rispetto al primo avrebbe un effetto cautelare ulteriore.
Invero, consentire la prosecuzione del processo agli intervenuti, anche venuta meno lazione esecutiva del procedente, sarebbe (malgrado cio potrebbe rispondere, ad avviso della pronuncia in rassegna,
allesigenza di garantire una piu celere ed economica celebrazione del giudizio dacche lazione esecutiva dellinterveniente, paralizzata dalla caducazione del titolo originario, sara successivamente esercitata in via principale mediante un pignoramento successivo e garantisca la concorsualita delle esecuzioni individuali, indiscutibile ratio generalis dellarticolo 2741 cod. civ
.) in contrasto con larticolo 493 cod. proc. civ., dal quale, deducendosi il principio di autonomia dei pignoramenti, se ne trarrebbe la conclusione che
il pignoramento iniziale del creditore procedente, se non integrato da pignoramenti successivi, travolge ogni intervento, titolato o meno, nellipotesi di una successiva caducazione
.
Peraltro la Corte, a sostegno della sua opinione, aggiunge la considerazione che larticolo 629 cod. proc. civ. (letto a contrario), nel consentire la prosecuzione del processo per i creditori titolati non rinuncianti, conterrebbe una norma eccezionale (ed ampiamente giustificabile dalla stessa morfologia dellatto di rinuncia, per sua natura neutra rispetto a qualsivoglia valutazione circa la fondatezza dellazione esecutiva), dalla quale si ricaverebbe una facolta per i creditori intervenuti non altrimenti ricavabile dal sistema.
Conclude, quindi, affermando che lintervento e
non altro che manifestazione di volonta collaterale ed accessoria, da parte del creditore, di partecipare ad un processo che altri ha legittimamente fondato su un proprio titolo esecutivo e legittimamente iniziato con latto inaugurale di quel processo, il pignoramento. Sicche la scelta tra intervento e pignoramento successivo (cui il creditore e legittimato senza condizioni dalla legge) e scelta di rischio, scelta, cioe, che non potra non tener conto della possibile, futura caducazione del titolo del creditore procedente, rischio tanto piu evidente quando tale titolo sia (o sia addirittura gia stato) passibile di impugnazione. Senza considerare, ancora, che la mancanza di un qualsivoglia obbligo od onere di comunicazione dellintervento al debitore comporta che questultimo, esperita vittoriosamente lazione volta alla caducazione del titolo del creditore procedente, potrebbe, per difetto incolpevole di conoscenza, pur tuttavia trovarsi esposto allazione esecutiva e-sercitata dallinterventore ove a questi si ritenesse consentita la prosecuzione dellazione pur nellormai avvenuta caducazione del titolo esecutivo originario
.
Cosi esposto il tenore di Cass. 3531/09, occorre innanzitutto verificare se essa effettivamente si muove (come asserisce) in continuita con il pregresso orientamento giurisprudenziale individuato in Cass. nn. 985/05, 11904/04 e 5192/99.
In realta queste sentenze appena lambiscono il problema che oggi si dibatte.
In particolare, Cass. nn. 985/05 e 11904/04, trovandosi a decidere se laccoglimento dellopposizione a decreto ingiuntivo comporti, a prescindere dal passaggio in giudicato o dalla esecutorieta della sentenza di primo grado, la radicale caducazione del decreto e la conseguente inefficacia di tutti gli atti esecutivi compiuti per effetto del provvedimento monitorio, stabilisce che laccertamento immediatamente esecutivo della pretesa sostanziale fatta valere nel procedimento di ingiunzione, se pure perdura nel corso del giudizio di opposizione, puo essere superato dalla sentenza che decide la stessa opposizione, ove questa sia accolta totalmente, dato che la sentenza di accertamento negativo si sostituisce completamente al decreto ingiuntivo (il quale viene eliminato dalla realta giuridica), con la conseguenza che gli atti di esecuzione gia compiuti restano caducati, analogamente a quanto accade nei casi di riforma o cassazione di sentenza impugnata (articolo 336, 353, 354 c.p.c.) e di revoca di provvedimento cautelare a seguito di reclamo (articolo 669 terdecies c.p.c.), a prescindere dal passaggio in giudicato della medesima sentenza di accoglimento dellopposizione (in argomento sono richiamate Cass. n. 5192/99, che ha riconosciuto tale effetto immediatamente caducatorio anche alla sentenza parziale che disponga la revoca del decreto ingiuntivo per ragioni di rito e la prosecuzione del giudizio ai soli fini dellaccertamento delle pretese creditorie fatte valere con la domanda contenuta nel ricorso monitorio; nonche Cass. n. 5007/97).
