Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 8 aprile 2019, n. 9764.
Omissis
FATTI DI CAUSA
- Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con decreto del 18 gennaio 2016 affidava la minore (OMISSIS) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, stabilendo che il padre potesse vederla e tenerla con se’, salvo diverso accordo con la genitrice, a fine settimana alterni, ossia ogni quindici giorni, stabilendo altresi’ a carico del padre un assegno di mantenimento di Euro 600,00.
La Corte di appello di Messina, adita in sede di reclamo ex articolo 739 c.p.c., riduceva l’assegno mensile ad Euro 450,00, confermando nel resto le modalita’ di visita del padre e “rigettando tutte le altre richieste formulate dalle parti”. - Ricorre in cassazione avverso il decreto emesso dalla Corte di appello, (OMISSIS), articolando quattro motivi di annullamento.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE - Il primo ed il secondo motivo di ricorso si prestano a trattazione congiunta perche’ entrambi sono diretti a censurare l’impugnato provvedimento per violazione di legge, anche processuale, in relazione all’articolo 337 ter c.c., e articolo 132 c.p.c., ed agli articoli 2, 3, 29 e 30 Cost., per assunta lesione del diritto alla bigenitorialita’.
Il ricorrente si duole che il provvedimento impugnato non preveda tempi di permanenza infrasettimanali della figlia presso il padre e quindi di frequentazione con la minore in misura tendenzialmente paritetica rispetto a quelli di permanenza presso il genitore collocatario, si’ da consentire, nella stabilita congrua assiduita’ dei rapporti, anche, l’esercizio della comune responsabilita’ genitoriale.
La tenera eta’ della figlia, nata il (OMISSIS), non sarebbe stata di ostacolo all’incremento del tempo di frequentazione tra padre e figlia, avendo da tempo la giurisprudenza riconosciuto il rilievo assunto da una piu’ assidua e consistente disciplina del tempo di permanenza del figlio presso il padre, la’ dove essa intervenga in caso di tenera eta’ del minore e tanto nella finalita’ assolta di consentire l’instaurarsi di un solido legame tra padre e figlio.
La Corte di merito avrebbe omesso ogni indicazione di elementi espressivi della inidoneita’ genitoriale del ricorrente tali da giustificare i disciplinati ristretti tempi di visita.
I motivi sono fondati nei termini di seguito precisati.
Questa Corte di legittimita’ ha piu’ volte affermato che, nell’interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialita’, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione (ex multis: Cass. 23/09/2015 n. 18817; Cass. 22/05/2014 n. 11412).
La lettura riservata dalla giurisprudenza di legittimita’ al superiore interesse della prole, atteso il preminente diritto del minore ad una crescita sana ed equilibrata, si e’ spinta a ritenere giustificata l’adozione, in un contesto di affidamento, di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di liberta’ dei genitori, nell’apprezzato loro carattere recessivo rispetto all’interesse preminente del minore (Cass. 24/05/2018 n. 12954; Cass. 04/11/2013 n. 24683).
L’orientamento e’ confortato nelle sue affermazioni di principio dalla giurisprudenza di fonte convenzionale la’ dove la Corte Edu, chiamata a pronunciare sul rispetto della vita familiare di cui all’articolo 8 della CEDU, pur riconoscendo all’autorita’ giudiziaria ampia liberta’ in materia di diritto di affidamento, evidenzia la necessita’ di un piu’ rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, tali intendendo quelle apportate dalle autorita’ al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita famigliare.
Le “restrizioni supplementari” comportano, invero, il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera eta’ e uno dei genitori o entrambi, pregiudicando il preminente interesse del minore (Corte EDU, 09/02/2017, Solarino c. Italia).
La Corte di Strasburgo chiama le autorita’ nazionali – nella materia in questione – ad adottare tutte le misure che era ragionevolmente possibile attendersi da loro per mantenere i legami tra il genitore e i suoi figli (Corte EDU, 17/11/2015, Bondavalli c. Italia; Corte EDU, 23/02/2017, D’Alconzo c. Italia), nella premessa che “per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita famigliare (Kutzner c. Germania, n. 46544/99, 5 58, CEDU 2002) e che delle misure interne che lo impediscano costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall’articolo 8 della Convenzione (K. e T. c. Finlandia (GC), n. 25702/94, 5 151, CEDU 2001 VII)” (par. 55 Corte EDU, 23/02/2017).
Con l’ulteriore precisazione che in un quadro di osservanza e rispetto della frequentazione tra genitore e figlio, gli obblighi positivi da adottarsi dalle autorita’ degli Stati nazionali, per garantire effettivita’ della vita privata o familiare nei termini di cui all’articolo 8 della Convenzione Edu, non si limitano al controllo che il bambino possa incontrare il proprio genitore o avere contatti con lui, ma includono l’insieme delle misure preparatorie che, non automatiche e stereotipate, permettono di raggiungere questo risultato, nella preliminare esigenza che le misure deputate a riavvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perche’ il trascorrere del tempo puo’ avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (Corte EDU 29/01/2013, Lombardo c/ Italia).
Nel caso di specie, la Corte di appello, dopo avere ritenuto che la minore “abbisogna di mantenere e semmai intensificare i rapporti con il padre, ma cio’ in maniera del tutto graduale”, ha, poi, con motivazione praticamente assente, dato acritica conferma ai provvedimenti, emessi dal giudice di primo grado di cui ha apprezzato equilibrio e conformita’ agli interessi del minore, senza tenere in alcun conto le critiche mosse dal padre con l’atto di impugnazione.
Rileva questo Collegio, tenendo conto anche della conflittualita’ tra i genitori, che non lasciava presagire possibilita’ di soluzioni diverse concordate, che manca del tutto per il segnalato passaggio una specifica motivazione in ordine alle eventuali ragioni che hanno indotto la Corte di merito ad escludere una frequentazione infrasettimanale con il padre nella inosservanza del principio della bigenitorialita’ segnato, nei suoi pieni contenuti, dalla interlocuzione tra giudici nazionali e della Corte di Strasburgo.
E’ invero nulla, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la decisione di appello motivata “per relationem” a quella di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame e che non lasci in evidenza, nella combinata lettura di entrambe le sentenze, un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass. 05/11/2018 n. 28139; Cass. 21/09/2017 n. 22022). - Si lasciano apprezzare come fondati anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso con cui si fa valere la violazione dell’articolo 132 c.p.c., e l’omesso esame ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di un fatto decisivo per la controversia.
Vero e’ infatti che la Corte di appello omette del tutto di prendere in esame quale fatto decisivo per la controversia la condotta ostracistica della madre, posta a fondamento del ricorso ex articolo 709 ter c.p.c., su cui non impegna parola alcuna, affidandosi invece all’adozione della formula, generica, di rigetto di “tutte le richieste formulate dalle parti”.
E tanto, pur trattandosi di una condotta gravemente lesiva del diritto del minore alla bigenitorialita’, garanzia di stabile consuetudine di vita e di ferme relazioni affettive con entrambi.
I giudici di appello anche in questo caso non evidenziano le ragioni di indegnita’ o di incapacita’ del padre di prendersi cura della figlia, mancando nel contempo di apprezzare, avuto riguardo alla posizione del genitore collocatario, che tra i requisiti di idoneita’ genitoriale rileva anche la capacita’ di preservare la continuita’ delle relazioni parentali con l’altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialita’ e alla crescita equilibrata e sana. - Il ricorso va pertanto accolto con rinvio alla Corte di appello di Messina che in altra composizione provvedera’ ad attenersi agli indicati principi, liquidando altresi’ le spese per il giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Messina, sezione per i minorenni, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
Dispone che ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.