Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 22 giugno 2020, n. 12056.

(…omissis…)

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Potenza con decisione in data in data 30-11-2017, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Matera in data 20 ottobre 2016 in sede di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (OMISSIS) e (OMISSIS) e respinto la domanda di (OMISSIS) di assegno divorzile ed attribuzione di una quota di trattamento di fine rapporto. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione (OMISSIS) affidato ad un motivo e memoria. (OMISSIS) resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, la ricorrente (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 in quanto il giudice territoriale ha omesso la pronuncia sulla domanda avente ad oggetto la quota di trattamento di fine rapporto erogata in favore dell’ex coniuge (OMISSIS). Sul punto la Corte di Appello non si era pronunciata ritenendo mancante uno specifico motivo di appello che secondo la ricorrente era stato invece, sebbene implicitamente, proposto.
Infatti la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza di primo grado in ordine al mancato riconoscimento dell’assegno divorzile e nulla ha disposto in ordine all’attribuzione di una quota di trattamento di fine rapporto mentre dalla lettura dell’atto di appello risulta che la (OMISSIS) aveva impugnato sul punto la sentenza del Tribunale.
Il ricorso e’ infondato e deve essere respinto.
Occorre considerare che la ricorrente, non essendo titolare di assegno divorzile, non aveva diritto alla quota del TFR e pertanto la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Potenza, che pur ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello, non avrebbe alcuna utilita’ per la ricorrente che giammai potrebbe ricevere la quota del TFR dell’ex marito.
A tal riguardo questa Corte con Sez. 5 -, Sentenza n. del 28/06/2017 in analoga fattispecie riguardante l’omessa pronuncia su un motivo di appello ha statuito che: “Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’articolo 111 Cost., comma 2, nonche’ di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale articolo 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte puo’ omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilita’ di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto. ”
La pronuncia impugnata merita quindi di essere confermata.
Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese della ricorrente. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente della L. n. 74 del 1987, ex articolo 19 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 10, non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115m, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore del controricorrente che si liquidano in Euro 2.100,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.