Passando, poi, allaltro precedente richiamato (ossia Cass. n. 5192/99), anchesso, in realta, si limita ad affermare che pure da una sentenza parziale, che disponga la revoca del decreto ingiuntivo per ragioni di rito e la prosecuzione del giudizio ai soli fini dellaccertamento delle ragioni creditorie fatte valere con la domanda contenuta nel ricorso monitorio, consegue (senza che si renda necessario attendere il passaggio in giudicato in senso formale della sentenza) la caducazione degli atti di esecuzione gia compiuti in conseguenza della originaria esecutivita del decreto (La sentenza spiega che il provvedimento con il quale e stato revocato il decreto ingiuntivo per il motivo che esso non era stato regolarmente notificato si sovrappone interamente al decreto, privandolo ex tunc dellefficacia esecutiva, come accade in tutti i casi di revoca; la perdita di questi effetti discende direttamente dalla sentenza stessa e non e necessario attenderne il passaggio in giudicato in senso formale).
Si puo dire, allora, che i precedenti ai quali Cass. n. 3531/09 dichiara di porsi in continuita si limitano ad affermare la caducazione di tutti gli atti esecutivi compiuti sulla base del titolo divenuto inefficace ex tunc (nella specie, il decreto ingiuntivo revocato). In altri termini essi riguardano le sole conseguenze, sul processo esecutivo, della revoca del decreto ingiuntivo, senza neppure porsi il problema (estraneo alle fattispecie trattate) che qui si dibatte, ossia le complicazioni indotte dallintervento nellesecuzione di altri creditori muniti di titolo.
5 Le ragioni fondanti la tesi B I precedenti giurisprudenziali.
Una volta chiarito che la tesi sub A) non trova, in realta, un preciso aggancio di conformita nella giurisprudenza di questa Corte, e possibile verificare che, piuttosto, la questione, posta esattamente negli stessi termini, e stata gia affrontata e risolta in modo affatto opposto rispetto alla scelta operata da Cass. n. 3531/09.
Il vero precedente in termini e, infatti, costituito da Cass. n. 427 del 1978 (rispetto alla quale Cass. n. 3531/09 dichiara di porsi in consapevole contrasto), che risulta cosi massimata: Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipano piu creditori concorrenti, le vicende relative al titolo invocato da uno dei creditori (sospensione, sopravvenuta inefficacia, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dellesecuzione sullimpulso del creditore il cui titolo abbia pacificamente conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, quando si tratti di intervento nel processo esecutivo, occorre distinguere se lazione esecutiva si sia arrestata prima o dopo lintervento, poiche nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo e improseguibile. (In precedenza sera espressa negli stessi termini Cass. n. 2347/73, la quale risulta cosi massimata: Nel procedimento di esecuzione forzata, a cui partecipino piu creditori concorrenti, le vicende relative al titolo invocato da uno dei creditori (sospensione, sopravvenuta inefficacia, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dellesecuzione sullimpulso del creditore il cui titolo abbia pacificamente conservato integra la sua forza esecutiva).
Effettivamente, questa sentenza si pone in una prospettiva sistematicamente opposta rispetto a quella di Cass. 3531/09. Se questultima, valorizzando il dato normativo dellarticolo 493 c.p.c., configura il processo esecutivo per compartimenti stagni, si da assoggettare la sorte di ciascun intervento a quella del pignoramento originario al quale esso e collegato, laltra configura lesecuzione per espropriazione forzata come un processo a struttura soggettiva aperta, nel quale, accanto al creditore pignorante ed al debitore (suoi originari soggetti), possono entrarvi, quali ulteriori, successivi soggetti, gli altri creditori del debitore esecutato che vi facciano intervento. Nel senso che la situazione attiva di tutti i creditori intervenuti si concreta nel diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita o dallassegnazione dei beni pignorati, ma anche, se muniti di titolo esecutivo, a partecipare allespropriazione del bene pignorato ed a provocarne i singoli atti.
Ecco, dunque, che per Cass. n. 427/78 il creditore intervenuto, munito di titolo esecutivo, si trova in situazione paritetica a quella del creditore pignorante, perche, al pari di questi, anchegli puo dare impulso al processo esecutivo, compiendo o richiedendo al giudice il compimento di atti esecutivi; percio, latto di esercizio della propria azione esecutiva da parte di un legittimato e anche atto desercizio delle azioni esecutive degli altri legittimati e latto compiuto da un legittimato si partecipa agli altri legittimati ed e momento di concretizzazione di tutte le azioni esercitate nel processo esecutivo.
Da questa premessa scaturisce la necessaria conseguenza che, se, dopo lintervento di un creditore munito di titolo esecutivo, sopravviene lillegittimita dellazione esecutiva esercitata dal creditore pignorante, non ne deriva la caducazione del pignoramento originariamente valido, ma questo resta quale primo atto delliter espropriativo proprio del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il quale prima ne era partecipe accanto al creditore pignorante che lo aveva eseguito. Lo sviluppo del percorso espropriativo prosegue, dunque, sullimpulso che gli da il creditore intervenuto esercitando la sua azione esecutiva, si da essere legittimati anche gli interventi di altri creditori, pur se successivi alla sopravvenuta illegittimita dellazione esecutiva esercitata dal creditore pignorante.
