SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I
SENTENZA DEL 24 APRILE 2014, N. 9271
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell8 marzo 2012 la Corte di appello di Venezia rigettava il reclamo proposto dalla s.n.c. L di MK, nonché dai suoi soci illimitatamente responsabili MK e s.a.s. E delling. EB, e da questultimo in proprio avverso la sentenza in data 7 ottobre 2011 con cui il Tribunale di Bassano del Grappa aveva dichiarato il loro fallimento, a seguito della revoca, con decreto del 16 luglio 2011 emesso ai sensi dellart. 173 1. fall., dellammissione della s.n.c. L alla procedura di concordato preventivo. In particolare, per quanto ancora interessa, la Corte di appello osservava che: 1) il decreto di revoca era stato impugnato con reclamo che era stato dichiarato inammissibile in quanto non proposto anche avverso la (non ancora intervenuta) dichiarazione di fallimento; ciò, tuttavia, non escludeva che con limpugnazione di questultima fossero deducibili anche motivi attinenti alla revoca del concordato; 2) lart. 173 1. fall. prevede esplicitamente il potere del tribunale di attivare dufficio il procedimento di revoca dellammissione al concordato quando il commissario giudiziale riferisce intorno ad atti di frode compiuti dal debitore; 3) nella specie il commissario giudiziale aveva evidenziato, nella relazione ex art. 172 1. fall., che la s.n.c. L aveva esposto nella proposta di concordato una situazione dellattivo, con particolare riferimento ai crediti, assai diversa da quella accertata; tale divergenza aveva certamente un connotato fraudolento, come poteva desumersi non solo dallanomala impennata dei crediti dal 2008 al 2009, ma anche dalla presenza di forniture a clienti esteri senza richieste di anticipi o di garanzie nonché dalla inattendibilità dei dati relativi a tali clienti. La situazione non integrava gli estremi di una mera inesigibilità dei crediti, la cui valutazione doveva ritenersi affidata ai creditori, ma di una condotta diretta ad ingannare questi ultimi, fornendo loro informazioni non veritiere; 4) il procedimento per la dichiarazione di fallimento era stato avviato su richiesta del pubblico ministero formulata alludienza fissata dal Tribunale per la revoca dellammissione al concordato. La s.n.c. L di N , nonché i suoi soci illimitatamente responsabili W e s.a.s. E delling. EB e questultimo in proprio propongono ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi. I fallimenti dei predetti ricorrenti resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale affidato ad un motivo, al quale i ricorrenti principali resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il PRIMO MOTIVO i ricorrenti principali deducono la violazione dellart. 173 1. fall. e dellart. 112 c.p.c., nonché il vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto possibile lavvio del procedimento di revoca in assenza di una specifica richiesta in tal senso del commissario giudiziale, il quale si era limitato a riferire di una difficile se non impossibile riscossione dei crediti. Inoltre, leventuale alterazione dei valori di stima dellattivo non poteva assumere rilievo di atto di frode nel concordato proposto che non prevedeva la cessione dei beni ai creditori, ma il loro pagamento in percentuale, con lassunzione da parte del debitore di ogni rischio relativo alla liquidazione dellattivo.
Il motivo è infondato sotto entrambi i profili. La lettera dellart. 173, primo coma, 1. fall. è esplicita nel senso che il tribunale apre dufficio il procedimento per la revoca dellammissione al concordato preventivo quando il commissario giudiziale ha accertato e riferito il compimento di atti di frode da parte del debitore. Al riguardo occorre solo chiarire che la frode ha carattere oggettivo e la relativa qualificazione spetta al tribunale indipendentemente dalle espressioni usate dal commissario giudiziale, il quale ha il compito di accertare i fatti e di riSENTENZA
sul ricorso 9618-2012 proposto da:
KM
BE
– RICORRENTI –
CONTRO
MG
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA, PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DPPELLO DI VENEZIA
INTIMATI –
NONCHÉ CONTRO
MG nella qualità di curatore del Fallimento L S.N.C. di KM & C. IN LIQUIDAZIONE e dei soci illimitatamente responsabili KM , E S.A.S. delling. EB & C., nonchè di EB
– CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
CONTRO
KM, BE nella qualità di liquidatori e legali rappresentanti della L S.N.C. DI KM & C. IN LIQUIDAZIONE, inoltre il primo anche nella qualità di socio della predetta società ed il secondo nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della E S.A.S. DELLING. EB
– CONTRORICORRENTI AL RICORSO INCIDENTALE
CONTRO
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DAPPELLO DI VENEZIA, PUBBLICO MINISTERO PRESSO PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE BASSANO DEL GRAPPA;
ferirli al tribunale. Quanto, poi, alla qualificazione come atto di frode dellalterazione dei valori di stima dellattivo nellambito di un concordato che prevede il pagamento in percentuale dei creditori, è evidente che, quando le risorse per ladempimento del concordato sono rappresentate dal provento della liquidazione dellattivo, una falsa rappresentazione della sua consistenza incide certamente sul consenso informato dei creditori.
Con il SECONDO MOTIVO i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 160, 161, 162 e 173 1. fall. nonché il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello lungi dallindividuare gli asseriti atti di frode aveva, in realtà, effettuato un giudizio di fattibilità ed espresso un giudizio di meritevolezza. In particolare, la fatturazione per operazioni inesistenti, ritenuta dalla Corte di appello e mai affermata dal commissario giudiziale, pur costituendo un fatto di rilevanza penale, non costituiva una frode che legittimava la revoca dellammissione al concordato, considerato anche che questultimo prevedeva il pagamento in percentuale dei creditori e non la cessione dei beni. Nella specie, inoltre, la fatturazione per operazioni inesistenti non era stata accertata, ma desunta sulla base di deboli indizi relativi alla difficile esigibilità dei crediti.
