Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 12 aprile 2016, n. 7168

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 12 aprile 2016, n. 7168

(…omissis…)

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 131/2011, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) e ha affidato il figlio minore (OMISSIS), nato il (OMISSIS), ad entrambi i genitori fissandone la residenza presso la madre cui ha affidato la casa coniugale. Ha posto a carico del (OMISSIS) un assegno mensile di 1.500 Euro destinato al mantenimento del figlio oltre al 50% delle sue spese straordinarie nonche’ un assegno divorzile di 800 Euro mensili. Ha compensato interamente le spese processuali e posto a carico delle parti in pari quota le spese della C.Testo Unico relativa alla persona del figlio minore.

2. La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 2459/13, ha accolto parzialmente il gravame di (OMISSIS) e rideterminato in 600 Euro l’assegno divorzile e in 1.000 Euro il contributo in favore del figlio mentre ha confermato per il resto la sentenza di primo grado. Ha compensato per meta’ le spese del giudizio di appello e posto la quota residua a carico dell’appellante.

3. Ricorre per cassazione (OMISSIS) affidandosi a due motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione di legge (articoli 99, 112, 115 e 116 c.p.c. e norme correlate; L. n. 898 del 1970, articoli 5 e 9, come modificati dalla L. n. 74 del 1987). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e all’articolo 111 Cost.; b) violazione e falsa applicazione di legge (articolo 92 c.p.c. e norme correlate).

4. Con il primo motivo il ricorrente deduce la contraddittorieta’ e la non conformita’ alle norme indicate della decisione in quanto, pur avendo rilevato la drastica modifica peggiorativa delle condizioni reddituali del ricorrente, la Corte di appello non ha provveduto conseguentemente nella rideterminazione degli assegni e in quanto, pur avendo dato atto che il figlio (OMISSIS), divenuto maggiorenne il 14 agosto 2013, ha ultimato una scuola per intagliatore di legno ed e’ quindi in grado di svolgere attivita’ presso qualche laboratorio artigiano, ha conservato l’assegno di mantenimento nella misura di 1.000 Euro mensili, oltre al 508 delle spese straordinarie. Con il secondo motivo 11 ricorrente rileva la mancata motivazione del provvedimento sulle spese che non si giustifica in ragione dell’esito del giudizio del tutto favorevole all’odierno ricorrente.

Ritenuto che:

5. Il ricorso e’ parzialmente fondato in relazione alla censura che investe la decisione sull’assegno in favore del figlio maggiorenne perche’ non coerente alla giurisprudenza di legittimita’ secondo cui l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli articoli 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalita’ acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, e’ stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne pero’ tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. La motivazione della Corte di appello sul punto opera una riduzione dell’assegno in considerazione della acquisita capacita’ professionale a svolgere attivita’ retribuita senza alcuna valutazione sulla esistenza di una ridotta potenzialita’ reddituale che giustificherebbe il permanere dell’assegno sia pure in misura minore rispetto a quella stabilita nel primo grado del giudizio. Quanto invece all’assegno divorzile l’impugnazione appare inammissibile perche’ non coerente alla nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 e sostanzialmente intesa a richiedere una riedizione della valutazione di merito compiuta dalla Corte di appello sulle capacita’ economiche del ricorrente, valutazione che ha comunque portato a una riduzione dell’ammontare dell’assegno divorzile.

6. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per l’accoglimento parziale del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere accolto limitatamente all’assegno di mantenimento del figlio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Torino anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso limitatamente all’assegno di mantenimento del figlio del ricorrente, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino anche per le spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.