6 Lintervento titolato.
La soluzione della questione non puo prescindere da una corretta definizione dellintervento del creditore nellazione esecutiva introdotta da altro creditore con il pignoramento, attraverso le disposizioni che ne regolano legittimazione, modi, tempi ed effetti.
Il testo dellarticolo 499 c.p.c., precedente alle novelle, si limitava ad affermare che, oltre ai creditori iscritti destinatari dellavviso ex articolo 498 cod. proc. civ., possono intervenire nellesecuzione gli altri creditori, ancorche non privilegiati. Prima la Legge n. 80 del 2005, poi la Legge n. 263 del 2005 hanno definito la categoria dei soggetti legittimati allintervento, rendendolo possibile: ai creditori il cui credito sia fondato su titolo esecutivo; ai creditori che, al momento del pignoramento, abbiano eseguito un sequestro sui beni pignorati oppure abbiano un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri o un diritto di pegno; ai creditori che, al momento del pignoramento, siano titolari di un credito in denaro risultante dalle scritture contabili di cui allarticolo 2214 c.c..
Larticolo 500 c.p.c. (con le norme degli articoli 526, 551 e 564, che disciplinano gli autonomi poteri di impulso dei creditori concorrenti) ne regola gli effetti, riconoscendo agli intervenuti, oltre al diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, non la possibilita del diritto a partecipare allespropriazione del bene pignorato ed a provocarne i singoli atti (secondo la lettera del testo vigente prima delle modifiche apportate dalle leggi su citate), ma, piu incisivamente, il diritto a partecipare sia alla distribuzione, sia allespropriazione del bene con lannesso potere di provocare i singoli atti espropriativi.
Quanto alle facolta dei creditori tempestivamente intervenuti nellespropriazione immobiliare, larticolo 564 c.p.c. (sia nel vecchio, sia nel nuovo testo) stabilisce che essi partecipano allespropriazione dellimmobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti; analoghe facolta sono riconosciute dallarticolo 566 c.p.c. ai creditori iscritti e privilegiati intervenuti tardivamente, ma muniti di titolo esecutivo.
Limmodificato articolo 629 c.p.c., in tema di estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti, prevede che, prima dellaggiudicazione e dellassegnazione, la rinuncia debba provenire non soltanto dal creditore procedente, ma anche dai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, i quali (come nessuno dubita) possono giovarsi del vincolo apposto sul bene del creditore rinunziante; dopo la vendita, il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.
7 La composizione del contrasto.
Dalla complessiva lettura e corretta interpretazione di queste disposizioni le SU ricavano il convincimento che la giusta ricostruzione da attribuirsi alla vicenda in esame sia quella effettuata da Cass. n. 427 del 1978 e non da Cass. n. 3531 del 2009 e che, dunque, la soluzione da scegliere sia quella sopra sintetizzata sub B).
Bisogna riconoscere, infatti, che nel sistema (quale il nostro) che accoglie il principio della par condicio creditorum e rifiuta il riconoscimento del diritto di priorita al creditore procedente (diritto, invece, riconosciuto nel sistema tedesco), dal citato articolo 500 c.p.c. deve farsi derivare che il creditore intervenuto munito di titolo esecutivo si trova in una situazione paritetica a quella del creditore procedente, potendo sia luno, sia laltro dare impulso al processo esecutivo con il compiere o richiedere al giudice il compimento di atti esecutivi.
Sia il creditore pignorante, sia quello interveniente (munito di titolo) sono, in buona sostanza, titolari dellazione di espropriazione che deriva dal titolo di cui ciascuno di essi e munito e che ciascuno di essi esercita nel processo esecutivo.
A sua volta, lazione esecutiva si concretizza in un iter composto di una serie di atti espropriativi compiuti dal creditore o, su sua richiesta, dal giudice, dei quali luno presuppone il compimento dellaltro che lo precede. Questo requisito di completezza appartiene a tutte le azioni esecutive, parallele e concorrenti, che sono esercitate nel processo esecutivo; ossia, a quella del creditore pignorante ed a quelle dei singoli creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo.
Pertanto, latto di esercizio della propria azione esecutiva da parte di un legittimato e anche atto di esercizio delle azioni esecutive degli altri legittimati. Ed, in questo senso, correttamente il precedente del 1978 afferma che latto compiuto da un legittimato si partecipa agli altri legittimati ed e momento di concretizzazione di tutte le azioni esecutive esercitate nel processo.
Cio, ovviamente, vale anche per gli atti esecutivi compiuti dal creditore pignorante prima dellintervento c.d. titolato ed, in particolare, per il pignoramento. Cosicche, nel momento dellintervento, il creditore munito di titolo, che e legittimato al compimento dei singoli atti espropriativi, compie atto desercizio dellazione esecutiva e percio partecipa al pignoramento gia da altri eseguito; pignoramento che si pone come indispensabile, primo atto di concretizzazione dellazione esecutiva in ipotesi spettante anche al creditore intervenuto in forza di titolo esecutivo e necessario presupposto degli atti esecutivi successivi.
