Cassazione civile, sentenza 26 agosto 2016, n. 17360

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 26 agosto 2016, n. 17360

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 3 luglio 2013, ha rigettato il reclamo proposto dalla Alfa srl avverso la sentenza del medesimo tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento, su istanza di C.B. , D.R. e G.E. , già dipendenti della società, e della Beta srl.
La reclamante aveva invocato la retrodatazione del termine annuale per la dichiarazione di fallimento, di cui all’art. 10 legge fall., deducendo che aveva cessato l’attività d’impresa sin da settembre 2010, nonostante la persistente iscrizione del registro delle imprese, e che i creditori istanti ne erano a conoscenza; aveva dedotto anche il difetto di legittimazione dei creditori istanti e l’insussistenza dei presupposti oggettivi del fallimento. La Corte ha ritenuto non rilevante la cessazione dell’attività d’impresa finché non sia resa conoscibile e formalmente opponibile ai terzi mediante la cancellazione della società dal registro delle imprese, non essendo al debitore consentito di dimostrare una cessazione di fatto dell’attività in contrasto con le risultanze del registro; ha ritenuto infondate le altre ragioni del reclamo: i crediti degli ex dipendenti erano rappresentati in un decreto ingiuntivo definitivo, il credito della Beta srl era incontestato e la debitrice non aveva dimostrato il mancato raggiungimento delle soglie di fallibilità.
Avverso questa sentenza la Alfa srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; il Fallimento e i creditori istanti non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10 legge fall., interpretato in modo contrario agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. e 6 e 8 Cedu, per avere escluso la decorrenza del termine annuale per la dichiarazione di fallimento dalla data di effettiva cessazione dell’attività d’impresa, dovendosi, a suo avviso, consentire al debitore di provare la cessazione in epoca antecedente alla cancellazione dal registro delle imprese, quando, come nella specie, i creditori ne siano a conoscenza, ai quali altrimenti sarebbe concesso di avvantaggiarsi della formale iscrizione nel registro delle imprese, al fine di ottenere un indebito allungamento del termine annuale; si deduce la disparità di trattamento rispetto ai creditori e al P.M., ai quali soltanto è attribuita la possibilità di dimostrare la prosecuzione dell’attività malgrado la cancellazione dal registro delle imprese; di conseguenza, è eccepita la illegittimità costituzionale dell’art. 10 cit., se interpretato in modo da non consentire la decorrenza del termine annuale dalla data di effettiva cessazione dell’attività d’impresa nei confronti dei creditori istanti che ne siano a conoscenza. Il motivo è infondato.
Il termine di un anno, entro il quale l’imprenditore che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito, ai sensi dell’art. 10 l.fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l’imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell’effettiva cessazione dell’attività, perché solo dalla suddetta cancellazione la cessazione dell’attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la possibilità concessa ai creditori e al P.M. di dimostrare che l’attività è di fatto proseguita successivamente (v. Cass. nn. 8092 del 2016, 10113 del 2014, 8033 del 2012).
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, primo comma, legge fall., per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., è stata già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte, la quale ha riconosciuto che la norma realizza un ragionevole bilanciamento dei diritti in conflitto, quali, da un lato, quelli dei creditori e, dall’altro, quello generale, alla certezza dei rapporti giuridici; solo dal momento della cancellazione dal registro delle imprese – evento che è nella disponibilità dell’imprenditore – la cessazione dell’attività è formalmente portata a conoscenza dei terzi, la cui tutela sarebbe vanificata se all’imprenditore fosse consentito di dimostrare una diversa e anteriore data di cessazione dell’attività imprenditoriale rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese (v. Cass. n. 8932 del 2013).
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 legge fall. e 1175, 1375 e 2112 c.c., per avere negato il carattere abusivo della condotta dei creditori istanti C. , D. e G. , i quali avrebbero dovuto chiedere il pagamento dei loro crediti alla società cessionaria Irene, alla quale erano stati trasferiti l’azienda, l’avviamento e gli stessi dipendenti della Alfa srl.
Il motivo è infondato. La contestazione in esame è inidonea a fare escludere l’esistenza di crediti risultanti da decreti ingiuntivi non opposti, non essendo possibile porre in discussione titoli giudiziari definitivi. Inoltre, a norma dell’art. 2112 c.c., la debitrice cedente è obbligata solidalmente con la cessionaria verso i lavoratori dell’azienda ceduta, i quali, agendo nei confronti della prima, hanno esercitato un diritto, riconosciuto anche dall’art. 61 legge fall.
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 15, nono comma, legge fall., per avere erroneamente sommato al credito della Beta srl quelli derivanti dal comportamento abusivo dei creditori indicati nel precedente motivo, con la conseguenza che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati sarebbe complessivamente inferiore a Euro 30.000,00, nonché per non avere considerato che i debiti erariali e previdenziali non erano scaduti e che questi ultimi erano stati trasferiti alla società Irene.
Il motivo è infondato. L’affermazione dell’inesistenza di debiti superiori al limite di cui all’art. 15, ult. comma, legge fall., è inconsistente, se si considera che il calcolo dei 30.000,00 è operato senza considerare i crediti indicati e infondatamente contestati nel motivo precedente. L’ulteriore affermazione che non fossero debiti scaduti implica una generica contestazione di fatto, inammissibile in sede di legittimità.
Con il quarto motivo, in relazione alla denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge fall., la ricorrente lamenta che non le sarebbe stato consentito di dimostrare il mancato raggiungimento delle soglie di fallibilità mediante una c.t.u. contabile.
Il motivo è infondato. Premesso che l’onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità grava sull’imprenditore (v. Cass. n. 625 del 2016), in mancanza dei bilanci, la mancata ammissione della c.t.u. non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un potere discrezionale del giudice di merito che, nella fattispecie, l’ha considerata esplorativa e suppletiva dell’onere probatorio gravante sulla parte.
In conclusione, il ricorso è rigettato.
Non si deve provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.