Corte di Cassazione sezione III civile, sentenza 4 aprile 2017 n. 8682

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 4 aprile 2017, n. 8682

(…omissis…)

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) S.p.A. (oggi divenuta (OMISSIS) S.r.l.) ha pignorato (in due distinte procedure esecutive, successivamente riunite, nelle quali e’ intervenuta anche la (OMISSIS) S.C.p.A.) i diritti vantati da (OMISSIS) S.r.l. nei confronti di (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, in virtu’ della sentenza n. 97/1998 della Corte di Appello di Trieste, con riguardo ad alcuni titoli obbligazionari emessi dalla (OMISSIS) S.p.A., citando quali terzi pignorati, oltre alla (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, la stessa societa’ emittente nonche’ il custode giudiziario dei titoli (e delle somme riscosse in occasione della scadenza di alcune cedole degli stessi), (OMISSIS).

Sorta contestazione in ordine alle dichiarazioni di quantita’, e’ stato promosso il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.

Il Tribunale di Udine ha dichiarato la (OMISSIS) S.r.l. creditrice della (OMISSIS) S.p.A. per l’importo di Euro 852.153,88, oltre accessori, dedotti eventuali acconti gia’ versati, in virtu’ dei titoli obbligazionari detenuti dal custode (OMISSIS), statuendo l’obbligo di quest’ultimo di consegnare i suddetti titoli alla creditrice, unitamente alla somma di Euro 503.672,35 (detratte le spese di custodia liquidate dal giudice).

La Corte di Appello di Trieste ha integralmente confermato la decisione di primo grado.

Ricorre (OMISSIS) S.r.l., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso (OMISSIS) S.r.l..

Non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede gli altri intimati.

La controricorrente (OMISSIS) S.r.l. ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 549 cod. proc. civ. previgente (articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3)”.

Con il secondo motivo si denunzia “Nullita’ della sentenza impugnata ai sensi dell’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4 per omissione di pronuncia (articolo 112 cod. proc. civ.). Motivazione apparente”.

Con il terzo motivo si denunzia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5)”.

I tre motivi di ricorso sono connessi, in quanto costituiscono distinte articolazioni delle medesime censure, e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati, per quanto di ragione.

Con la sentenza impugnata, che ha definito un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo promosso ai sensi dell’articolo 548 c.p.c. dalla creditrice procedente (OMISSIS) S.r.l., e’ stato dichiarato inammissibile e comunque infondato il gravame di quest’ultima avverso la sentenza del Tribunale di Udine che aveva accertato i diritti della debitrice esecutata (OMISSIS) S.r.l., solo nei confronti di alcuni dei terzi pignorati ( (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS)), con riguardo ad alcuni titoli obbligazionari emessi dalla (OMISSIS) S.p.A., ma non il credito della stessa debitrice nei confronti dell’altro terzo pignorato, (OMISSIS) S.r.l., per il prezzo derivante dal contratto di vendita dei titoli obbligazionari in questione in favore di (OMISSIS) S.r.l., contratto costituito ai sensi dell’articolo 2932 c.c. in base alla sentenza n. 97/1998 della Corte di Appello di Trieste.

Secondo i giudici di secondo grado, infatti, da tale sentenza non deriverebbe alcun credito espropria bile di (OMISSIS) S.r.l. nei confronti di (OMISSIS) S.r.l., in quanto il credito per il prezzo dei titoli trasferiti sarebbe sorto solo laddove l’acquirente (OMISSIS) S.r.l. avesse esercitato la sua facolta’ di acquistarli (e quindi di pagare il relativo prezzo), facolta’ che pero’ quest’ultima non risultava affatto avere esercitato e che del resto (OMISSIS) S.r.l. non avrebbe potuto ottenere coattivamente che fosse esercitata.