In questo senso, si diceva prima delloggettivizzazione degli atti compiuti nel corso della procedura espropriativa, i quali prescindono dal soggetto che concretamente li ha posti in essere (purche, ovviamente, munito di titolo esecutivo nel momento del relativo compimento, secondo quanto appresso si precisera) e si compongono in ununica sequenza che parte dal pignoramento (da qualunque dei creditori posto in essere) per concludersi con la vendita del bene pignorato, cui segue la distribuzione del ricavato.
Con quanto sinora detto le SU non intendono rinnegare la tradizionale regola secondo cui nulla executio sine titulo, piuttosto intendono affermare il principio secondo cui:
nel processo desecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dallinizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la costante sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensi la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dellinterventore) che giustifichi la perdurante efficacia delloriginario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo lintervento di un creditore munito di titolo esecutivo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante lillegittimita dellazione esecutiva dal pignorante esercitata, il pignoramento, se originariamente valido (secondo quanto si precisera in seguito), non e caducato, bensi resta quale primo atto delliter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che prima ne era partecipe accanto al creditore pignorante.
In altri termini, una volta iniziato il processo in base ad un titolo esecutivo esistente allepoca, il processo stesso puo legittimamente proseguire, a prescindere dalle sorti del titolo originario, se vi siano intervenuti creditori a loro volta muniti di valido titolo esecutivo.
Dellatto iniziale del processo (il pignoramento) si avvarranno, peraltro, non solo il creditore intervenuto in forza di valido titolo esecutivo, ma anche gli altri creditori, pur se intervenuti successivamente alla sopravvenuta illegittimita dellazione esecutiva esercitata dal creditore pignorante.
La regola secondo cui lesecuzione forzata debba sempre essere sorretta da un titolo esecutivo, benche questo, oggettivamente, possa cambiare, senza percio determinare interruzioni nellesercizio dellazione esecutiva, trova un corrispondente codicistico che concerne proprio titoli esecutivi di creditori diversi: si tratta della successione o trasformazione soggettiva regolata dallarticolo 629 c.p.c., in ragione del quale se, prima della vendita, il procedente rinunzia allesecuzione, il creditore intervenuto munito di titolo puo scegliere di continuarla per la sola sua soddisfazione. Qui, insomma, lesecuzione e iniziata da un creditore e viene continuata da altro creditore, con un fenomeno successorio interno al processo esecutivo.
E proprio lindiscutibile pariteticita di posizioni tra creditore pignorante e creditore titolato interveniente, nonche quella che potremmo definire la interscambiabilita degli atti, nel quadro di completezza dellazione esecutiva (con tutte le conseguenze delle quali se detto), che pone in dubbio la tesi sostenuta dallarresto del 2009. Tesi (come se visto) fondata sul principio di autonomia dei singoli pignoramenti (sancito dallarticolo 493 c.p.c.), il quale condurrebbe alla speculare conclusione che il pignoramento iniziale del creditore procedente, se non integrato da pignoramenti successivi, travolge ogni intervento, titolato o meno, nellipotesi di sua successiva caducazione.
Infatti, che, ai sensi dellarticolo 493 c.p.c., ciascun pignoramento, tra quelli che hanno colpito il medesimo bene, abbia effetto indipendente rispetto agli altri, e, quindi, pur nellunita del processo, conservi la propria individualita ed autonomia, e principio indiscusso in dottrina ed in giurisprudenza (Per tutte, cfr. Cass. n. 548/73, la quale ne fa conseguire che, nellipotesi di pluralita di pignoramenti eseguiti prima delludienza fissata per lautorizzazione della vendita, le vicende di uno di essi non toccano gli altri, cosicche il processo di espropriazione ben potendo essere sorretto anche da uno solo dei pignoramenti, per il connotato di fungibilita che ne caratterizza il rapporto continua a svolgersi validamente fino a che non vengano meno tutti i pignoramenti).
Ciononostante, questo principio non consente di farvi conseguire una sorta di subordinazione del creditore titolato interveniente rispetto a quello procedente e che, soprattutto, il primo sia tenuto ad effettuare (invece che lintervento) un proprio, autonomo pignoramento, al fine di non essere travolto delleventuale, infausta sorte del titolo del procedente. In altri termini, la circostanza che il legislatore abbia voluto esplicitamente sancire lautonomia di ciascun pignoramento caduto sul medesimo bene (cosi da impedire che le sorti processuali delluno non ricadessero sullaltro) non esclude che dalla congerie degli elementi sopra esaminati non possa dedursi anche il principio di autonomia di ciascun intervento titolato rispetto alla sorte del titolo posto a base dellazione proposta dal creditore procedente.
Per altro verso, non pare peregrina losservazione contenuta nellordinanza di rimessione, secondo cui limporre il pignoramento a qualunque creditore titolato, per evitare il rischio dellestensione del travolgimento del titolo del procedente, non tiene in adeguata considerazione che proprio tale autonomia dei pignoramenti riuniti, se rende immuni i pignoramenti ulteriori dalla vicenda della caducazione del titolo del pignorante principale, li dovrebbe poi lasciare insensibili anche alleffetto positivo della riunione, ossia allestensione delle favorevoli conseguenze delle attivita che quello ha invalidamente posto in essere, se non compiute e ripetute, stavolta validamente, anche da loro stessi (visto che non e dimostrata la tesi che la riunione giova ma non nuoce ai soggetti dei processi riuniti).