Il motivo è infondato in tutti i suoi profili. Gli atti di frode, dopo che la riforma ha escluso il rilievo della meritevolezza nelle valutazioni affidate al tribunale,esigono una condotta del debitore volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè situazioni che, da un lato, se conosciute, comporterebbero presumibilmente una valutazione diversa e negativa della proposta e che, dallaltro, siano state accertate dal commissario giudiziale, cioè da lui scoperte, essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori (Cass. 15 ottobre 2013, n. 23387; Cass. 23 giugno 2011, n. 13817). Daltro canto, la divergenza tra la situazione patrimoniale dellimpresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale può essere inquadrata tra gli atti di frode soltanto se ha carattere doloso, non essendo concepibile un atto fraudolento, che non sia sorretto da una precisa intenzione di compierlo (Cass. 5 agosto 2011, n. 17038). La dolosa divergenza tra la situazione prospettata e quella accertata non può, poi, essere ricondotta tra le circostanze riservate alla valutazione dei creditori sotto il profilo della convenienza della proposta di concordato e della fattibilità del piano o sotto il profilo della meritevolezza. Di una tale valutazione, infatti, si può parlare soltanto se il debitore non ha nascosto ai creditori le circostanze che su di essa incidono.
A tali principi si è uniformata la Corte territoriale, la quale, da un lato, ha desunto il dolo nella prospettazione nellattivo di crediti inesistenti da una serie di indizi, con un ragionamento la cui congruità neppure è stata specificamente censurata in questa sede e, daltro canto, sottolineando la dolosa non veridicità dei dati offerti ai creditori, ha esattamente escluso che nella specie ricorresse una situazione valutabile in termini di meritevolezza del debitore, di convenienza della proposta di concordato e di fattibilità del piano di concordato.
Quanto, infine, al rilievo della divergenza tra la prospettazione dellattivo e la sua reale consistenza in un concordato con pagamento in percentuale, si rinvia a quanto osservato nellesame del primo motivo.
Con il TERZO MOTIVO i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 6, 7 e 173 1. fall. nonché il vizio di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che la richiesta di fallimento formulata dal pubblico ministero ai sensi dellart. 173 potesse prescindere dai limiti previsti dallart. 7 1. fall.
Il motivo è infondato. Come si è già detto, lart. 173, secondo comma, 1. fall. prevede che, ricorrendo le situazioni previste dal primo comma, il tribunale «apre dufficio il procedimento per la revoca dellammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero ed ai creditori» e stabilisce che «allesito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui allart. 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli artt. l e 5, dichiara il fallimento del debitore, con contestuale sentenza, reclamabile ai sensi dellart. 18». Pertanto il pubblico ministero, il quale è informato della domanda di concordato preventivo ai sensi dellart. 161 L.F., in forza dellart. 173 1. fall., è specificatamente informato della procedura di ufficio per la revoca dellammissione della procedura di concordato preventivo. In tale situazione non può pretendersi che la richiesta del pubblico ministero sia circostanziata, come prevede lart. 7 1. fall., dal fatto che linsolvenza risulti nel corso di un procedimento penale (o per le altre situazioni previste nel n. i dellart. 7 cit.) ovvero risulti dalla segnalazione proveniente dal giudice civile che labbia rilevata nel corso di un procedimento civile. Nellambito dellart. 173 sono, infatti, compiutamente disciplinati i poteri del pubblico ministero in caso di revoca dellammissione e la stessa comunicazione dellavvio del procedimento di revoca non è riconducibile alle segnalazioni del giudice civile di cui al citato art. 7, trattandosi di un adempimento finalizzato alleventuale richiesta di fallimento previsto dalla stessa disciplina del procedimento di revoca (Cass. 16 marzo 2012, n. 4209).
Con il QUARTO MOTIVO i ricorrenti deducono la violazione dellart. 15, sesto comma, e dellart. 18 1. fall. nonché il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello non aveva neppure preso in considerazione la loro richiesta di un accertamento tecnico in ordine ai crediti posti allattivo del bilancio concordatario.
Il motivo è inammissibile. Il provvedimento che disponga, o meno, la consulenza tecnica è incensurabile in sede di legittimità poiché rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sul quale grava soltanto lobbligo di motivare adeguatamente la decisione (e plurimis Cass. 16 aprile 2008, n. 10007).
Con lunico motivo proposto i fallimenti ricorrenti incidentali deducono la violazione degli artt. 18 e 173 1. fall., lamentando che la Corte di appello, dopo la dichiarazione di inammissibilità del reclamo proposto avverso il solo decreto di revoca, chiamata a pronunziarsi sul reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, aveva preso erroneamente in considerazione anche i motivi attinenti al decreto di revoca.
Il ricorso incidentale, in quanto proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito ed in quanto relativo a questione oggetto di esplicita decisione, ha natura di ricorso condizionato allaccoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte (Cass. s.u. 25 marzo 2013, n. 7381; Cass. s.u. 6 marzo 2009, n. 5456). Pertanto, al rigetto del ricorso principale consegue lassorbimento di quello incidentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P Q M
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito lincidentale; condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese liquidate in 5.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CP.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 Febbraio 2014