Orbene, emerge chiaramente dagli atti che la sentenza n. 97/1998 della Corte di Appello di Trieste, nel costituire gli effetti del contratto di vendita non concluso dalle parti ai sensi dell’articolo 2932 c.c., ha trasferito da (OMISSIS) S.r.l. a (OMISSIS) S.r.l. la proprieta’ dei titoli obbligazionari emessi da (OMISSIS) S.p.A., subordinatamente al pagamento del prezzo.

Tale sentenza produce gli effetti del contratto di vendita non stipulato dalle parti, e (OMISSIS) S.r.l. ha proceduto al pignoramento di tutti i diritti spettanti a (OMISSIS) S.r.l. in base a tale contratto di vendita.

Di conseguenza, la sentenza impugnata risulta basata su due erronei presupposti in diritto:

  1. a) il primo erroneo presupposto e’ quello secondo il quale dalla sentenza pronunziata ai sensi dell’articolo 2932 c.c. che trasferisce la proprieta’ di un bene (oggetto di contratto preliminare di vendita) in favore del promissario acquirente subordinatamente al pagamento del prezzo in favore del promittente venditore, il credito per il prezzo del promittente venditore nascerebbe solo in caso di esercizio della facolta’ di acquistare da parte del promissario acquirente; al contrario, esso sorge immediatamente con la sentenza costitutiva che produce gli effetti del contratto di vendita, mentre e’ solo l’effetto traslativo della proprieta’ che e’ differito e subordinato al pagamento del prezzo; in base alla sentenza che costituisce gli effetti del contratto di vendita non concluso dalle parti, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., sia il promittente venditore che il promissario acquirente possono in realta’ pretendere l’esecuzione del contratto di vendita (l’acquirente puo’ ottenere la consegna della cosa, mentre il venditore il pagamento del prezzo, ciascuno offrendo la relativa controprestazione); in particolare, il credito del venditore per il prezzo non puo’ in alcun modo dirsi condizionato sospensivamente all’esercizio da parte dell’acquirente della facolta’ di acquistare il bene, e di pagare dunque il prezzo stesso;
  2. b) il secondo erroneo presupposto e’ quello secondo cui non sarebbe espropriabile un credito condizionato; anche a voler ammettere che il credito per il prezzo di (OMISSIS) S.r.l. fosse sottoposto a condizione, o si trovasse comunque in una situazione analoga a quella di un credito sottoposto a condizione, non per questo non sarebbe stato espropriabile, secondo l’indirizzo costante di questa Corte, che ammette l’assoggettabilita’ a pignoramento dei crediti non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilita’ ad un rapporto giuridico identificato e gia’ esistente (cfr. ad es. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6206 del 28/06/1994, Rv. 487241 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5235 del 15/03/2004, Rv. 571141 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19967 del 14/10/2005, Rv. 584712 – 01; Sez. L, Sentenza n. 19501 del 10/09/2009, Rv. 610293 – 01).

Le ragioni per cui la corte di appello ha dichiarato inammissibile e comunque rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) S.r.l. sono da ritenersi dunque certamente errate.

Il ricorso di quest’ultima e’ invece fondato, quanto meno nella parte in cui essa lamenta che non sia stato accertato, perche’ erroneamente ritenuto non espropriabile, il credito di (OMISSIS) S.r.l. nei confronti di (OMISSIS) S.r.l. per il prezzo della vendita costituita in base alla sentenza n. 97/1998 pronunziata dalla Corte di Appello di Trieste ai sensi dell’articolo 2932 c.c..

Il principio di diritto che la corte di appello avrebbe dovuto applicare e’ il seguente:

“poiche’ in base alla sentenza costitutiva che produce gli effetti del contratto di vendita ai sensi dell’articolo 2932 c.c. sorge immediatamente il credito per il prezzo del venditore – che non puo’ dirsi condizionato sospensivamente all’esercizio da parte del compratore della facolta’ di acquistare i beni oggetto del contratto – e poiche’ sono comunque espropriabili anche i crediti condizionati e quelli meramente eventuali, purche’ riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e gia’ esistente, il creditore del venditore puo’ procedere al pignoramento del credito per il prezzo a quest’ultimo spettante in base al contratto di vendita costituito per sentenza ai sensi dell’articolo 2932 c.c. e, in alternativa (anche nelle forme del pignoramento presso terzi, laddove si tratti di beni detenuti da un terzo o di crediti), dei diritti del venditore stesso sui beni oggetto della vendita, per l’ipotesi dell’eventuale risoluzione dello stesso, in caso di mancato pagamento del prezzo da parte del compratore”.