Neppure convince laffermazione (anchessa contenuta nella sentenza in commento) secondo cui la disposizione dellarticolo 629 c.p.c. (che, ai fini dellestinzione del processo esecutivo, chiede la rinuncia tanto del procedente, quanto degli intervenienti titolati) costituirebbe una norma derogatoria al principio dautonomia dei pignoramenti sancito dallarticolo 493 c.p.c.. Piuttosto che derogare al sistema, la prima delle menzionate disposizioni sembra integrare con coerenza laltra disposizione di cui allarticolo 500 c.p.c. (e tutte quelle che nelle singole espropriazioni disciplinano gli autonomi poteri di impulso dei creditori concorrenti), per configurare un meccanismo processuale in base al quale i creditori titolati intervenuti possono compiere gli atti dellesecuzione, in luogo del procedente, e proseguire il procedimento anche se questultimo rinunzi agli atti.
Le SU sono consapevoli che le conclusioni alle quali sono pervenute pongono in crisi quellautorevole parte della dottrina che ha da sempre attribuito carattere soggettivo agli atti compiuti nel corso del procedimento esecutivo ed, in questo ordine di idee, ha negato linterscambiabilita degli atti alla quale in precedenza se fatto riferimento. Dottrina che, dunque, e pervenuta alle conclusioni che lazione esecutiva di un creditore titolato, se spiegata in via di intervento, non e in grado di sopravvivere allinterno di una procedura esecutiva nellipotesi del venir meno del titolo del procedente, con lulteriore assunto per cui il pignoramento successivo tutela incondizionatamente il creditore nellipotesi di caducazione del primo pignoramento, facendo salva la procedura esecutiva avviata.
Tuttavia, siffatta teoria deve necessariamente essere posta a confronto con un contesto legislativo e processuale profondamente mutato in questi ultimi anni; contesto che vede, per un verso, la progressiva espansione del processo esecutivo rispetto a quello di cognizione (anche in ragione dellampliamento del catalogo dei titoli esecutivi con la modifica dellarticolo 474 cod. proc. civ.), e, per altro verso, la tendenza legislativa allanticipazione della qualifica esecutiva del titolo di formazione giudiziale, il quale, a sua volta, e percio sempre meno dotato del requisito della stabilita.
Tutto questo porta a dubitare che laggressione esecutiva statale, legittimata dallazione esecutiva del creditore procedente, debba svolgersi entro i soli confini tracciati dal titolo esecutivo di questultimo. Sembra, piuttosto, corretto supporre (come fa altra dottrina) che il titolo esecutivo del procedente sia bensi fatto costitutivo di questo potere di aggressione esecutiva che si concreta nel pignoramento, ma non anche unico limite che segna interamente ed inderogabilmente i confini dellesercizio dello stesso, essendo possibile concepire che, con lavvio processualmente legittimo di una tale aggressione da parte del procedente, si radichi una compressione della sfera patrimoniale del debitore non delimitata dal credito dellistante e della quale possono beneficiare tutti gli intervenienti, anche in assenza di aggressione esecutiva autonoma: del resto, istituti quali la conversione (articolo 495 cod. proc. civ.) e la riduzione del pignoramento (articolo 496 cod. proc. civ.) dimostrano che, una volta avviata una procedura esecutiva, occorre tener conto di tutti i crediti nella stessa azionati a prescindere dalla portata dellazione esecutiva del procedente, si da far risultare la compressione della sfera patrimoniale del debitore modulata in funzione anche dellinteresse degli eventuali intervenienti.
Ed allora, ove venga meno il titolo del procedente (titolo che olim ha legittimato latto di pignoramento), sembra ragionevole ritenere che il vincolo espropriativo non venga a sua volta caducato a fronte della presenza di altri creditori intervenuti titolati, il cui titolo esecutivo e in grado di legittimare il permanere della compressione della sfera patrimoniale del debitore. Non da ultimo considerando che la riduzione del pignoramento consentirebbe ladattamento della misura dellesecuzione in corso al nuovo panorama soggettivo oggettivo emerso a seguito dellestromissione del procedente.
Questo permanere della procedura esecutiva a vantaggio dei creditori titolati, a seguito della sopravvenuta caducazione del titolo dellistante, risulta poi funzionalmente congruo allo stesso articolo 2913 cod. civ., che consente di ravvisare nel pignoramento un fenomeno in grado di produrre effetti della cui utilita possono usufruire anche altri creditori che intervengono nella procedura esecutiva (c.d. vincolo a porta aperta), senza tuttavia specificare se gli effetti in parola dipendono strettamente dal permanere dellefficacia e dalla validita del titolo esecutivo del creditore procedente (titolo in forza del quale il pignoramento e stato originariamente posto in essere, ovvero siano in grado di manifestarsi a prescindere dalle sue sorti).
