Corte d’Appello di Venezia, sentenza nr 55/2017

CORTE D’APPELLO DI VENEZIA

        SENTENZA NR 55/2017

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1303 del Ruolo Generale dell’anno 2010

Tra

BIANCHI – PARTE APPELLANTE

   CONTRO

AGENZIA IMMOBILIARE XXX- PARTE APPELLATA – con l’avvocato Carmela Ruggeri

(…omissis…)

Svolgimento del processo

Con atto di citazione 25.7.2001 l’Agenzia Immobiliare XXX, premesso di avere svolto attività di mediazione a favore del Sig. Bianchi, messo in contatto con il Sig. Neri per l’acquisto di un immobile sito in Vicenza e di non essere riuscita a farsi riconoscere il diritto alla provvigione per l’affare concluso, citato Sig. Bianchi, chiedeva la condanna dello stesso al pagamento del dovuto.

Ritualmente citato si costituiva il Sig. Bianchi contestando le affermazioni attoree e, in particolare, rilevando di essersi rivolto all’Agenzia Immobiliare XXX per vendere due propri immobili ed acquistarne un altro, convenendo che la vendita fosse condizione per l’acquisto e sottolineando che la trattativa con il Sig. Neri era fallita. Chiedeva, perciò, che la domanda venisse rigettata.

Con sentenza n. 160/2010 del 26.1.2010 il Tribunale di Vicenza, rilevato che le prove assunte avevano consentito di accertare che l’Agenzia Immobiliare XXX aveva svolto attività utile alla conclusione dell’affare, che non vi era prova di quanto affermato dal Sig. Bianchi a proposito del rapporto tra vendita di immobili propri ed acquisto, che essendo stata interrotta l’attività di Agenzia Immobiliare XXX prima della conclusione dell’affare la provvigione doveva essere fissata nella misura del 1,50% del valore dell’immobile, pari a lire 925.000.000, condannava il Sig. Bianchi al pagamento della somma di euro 7.165,83 e delle spese di lite.

Con atto di citazione 11.5.2011 il Sig. Bianchi impugnava la decisione, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati. Lamentava che il Tribunale avesse erroneamente affermato il diritto alla provvigione a favore del convenuto nonostante non fosse mai stato concluso l’affare, ovvero posto in essere un accordo vincolante per effetto dell’intervento di mediazione.

L’attività dell’ Agenzia Immobiliare XXX era stata interrotta.

Ritualmente citata si costituiva l’Agenzia Immobiliare XXX contestando le affermazioni attoree e chiedendo la conferma della decisione.

La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all’udienza del 11.7.2016.

Motivi della decisione.

Quanto all’eccezione preliminare sollevata da Agenzia Immobiliare XXX secondo cui l’atto introduttivo del giudizio avanti la Corte non conterrebbe l’avvertimento di cui all’art. 38 c.p.c., con conseguente violazione del disposto di cui agli artt. 342 e 163 c.p.c., la stessa è infondata, posto che l’atto è completo e contiene l’avviso essenziale relativo ai termini per proporre appello incidentale ed alle decadenze relative.

Ciò senza contare che tale violazione, sanata dalla costituzione del convenuto, determina solo la necessità di fissare altra udienza in presenza di espressa richiesta della parte interessata (cfr. Cass. 7.3.2002 n. 3335).

Nel merito, l’appello non è fondato.

Invero, le deposizioni testimoniali acquisite confermano la ricostruzione della vicenda come fatta dal Tribunale, alla cui motivazione la Corte ritiene di potere completamente aderire. Giova solo ricordare che appare ben difficile ritenere che l’affare concluso da Sig. Bianchi sia altro rispetto a quello che gli era stato proposto dall’Agenzia Immobiliare XXX solo perché il prezzo finale risultò essere diverso ed inferiore da quello inizialmente richiesto dal venditore (lire 950.000.000 anzichè lire 1.200.000.000, cfr. deposizione Sig. Neri), ove si consideri da un lato che questo è (solo) quanto le parti del contratto hanno detto di avere pagato e ricevuto e, dall’altro, che il contratto veniva concluso sei mesi dopo la rottura delle trattative e dopo che Sig. Bianchi aveva visto l’immobile e ponderato l’acquisto (cfr. la deposizione del teste Sig. Verdi, assunto all’udienza del 4.4.2005, che ricordava le diverse visite all’immobile ed il fatto che il Sig. Bianchi originariamente nemmeno sapeva che il bene era stato messo in vendita, quella del venditore Sig. Neri, assunto alla stessa udienza, quella, infine, del teste Sig. Rossi, mediatore che portò l’affare a conclusione, il quale confermava la mediazione svolta dall’Agenzia Immobiliare XXX).

Orbene il fatto che Sig. Neri abbia dichiarato che il Sig. Bianchi non gli aveva fatto alcuna offerta è un dato irrilevante, posto che se vi è mediazione l’offerta usualmente viene trasmessa dal mediatore, cosa nel caso non avvenuta per la rottura delle trattative e l’eccezione di incapacità del teste Diego Zanella non pare sostenibile, poiché al più potrà essere contestata la sua attendibilità. Cosa peraltro impossibile, visto che la sua deposizione è perfettamente in linea con tutte le altre.

In conclusione, perciò, come correttamente riconosciuto dal Tribunale, va riconfermato il principio espresso più volte dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui (sentenza 24.1.2007 n. 1507) il diritto del mediatore alla provvigione deve essere riconosciuto anche quando l’attività da lui svolta in concreto non sia qualificabile quale fattore esclusivo e determinante della conclusione dell’affare, risultando sufficiente invece che, rispetto al negozio concluso dalle parti, l’attività di intermediazione assuma il carattere indefettibile della completezza e non venga per contro in rilievo, una volta stipulato il negozio medesimo, la contestazione dell’esistenza di originari ripensamenti di una delle parti del rapporto di mediazione, da ritenersi inidonei ad incidere sull’efficacia causale, esclusiva o concorrente dell’opera del mediatore, ovvero dell’eventuale successivo intervento di altro intermediario nel corso delle trattative.

Manca una prova, in altri termini, che consenta di affermare che il “ripensamento” di Sig. Bianchi, il quale interrompeva le trattative per una questione di prezzo, sia stata nel concreto della vicenda causa di interruzione dell’efficienza causale dell’attività di mediazione originariamente intrapresa e svolta da Agenzia Immobiliare XXX, ove si considerino tutte le altre circostante riportate, in particolare la rapidità della conclusione dell’affare rispetto all’interruzione delle trattative ed il repentino abbassamento del prezzo della vendita avvenuto in pochissimi mesi e senza una ragione afferrabile.

Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte d’Appello di Venezia, Sezione III^ civile, definitivamente pronunciando nella causa come indicata in epigrafe così provvede: -rigetta l’appello e per l’effetto conferma la sentenza 26.1.2010 Tribunale di Vicenza;

– condanna Sig. Bianchi al pagamento delle spese del grado liquidate in complessivi euro 4.200 di cui euro 120 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Venezia, lì 7 novembre 2016