In base al suddetto principio, i giudici del merito avrebbero potuto e dovuto accertare, ai sensi dell’articolo 549 c.p.c., non solo, come hanno fatto, l’obbligo del custode di restituire i titoli (e le somme incassate dalle cedole) a (OMISSIS) S.r.l., nonche’ (secondo l’impostazione non censurata del tribunale) il credito di quest’ultima al pagamento delle obbligazioni portate dai titoli nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. – obblighi peraltro solo eventuali, in quanto dipendenti dalla risoluzione del contratto di vendita, ovvero sotto altro aspetto provvisori, in quanto destinati a venir meno con il pagamento del prezzo da parte dell’acquirente (OMISSIS) S.r.l., ed a stabilizzarsi esclusivamente in caso di risoluzione della vendita – ma anche (ed anzi in primo luogo) la sussistenza del credito (attuale) di (OMISSIS) S.r.l. al pagamento del prezzo dei titoli da parte di (OMISSIS) S.r.l. (e/o dei suoi aventi causa).

Con la precisazione che i suddetti diritti (quelli sui titoli e quello al prezzo della loro vendita) sono effettivamente tra loro alternativi. Tale alternativita’ si specifica nel senso che i diritti aventi ad oggetto i titoli (diritto alla consegna, nei confronti del custode, e diritto al pagamento delle obbligazioni, nei confronti dell’emittente) sono solo eventuali (ovvero provvisori, come sopra specificato), realizzandosi (ovvero definitivamente stabilizzandosi) solo in ipotesi di risoluzione del contratto di vendita conseguente al mancato pagamento del prezzo da parte di (OMISSIS) S.r.l. (e prevalendo invece, in mancanza di tale risoluzione, i diritti da quest’ultima acquistati con atto di data certa anteriore al pignoramento da (OMISSIS) S.r.l. rispetto a quelli dei creditori di quest’ultima, in base all’espressa disposizione di cui all’articolo 2913 c.c., n. 4).

Essendo questo il significato ed il senso dell’alternativita’ esistente tra i diritti pignorati da (OMISSIS) S.r.l. in danno di (OMISSIS) S.r.l., e’ inoltre evidente che l’accoglimento della domanda di accertamento di uno solo di essi non puo’ soddisfare l’interesse della creditrice procedente, che ha invece diritto di ottenere che siano entrambi accertati (ed eventualmente anche assegnati in suo favore), sebbene possa poi concretamente conseguire solo quello tra essi che effettivamente risultera’ dovuto alla debitrice.

L’eccezione di difetto di interesse all’impugnazione da parte di (OMISSIS) S.r.l., sollevata dalla controricorrente sull’assunto che sarebbe stata accolta la sua domanda avente ad oggetto l’accertamento di uno dei diritti pretesi in via alternativa, e’ dunque certamente infondata, non trattandosi di distinte domande proposte in via alternativa, ma di domanda di accertamento cumulativo di una pluralita’ di diritti la cui sussistenza e’ alternativa, in quanto la venuta ad esistenza di uno di essi esclude la sussistenza dell’altro.

In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, perche’ sia rivalutata in sede di rinvio la sussistenza del credito di (OMISSIS) S.r.l. per il prezzo della vendita nei confronti di (OMISSIS) S.r.l. (e per essa dei suoi eventuali aventi causa legittimati ad esercitare i diritti derivanti dalla sentenza n. 97/1998 della Corte di Appello di Trieste) alla luce dei principi sopra esposti.

  1. Il ricorso e’ accolto, nei sensi di cui in motivazione.

La sentenza impugnata e’ cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’