8 Conseguenze applicative.
Tutto quanto finora premesso giustifica, dunque, laffermazione del principio secondo cui la caducazione del titolo posto a base dellazione esecutiva del creditore procedente non travolge la posizione degli interventori titolati, a prescindere dalla circostanza che dopo il relativo pignoramento ve ne sia stato altro successivo.
Tuttavia, siffatto principio e soggetto a precisazioni che qui di seguito devono essere svolte, con lavvertenza che questo intervento delle SU si limita allenunciazione di canoni di sistema, riferiti ai titoli esecutivi di formazione giudiziale, come richiesto dal caso portato allattenzione dallordinanza di rimessione.
1) Innanzitutto va chiarito (come fa il precedente del 1978 (Nella vicenda sottostante a questo precedente il creditore aveva effettuato un primo pignoramento sulla base di un decreto ingiuntivo esecutivo. A distanza di circa tre anni egli stesso era intervenuto (cosi come altri creditori) nel processo esecutivo per diverso credito contro il medesimo debitore, sulla base di altro decreto ingiuntivo esecutivo. Allesito del giudizio dopposizione, il giudice del merito affermava che, pur risultando estinto il credito di cui al primo decreto ingiuntivo (cosi come il pignoramento ad esso connesso), restava valido lintervento effettuato dal creditore in base al secondo decreto ingiuntivo, posto che tale intervento era stato effettuato in un processo esecutivo che, nonostante lestinzione del pignoramento, era in corso per lintervento di altri creditori muniti di titolo esecutivo. La Corte di legittimita ha cassato la sentenza, assegnando al giudice del rinvio il compito di accertare se, nella specie, almeno un creditore munito di titolo esecutivo fosse intervenuto nel processo prima del sopravvenire dellillegittimita dellazione esecutiva esercitata dal creditore pignorante sulla base del primo decreto ingiuntivo)) che quel principio di fondo non trova applicazione nel caso in cui uno o piu creditori, muniti di titolo esecutivo, intervengano nel processo esecutivo dopo che sia stata pronunciata la caducazione del titolo esecutivo del creditore procedente e, quindi, sia sopravvenuta lillegittimita dellazione esecutiva da lui esercitata. In questa ipotesi, il pignoramento, relativo a processo nel quale non sia ancora intervenuto alcun creditore munito di titolo esecutivo, diviene invalido e rende illegittima lazione esecutiva fino a quel momento esercitata. Sicche, non esistendo un valido pignoramento al quale ricollegarsi, il processo esecutivo e ormai improseguibile e non consente interventi successivi.
2) Il principio e da intendersi riferito allipotesi di sopravvenuta invalidita del titolo esecutivo derivata dalla c.d. caducazione, dalla quale occorre distinguere le diverse ipotesi di invalidita originaria del pignoramento, sia per difetto ab origine di titolo esecutivo, sia per vizi intrinseci allatto o per mancanza dei presupposti processuali dellazione esecutiva.
Quanto a questi ultimi, indiscutibile e linvalidita di tutti gli atti esecutivi posti in essere a seguito di pignoramento invalido per vizi dellatto in se o per vizi degli atti prodromici (ove non sanati o non sanabili per mancata tempestiva opposizione), oppure per impignorabilita dei beni od, ancora, per lesione dei diritti dei terzi fatti valere ex articolo 619 c.p.c., ecc. sicche venendo meno latto iniziale del processo esecutivo viene travolto questultimo, con gli interventi, titolati e non titolati, in esso spiegati.
Quanto, invece, al difetto originario del titolo esecutivo, si tratta di situazione che, per un verso, si presta a specificazioni che danno luogo ad una vasta casistica (la quale non puo certo essere esaminata in questa sede), ma che, per altro verso, merita le precisazioni che seguono.
Fermando lattenzione sulle ipotesi piu frequenti, essa comporta linapplicabilita del principio sopra espresso nel caso in cui il titolo esecutivo giudiziale sia inficiato da un vizio genetico che lo renda inesistente o nel caso in cui latto posto a fondamento dellazione esecutiva non sia riconducibile ab origine al novero dei titoli esecutivi di cui allarticolo 474 cod. proc. civ., anche quanto ai caratteri del credito imposti dal primo comma, quali risultanti dal titolo stesso.
Non e assimilabile alla situazione di mancanza ab origine di titolo esecutivo la situazione che viene a determinarsi quando il titolo esecutivo di formazione giudiziale, che sia astrattamente riconducibile alla previsione dellarticolo 474 c.p.c., comma 2, n. 1, venga meno in ragione delle vicende del processo nel quale si e formato, cioe sia caducato per fatto sopravvenuto.
