Corte di Cassazione, Ordinanza 18 luglio 2018, n. 19113.

Corte di Cassazione, Ordinanza 18 luglio 2018, n. 19113.

(…Omissis…)

FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
il Fallimento n. 369/2011 di (OMISSIS) s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Pescara (OMISSIS) chiedendo la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione ed il risarcimento del danno per inidoneita’ dell’immobile all’uso in quanto privo di concessione edilizia e certificato di agibilita’. Il Tribunale adito accolse la domanda, dichiarando risolto il contratto e condannando il convenuto al pagamento della somma di Euro 59.267,38 oltre interessi. Avverso detta sentenza propose appello il (OMISSIS). Con sentenza di data 30 novembre 2016 la Corte d’appello di L’Aquila rigetto’ l’appello.
Osservo’ la corte territoriale, per quanto qui rileva, che non si era formato il giudicato sull’oggetto della domanda proposta dal Fallimento in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del (OMISSIS) posto che la sentenza n. 821/2011, indicata dall’appellante, non solo non era stata prodotta (vi era in atti solo il dispositivo sub doc. 4 del fascicolo dell’appellante), ma se era quella che si limitava a dichiarare improcedibile l’opposizione ed a dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo, essa non impediva la riproposizione della domanda riconvenzionale non coltivata, mentre oggetto del decreto ingiuntivo era solo il pagamento dei canoni.
Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 cod. civ. e articolo 647 cod. proc. civ., ai sensi dell’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che, a parte la presenza nel fascicolo della sentenza per esteso (sub doc. 15) prodotta innanzi al Tribunale, il giudicato sostanziale formatosi sul decreto ingiuntivo copriva sia il dedotto che il deducibile e che con l’opposizione risultata poi fuori termine il Fallimento aveva avuto la possibilita’ di far valere la risoluzione del contratto.
Il motivo e’ manifestamente fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il giudicato di accoglimento formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo recante intimazione di pagamento di canoni arretrati in relazione ad un rapporto di locazione, non si limita a fare stato, tra le stesse parti circa l’esistenza e validita’ del rapporto corrente fra le parti e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l’inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d’opposizione, quali quelli atti a prospettare l’insussistenza totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore a titolo di canoni insoluti, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte in ragione di maggiorazioni “contra legem” del canone (Cass. 11 giugno 1998, n. 5801; 24 luglio 2007, n. 16319; 26 giugno 2015, n. 13207; 11 luglio 2017, n. 17049).
Alla base dell’orientamento della giurisprudenza vi e’ la consapevolezza, analogamente a quanto affermato da Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243 con riferimento alla diversa ipotesi delle domande di impugnativa contrattuale, che quando oggetto del giudizio e’ un singolo effetto del rapporto giuridico complesso, quale la singola coppia pretesa-obbligo, il giudicato ha ad oggetto l’intero rapporto, e non il singolo effetto. L’accertamento dell’esistenza del singolo effetto, implicando la cognizione dell’intero rapporto complesso, presuppone quindi l’esistenza di tutti i fatti costitutivi e l’inesistenza di tutti i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, dedotti o deducibili.
Il decreto ingiuntivo non opposto e’ assimilabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso e’ oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione (Cass. 11 maggio 2010, n. 11360; 24 marzo 2006, n. 6628).
Il giudicato conseguente alla mancata tempestiva opposizione avverso un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento dei canoni del rapporto di locazione copre quindi anche il fatto impeditivo rappresentato sia dall’inadempimento del locatore quale causa di risoluzione del contratto che dal relativo controcredito risarcitorio del conduttore.
E’ appena il caso di aggiungere che e’ questione diversa quella posta dalla parte intimata con la memoria, la quale attiene all’opponibilita’ del decreto ingiuntivo al fallimento e non all’efficacia di giudicato in quanto tale del decreto ingiuntivo non opposto.
Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito. La domanda deve essere rigettata stante l’accertamento contenuto nel giudicato relativo al decreto ingiuntivo non opposto in relazione alla validita’ ed efficacia del rapporto e all’inesistenza di fatti impeditivi del credito di cui all’ingiunzione di pagamento.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Seguono la soccombenza anche le spese del doppio grado di merito, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda proposta dal Fallimento n. 369/2011 di (OMISSIS) s.r.l..
Condanna il Fallimento n. 369/2011 di (OMISSIS) s.r.l. al pagamento, in favore di (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, nonche’ delle spese del giudizio sia di primo grado, che liquida in complessivi Euro 7.795,00, che di appello, che liquida in complessivi Euro 13.635,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge sia per il primo grado che per l’appello.