Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 23 gennaio 2020, n. 1448.
(…Omissis…)
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 16/1/2018, la Corte di Appello di Messina ha confermato la decisione con cui il Tribunale di quella Citta’ aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi (OMISSIS) ed (OMISSIS), con addebito al marito e rigetto la domanda di addebito a carico della moglie, ha confermato, inoltre, la spettanza e l’ammontare dell’assegno in favore della stessa e l’ammontare dell’assegno di mantenimento in favore delle figlie (OMISSIS) e (OMISSIS).
Avverso la succitata sentenza, che ha condannato il (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali, lo stesso propone ricorso per cassazione, con cinque motivi, successivamente illustrati da memoria, ai quali (OMISSIS) resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Coi primi due motivi, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 143 e 151 c.c., degli articoli 113 e 116 c.p.c., nonche’ “motivazione per relationem” addebitando alla sentenza, rispettivamente, di non aver riconosciuto l’addebito della separazione a carico della moglie e di averlo riconosciuto a suo carico.
1.2. I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono in parte infondati ed in parte inammissibili.
1.3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al quale lo stesso ricorrente fa riferimento, la sentenza di appello motivata per relationem a quella di primo grado va considerata nulla, quando essa si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, e cioe’ quando la laconicita’ della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass. n. 20883 del 2019; n. 22022 del 2017; n. 20648 del 2015; n. 2268 del 2006). Il caso non ricorre nella specie, in quanto la Corte messinese non si e’ limitata a condividere la valutazione del Tribunale, ma ha specificamente argomentato che la prosecuzione della convivenza era ascrivibile alla condotta del marito e non anche a quella della moglie, evidenziando che l’allontanamento dal domicilio coniugale, da lui posto in essere, non era giustificato dall’esigenza di accudire la madre, ne’ da precedenti motivi di incompatibilita’, e ritenendo insussistenti violazioni dei doveri coniugali da parte della moglie, e del pari insussistente la prova del nesso etiologico tra la frattura del rapporto matrimoniale e la depressione della stessa.
1.4. Se la violazione dell’articolo 113 c.p.c. che pone al giudice l’obbligo di decidere secondo diritto non e’ ulteriormente sviluppata, le censure riferite alla violazione dell’articolo 116 c.p.c. sono all’evidenza volte al riesame del materiale probatorio (incidenza dell’asserita ipocondria, depressione e smisurata gelosia della moglie nel menage familiare, e, per converso, necessita’ di trasferimento del marito nella casa della madre malata, assenza di prova circa il nesso etiologico tra tale condotta e l’intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza).
1.5. Le doglianze invocano cioe’ un’indagine di merito, com’e’ evidente laddove, pure in seno alla memoria, si imputa ai giudici d’appello per un verso di non aver considerato alcuni elementi e si contesta, per l’altro, l’esistenza della prova, indagini che, com’e’ noto, attengono al giudizio di fatto, dovendo aggiungersi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18892 del 2016 e massime ivi richiamate), la deduzione in sede di ricorso per cassazione della violazione dell’articolo 116 c.p.c. – a mente del quale cui il giudice deve valutare le prove secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti – e’ concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, cosi’ falsamente applicando e, quindi, violando, la norma in discorso. - Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 156 c.c.; degli articoli 113 e 116 c.p.c., motivazione per relationem e l’omesso esame di un fatto decisivo (contratto di locazione registrato e relative ricevute), in relazione al capo con cui e’ stato riconosciuto l’assegno in favore della moglie.
2.1. Anche questo motivo va disatteso per i principi sopra espressi ai par. 1.3 e 1.4 e tenuto, in ispecie, conto che nel confermare la spettanza dell’assegno, e nell’individuarne correttamente i presupposti non gia’ nella mancanza, in astratto, di redditi adeguati come sembra ipotizzare il ricorrente, ma in funzione del tendenziale mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, la Corte ha, comunque, affermato sussistere un’indubbia disparita’ economica tra i coniugi ed ha modulato l’assegno (in Euro 100,00), in considerazione del godimento della casa familiare da parte della donna, elemento a torto ritenuto non considerato.
2.2. La circostanza relativa al pagamento di un canone di locazione in favore della sorella che, come sostiene il ricorrente, modificherebbe a suo svantaggio la situazione reddituale non appare infine decisiva, tenuto conto che il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti puo’ esser utilmente dedotto laddove abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori (in tesi il contratto di locazione e le ricevute) non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie la differenza di reddito tra le parti), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 27415 del 2018). - Col quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 337-ter c.c., degli articoli 113 e 116 c.p.c., in riferimento al contributo in favore delle figlie pari ad Euro 650,00, oltre a spese straordinarie In particolare, afferma il ricorrente, la figlia (OMISSIS) ha raggiunto l’indipendenza economica ed e’ andata a vivere a (OMISSIS).
3.1. Il motivo e’ in parte infondato ed in parte inammissibile, dovendo darsi seguito al principio affermato da questa Corte secondo cui “l’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore eta’ da parte di quest’ultimo, ma perdura finche’ il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica; il raggiungimento di detta indipendenza economica non e’ dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio (nella specie, di Euro 800 mensili) correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneita’, sia per la modestia dell’introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessita’, anche scientifiche, del beneficiario” (Cass. n. 2171 del 2012). Le questioni relative al trasferimento della figlia ed alla vendita di un immobile attingono a fatti sopravvenuti, non deducibili in questa sede. - Il quinto motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 91 c.p.c. in riferimento alla statuizione sulle spese e’ infondato: il ricorrente e’ risultato infatti soccombente in merito alle domande di addebito e di assegno, conclusione che non resta modifica dall’asserito comportamento reticente della moglie.
- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che si liquidano in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per spese. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.