Si intende dire che, in tale ultima eventualita, ai fini dellapplicazione del principio di conservazione del processo esecutivo in cui siano presenti creditori titolati, non rileva ne occorre verificare, in sede esecutiva e/o oppositiva se il titolo esecutivo di formazione giudiziale sia venuto meno con efficacia ex tunc ovvero ex nunc, in ragione degli effetti del rimedio esperito nella sede cognitiva.
Cosi, esemplificando, ad infausta sorte sono destinati gli interventi titolati nel caso in cui il creditore procedente abbia azionato un provvedimento non idoneo, nemmeno in astratto, a fondare lazione esecutiva (quali, ad esempio, la sentenza inesistente o di condanna generica o il decreto ingiuntivo privo di efficacia esecutiva), non anche quando il provvedimento, costituente titolo esecutivo al momento di esercizio dellazione esecutiva, sia venuto meno per le vicende del processo nel quale si e venuto a formare. In particolare, quanto a tale ultima eventualita, e indifferente se, in caso di sentenza, si sia trattato di impugnazione ordinaria o straordinaria, ovvero, in caso di decreto ingiuntivo, si sia trattato di revoca per difetto dei presupposti ex articolo 633 c.p.c., ovvero per accoglimento nel merito dellopposizione, o, in caso di ordinanza di condanna provvisoriamente esecutiva, si sia trattato di revoca o di modifica per ragioni di rito o di merito, etc. In tutte queste ipotesi, il processo esecutivo iniziato in forza di titolo esecutivo, allepoca valido, non e travolto in presenza di creditori intervenuti con titolo esecutivo tuttora valido.
In conclusione, rileva che lesecuzione forzata risulti formalmente legittima, anche se, per ipotesi, sia sostanzialmente ingiusta, essendo percio sufficiente affinche il creditore intervenuto con titolo non subisca gli effetti del venir meno dellazione esecutiva del creditore procedente che esista un titolo esecutivo in favore di questultimo, non anche che sia esistente il diritto di credito in esso rappresentato.
9 Conclusioni.
In conclusione, loriginaria mancanza di titolo esecutivo o linvalidita originaria del pignoramento minano la legittimita stessa dellesecuzione e la rendono viziata sin dallorigine. Sicche, agli interventi manca lo stesso presupposto legittimante al quale validamente riferirsi.
Diverso e il caso in cui lazione esercitata dal creditore procedente sia originariamente sorretta da un titolo esecutivo e, dunque, lazione espropriativa sia stata validamente iniziata, ma il titolo fondante sia stato successivamente invalidato. In questo caso, il creditore procedente non potra piu proseguire nella sua azione, ma gli interventori titolati, in forza del principio tempus regit actum (che trova applicazione anche in ambito processuale), si gioveranno degli atti (a cominciare dal pignoramento) fino ad allora da lui validamente compiti compiuti.
Per quanto riguarda in particolare il titolo giudiziale costituito dalla sentenza di condanna, ritengono le SU di aderire a quella dottrina che pone in rapporto la disposizione del secondo comma dellarticolo 336 c.p.c. (La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata) con laltra dellarticolo 629 c.p.c., comma 2 (Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti), per dedurne che, mentre nel caso dellesecuzione condotta dal solo creditore procedente il sopravvenire del difetto del titolo comporta la decadenza degli atti compiuti sulla base del titolo caducato, nel caso dellesecuzione compiuta da piu creditori concorrenti titolati il venir meno del titolo del procedente comporta la concentrazione sui concorrenti del potere di compiere gli atti ulteriori della procedura. Sicche, cio che viene travolto e il potere del creditore procedente di compiere ulteriori atti dimpulso, non anche la validita degli atti compiuti, tra cui, soprattutto, il pignoramento.
Con le precisazioni sopra esposte puo essere accolta la distinzione tra difetto originario e difetto sopravvenuto del titolo del creditore procedente, laddove solo il primo impedisce che lazione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente lestensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finche il titolo del creditore procedente ha conservato validita.
Dato quanto sopra, puo dirsi che la scelta del creditore tra lagire mediante un proprio pignoramento o intervenire nellazione espropriativa gia da altri introdotta non e scelta di rischio (come sostiene il precedente del 2009), ma e scelta ponderata in base alla valutazione del titolo del procedente e della regolarita formale dellatto di pignoramento e del processo cui ha dato luogo.
Scelta ponderata che da, pertanto, ragione della stessa esistenza della norma di cui allarticolo 493 c.p.c. (che e posta a pilastro della soluzione accolta dallarresto del 2009 e che potrebbe, altrimenti, apparire superflua alla luce della soluzione oggi prescelta): il pignoramento successivo conserva una sua ragion dessere proprio in relazione alle ipotesi (che il creditore interveniente ben puo prospettarsi ab origine) di inesistenza/nullita/inefficacia originaria dellatto di pignoramento con il quale il primo creditore ha dato inizio alla procedura esecutiva.
