Corte di Cassazione
Ordinanza 1 giugno 2018, n. 14081.
(…Omissis…)
RILEVATO
che, con sentenza resa in data 23/3/2017, la Corte d’appello di Brescia, in accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS) e in parziale riforma della sentenza d’appello, per quel che ancora rileva in questa sede, ha dichiarato inefficaci, nei confronti del (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 2901 c.c., gli atti con i quali (OMISSIS) (debitore del (OMISSIS)) aveva ceduto a (OMISSIS) e a (OMISSIS) taluni beni immobili;
che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, rilevato il carattere incontestato della circostanza secondo cui il (OMISSIS) fosse creditore del (OMISSIS) sin dall’anno 2003, ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti soggettivi e oggettivi per l’accoglimento dell’azione revocatoria proposta dal (OMISSIS) in relazione ai contratti impugnati, pur risalendo questi ultimi al doveroso adempimento degli obblighi assunti dal (OMISSIS) con la precedente stipulazione, con (OMISSIS) e (OMISSIS), di un contratto preliminare di compravendita (nella specie, stipulato nel gennaio del 2004);
che avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
che (OMISSIS) resiste con controricorso;
che (OMISSIS) non ha svolto difese in questa sede;
che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis, (OMISSIS) e (OMISSIS), da un lato, e (OMISSIS), dall’altro, hanno presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 2901 c.c., nonche’ degli articoli 2932 e 2697 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente omesso di considerare che il contratto con il quale il (OMISSIS) aveva trasferito i propri immobili era stato stipulato in esecuzione di un precedente contratto preliminare di compravendita del gennaio del 2004, unicamente rispetto al quale era necessario provvedere alla verifica dei requisiti soggettivi, in capo alle promissarie acquirenti, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria spiegata dall’originario attore;
che, con il secondo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli articoli 2901, 2932 e 2697 c.c., per avere la corte territoriale affermato la sussistenza, in capo alle promissarie acquirenti, dei requisiti soggettivi idonei ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria, omettendo di tener conto della circostanza che queste ultime, al momento della stipulazione del contratto preliminare, erano obbligate in solido con il (OMISSIS) in relazione ai medesimi crediti azionati dall’attore in sede revocatoria, con la conseguente irragionevolezza della ridetta affermazione circa la sussistenza, in capo alle promissarie acquirenti, dei requisiti soggettivi idonei ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria;
che entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono manifestamente infondati, quando non inammissibili;
che, al riguardo, osserva il Collegio come, diversamente da quanto affermato dalle odierne ricorrenti, la corte territoriale, lungi dall’aver escluso la riferibilita’ dei requisiti soggettivi delle odierne ricorrenti, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria, all’originario contratto preliminare di compravendita (in ossequio a quanto riconosciuto da Sez. 3, Sentenza n. 17365 del 18/08/2011, Rv. 619120-01), si e’ unicamente limitata a esprimere il proprio dissenso rispetto all’affermazione (a torto o a ragione attribuita al primo giudice) circa l’irrevocabilita’, ex articolo 2901 c.c., dei contratti conclusi in esecuzione di un precedente contratto preliminare;
che, al di la’ dell’eventuale esattezza della riferibilita’ al primo giudice dell’affermazione in esame, la corte territoriale ha comunque inequivocabilmente attestato come i crediti azionati in sede revocatoria dal (OMISSIS) fossero incontestatamente sorti nell’anno 2003 e, pertanto, in epoca anteriore alla stessa stipulazione del contratto preliminare di compravendita del gennaio del 2004;
che, conseguentemente, l’indagine circa il ricorso dei presupposti oggettivi e soggettivi necessari per l’accoglimento dell’azione revocatoria avanzata dal (OMISSIS) doveva essere effettuata in relazione a tali specifiche ragioni creditorie e agli eventuali pregiudizi alle stesse arrecabili da tutti gli atti dispositivi del (OMISSIS) e delle relative controparti contrattuali;
che, con specifico riguardo a tale ultima indagine, la corte territoriale ha espressamente affermato come la consapevolezza delle terze acquirenti in ordine al pregiudizio patrimoniale arrecato dagli atti dispositivi compiuti dal (OMISSIS) dovesse ritenersi comprovata dalla circostanza della pluralita’ dei beni trasferiti e del rapporto di parentela esistente tra il disponente e le stesse terze acquirenti;
che tale argomentazione appare coerente al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa propria, al fine di assicurarne continuita’) secondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio e’ la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonche’, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore, e puo’ essere comprovata tramite presunzioni, il cui apprezzamento e’ devoluto al giudice di merito ed e’ incensurabile in sede di legittimita’ ove (come nella specie) sia congruamente motivato (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 27546 del 30/12/2014, Rv. 633992-01);
che, rispetto a tali affermazione del giudice a quo, le odierne censure delle ricorrenti – con specifico riguardo al carattere significativo della circostanza secondo cui le promissarie acquirenti erano, all’epoca della stipulazione del contratto preliminare, obbligate in solido in relazione ai medesimi crediti azionati in sede revocatoria del (OMISSIS) devono ritenersi prive di rilievo, trattandosi dell’allegazione di circostanze di fatto e di valutazioni di merito non legittimamente sottoponibili all’esame della Corte di cassazione in sede di legittimita’;
che, pertanto, sulla base delle considerazioni sin qui richiamate, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure avanzate dalle ricorrenti, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna delle ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 5.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.