Cassazione civile, sentenza 12 febbraio 2016, n. 2859

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 12 febbraio 2016, n. 2859

(…Omissis…)

RITENUTO IN FATTO

1. – (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio il Condomino dell’edificio sito in (OMISSIS), chiedendo l’annullamento della Delib. dell’assembla condominiale adottata il 4.10.2003 (con la quale si era deciso di adibire a parcheggio lo spazio condominiale antistante l’ingresso delle cantine-garage di proprieta’ esclusiva degli attori), assumendo che tale Delib. sarebbe stata adottata a maggioranza, e non all’unanimita’, e che sarebbe stata lesiva del loro diritto di proprieta’. Nel termine concesso dal giudice, dedussero poi la nullita’ della detta Delib. per carenza della maggioranza prevista dall’articolo 1136 codice civile, comma 5.

Nella resistenza del condominio convenuto, il Tribunale di Cagliari rigetto’ la domanda e condanno’ gli attori al pagamento delle spese del giudizio.

2. – Sul gravame proposto dal (OMISSIS), la Corte di Appello di Cagliari dichiaro’ la nullita’ della Delib. impugnata e condanno’ il condominio alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il condominio di via (OMISSIS) sulla base di due motivi.

(OMISSIS), ritualmente intimato, non ha svolto attivita’ difensiva.

Il ricorrente hanno depositato memoria ex articolo 378 codice procedura civile

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 102 e 331 codice procedura civile, nonche’ nullita’ della sentenza e/o del procedimento, per non essere stata ordinata in appello l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte (OMISSIS), che aveva -unitamente a (OMISSIS) – proposto la domanda originaria dinanzi al Tribunale di Cagliari.

La censura e’ fondata.

Invero, in tema di impugnazioni, il litisconsorzio processuale – che determina una inscindibilita’ delle cause anche in ipotesi in cui non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale – ricorre allorche’ la presenza di piu’ parti nel giudizio di primo grado deve necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Sez. 2, Sentenza n. 21832 del 17/10/2007).

In tema di condominio, poi, la legittimazione ad impugnare una Delib. assembleare compete individualmente e separatamente agli assenti e ai dissenzienti (nonche’ ai presenti e consenzienti, senza limiti di tempo, quando si verte in tema di nullita’) e ognuno puo’ esercitare l’azione verso il condominio rappresentato dall’amministratore, senza necessita’ di chiamare in causa gli altri. Se pero’ la decisione viene resa nei confronti di piu’ condomini, che abbiano agito in uno stesso processo, tutti sono parti necessarie nei successivi giudizi di impugnazione, poiche’ per tutti deve potere fare stato soltanto la pronuncia finale, dandosi altrimenti luogo all’eventualita’ di giudicati contrastanti, con l’affermazione della legittimita’ della Delib. per alcuni e della sua invalidita’ per altri (Sez. 2, Sentenza n. 13331 del 06/10/2000). Percio’, nella controversia instaurata da una pluralita’ di condomini dissenzienti per sentire invalidare una Delib. assembleare relativa all’esecuzione di opere su parti comuni dell’edificio, qualora la sentenza di primo grado venga appellata da uno soltanto di detti condomini, il giudice di secondo grado, ai sensi dell’articolo 331 codice procedura civile, deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, atteso che costoro sono parti di una causa inscindibile (Sez. 2, Sentenza n. 2471 del 13/04/1985).

Alla stregua dei richiamati principi, non avendo la Corte di Appello ordinato, ai sensi dell’articolo 331 codice procedura civile, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), che era stato parte nel giudizio di primo grado, la sentenza impugnata risulta nulla e va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari, affinche’ provveda all’integrazione del contraddittorio.

2. – Il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1136 codice civile, commi 2 e 3, nonche’ la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alla ritenuta invalidita’ della Delib. impugnata) rimane assorbito.

3. – Il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari.

Si da’ atto che il procedimento e’ stato scrutinato con la collaborazione dell’Assistente di studio dott. (OMISSIS).