E utile per ultimo osservare lo si accennava gia in precedenza che questa soluzione appartiene al sistema della procedura espropriativa (tante che la giurisprudenza di legittimita vera gia pervenuta un quarto di secolo fa) e che le recenti novelle non fanno altro che aggiungere ulteriori spunti argomentativi, dal momento che (come pone in evidenza lordinanza di rimessione) esse tendono al recupero defficienza del processo esecutivo individuale, attraverso una selezione a monte dei soggetti abilitati a prendervi parte, trasferendo nella sede cognitiva ogni questione sulla sussistenza delle condizioni soggettive dellazione esecutiva e correlativamente ampliando notevolmente il catalogo dei titoli esecutivi, pure stragiudiziali.
A queste considerazioni giuridiche devono aggiungersene altre di ordine pratico a sostegno dellopzione accolta.
In primo luogo, lopposta tesi esprime la preoccupazione che la mancanza di un qualsivoglia obbligo od onere di comunicazione dellintervento al debitore comporta che questi, esperita vittoriosamente lazione volta alla caducazione del titolo del creditore procedente, potrebbe, per difetto incolpevole di conoscenza, nonostante cio trovarsi esposto allazione esecutiva esercitata dallinterventore ove a questi si ritenesse consentita la prosecuzione dellazione pur nellormai avvenuta caducazione del titolo esecutivo originario.
Tuttavia, quella tesi, cosi opinando, non saccorge di giungere (lo rileva, a ragione, lordinanza di rimessione) alla sostanziale svalutazione e vanificazione dellintervento, finendo per imporre la scelta del pignoramento autonomo, cosi da evitare il rischio derivante dallintervento stesso. Il che, comporterebbe lincontrollata ed insostenibile proliferazione delle procedure esecutive, tutte in via principale, con effetti perversi per lamministrazione della giustizia e palese violazione del principio di economia processuale, soprattutto in un sistema in cui i titolo esecutivi sono sempre meno caratterizzati dalla stabilita, anche quando di formazione giudiziale. Sicche, e vero che secondo quella tesi, per un verso, il debitore esecutato, una volta caducata lazione principale non avrebbe piu da temere nulla riguardo agli eventuali interventi, ma e altrettanto vero che il debitore stesso sarebbe esposto ai lievitati costi delle moltiplicate procedure, con il conseguente danno costituito dalla riduzione della somma ricavata e destinabile alleffettivo soddisfacimento dei creditori.
Va altresi considerato che, opinando per quella stessa tesi, si finirebbe per assoggettare il creditore intervenuto allimpossibile valutazione della capacita del titolo esecutivo, anche se di formazione giudiziale, di resistere non solo alle azioni avverse, ma anche a tutte le impugnazioni, sia ordinarie che straordinarie.
Cosicche, anche sul piano pratico appare giustificata la scelta operata.
In conclusione, puo essere enunciato il seguente principio:
Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino piu creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dellesecuzione sullimpulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se lazione esecutiva si sia arrestata prima o dopo lintervento, poiche nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo e improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento detrazione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che lazione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente lestensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finche il titolo del creditore procedente ha conservato validita.
10 La decisione sul ricorso in trattazione.
Se gia detto in precedenza, quanto al primo motivo di ricorso (denunziante lomessa pronunzia sulle domande volte a far dichiarare linvalidita di tutti gli atti compiuti nel processo esecutivo dal creditore e ad ottenerne la condanna ex articolo 96 c.p.c.), che la sentenza impugnata se, per un verso, ha omesso di pronunciarsi esplicitamente sulla domanda di declaratoria di nullita di tutti gli atti esecutivi posti in essere dal creditore (la (OMISSIS)) del quale e stata riconosciuta linesistenza del diritto a procedere esecutivamente, per altro verso ha respinto la pretesa dei debitori esecutati del venir meno di analogo diritto anche in capo allaltro pignorante (la (OMISSIS)). Il che equivale allimplicita affermazione che la validita di questultimo pignoramento riunito sia idonea a fondare da sola la validita di tutti gli atti esecutivi. Si verifica, dunque, lincompatibilita tra la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato e limpostazione logico giuridica della pronuncia; incompatibilita, che esclude il vizio di omessa pronuncia.
Limplicita affermazione della quale se detto costituisce corretta applicazione dei principi sopra enunciati, giacche i creditori intervenuti hanno potuto giovarsi del legittimo pignoramento, nonche di tutti gli atti esecutivi effettuati dalla (OMISSIS).
Risulta implicitamente rigettata anche la richiesta risarcitoria ex articolo 96 c.p.c., avendo il giudice motivato circa la compensazione delle spese di lite; si da far ritenere limplicita esclusione, nel caso di specie, del presupposto richiesto anche per la condanna di (OMISSIS), ai sensi dellarticolo 96 c.p.c., comma 2.
Quanto al secondo motivo (denunziante lomessa o illogica motivazione circa la disposta compensazione delle spese di lite), basti dire che il giudice del merito ha esercitato il suo relativo potere discrezionale, motivando in relazione al complessivo esito della lite.
Il ricorso deve essere, dunque, respinto. La complessita delle questioni trattate consiglia lintera compensazione tra tutte le parti delle spese sopportate per il giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.