TRIBUNALE DI VICENZA SENTENZA Nr 3293/2017

TRIBUNALE DI VICENZA

SENTENZA Nr 3293/2017 pubblicata il 6.12.2017

Nel procedimento instaurato da:

C.G., nato a (omissis) il (omissis), C.F. (omissis) parte rappresentato e difeso dall’avv. (Omissis) , del Foro di Vicenza- Ricorrente

CONTRO

R., nata a (omissis) il (omissis), C.F. (omissis) parte rappresentata e difesa dall’avv. CARMELA RUGGERI , del Foro di Vicenza – Resistente

E CON L’INTERVENTO DEL

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.

Oggetto : Divorzio

Conclusioni delle parti

Per parte ricorrente:

A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti C. G. e R.R. il giorno (Omissis) a Vicenza e trascritto nel Comune di Vicenza (VI), al n. ( omissis), alle seguenti condizioni:

1) Il sig. C. corrisponderà alla sig.ra R. R., quale contributo al mantenimento, la somma di € 200,00 mensili, da versarsi entro il 10 di ogni mese sul conto corrente alla stessa intestato. Tale somma sarà rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT,

2) Totale rifusione delle spese di lite;

Per parte resistente

1) richiamata la sentenza non definitiva n. 2448/2015 del Tribunale di Vicenza pubblicata il 16.12.2015 ne dichiari la definitività.

2) disporsi l’onere in capo al sig. C.G. di contribuire, a far data dalla domanda, al mantenimento della moglie R. R con un importo mensile pari ad € 1.200,00, da versarsi alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT;

3) in ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite.

Ordinarsi la trasmissione in copia autentica della sentenza al Ufficiale di Stato Civile competente per l’annotazione.

In via istruttoria :

Si chiede per mero tuziorismo che il G.I., revocato il provvedimento con il quale non li ha ammessi, voglia disporre :

1) l’esibizione degli estratti del conto corrente intestato a C. G. acceso sulla Banca Popolare di Vicenza – agenzia di ( omissis) codice IBAN (Omissis) dalla data di accensione ad oggi;

2) l’indagine – tramite polizia Tributaria – atta ad accertare redditi e patrimonio del Sig. C. G. e, in subordine, consulenza di carattere contabile sul tenore di vita, la persona e le attività del C. G.;

3) l’ ammissione della prova per testi e per interrogatorio formale del ricorrente sulle circostanze di fatto indicate nella memoria ex art 183 comma sesto punto 2, capitoli 4 – 5 – 6 – 17 – 24 – 26)

Per il Pubblico Ministero

Per l’accoglimento del ricorso.

MOTIVAZIONE

Fatto e svolgimento del processo

C. G. e R. R. si sono sposati il (Omissis); dal loro matrimonio sono nati i figli A. e S., oggi maggiorenni ed autosufficienti.

Con sentenza n. 471/99 il Tribunale ha dichiarato la separazione di coniugi, assegnando a R. R. la casa coniugale di Vicenza via ( Omissis) e facendo obbligo a C.G. di versare alla moglie un assegno per il suo mantenimento di un milione di lire al mese.

Con ricorso 15.10.2014 C. G. ha chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la determinazione di un assegno divorzile a favore della moglie di € 200,00 mensili.

R. non si è opposta al divorzio ma ha chiesto un assegno divorzile molto più consistente, quantificato in € 1.200,00 mensili.

All’esito dell’udienza di comparizione dei coniugi il Presidente ha fissato l’assegno mensile, in via provvisoria, in € 700,00.

Con sentenza parziale n. 2448/15, depositata il 16.12.2015, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimesso la causa in istruttoria.

In sede istruttoria sono stati sentiti i testimoni e sono stati assunti gli interrogatori formali delle parti.

Nell’udienza del 30.6.2017 le parti hanno precisato le conclusioni.

Diritto

Unica questione che deve essere decisa in questa sede è la quantificazione dell’assegno divorzile che entrambe le parti ritengono dovuto da parte del ricorrente.

C.G. è pensionato. E ’ stato fino al 2014 amministratore unico di un’azienda metalmeccanica, la (Omissis), ed è ora titolare di una pensione di circa € 1.200,00 al mese. Vive a (omissis), nella casa della compagna . E’ proprietario di una casa a (omissis) ove vive il figlio A. con la famiglia, in comodato.

R. è priva di redditi. Vive nella casa di Vicenza (Omissis), di sua proprietà esclusiva, già adibita a casa familiare in costanza di matrimonio. Dopo la separazione, iniziata nel 1991, ha svolto lavori precari. In particolare nel corso degli anni Novanta ha fatto le pulizie in uno studio dentistico per cinque anni.

Circa la condizione economica del ricorrente deve osservarsi che le risorse di cui C.G. dispone non si esauriscono nella modesta pensione che percepisce. Nel 2012 egli ha donato al figlio A. la sua quota di partecipazione nella società di cui era amministratore. Inoltre è proprietario di un immobile ad (omissis) e negli ultimi anni ha acquistato veicoli di valore. Egli stesso ha ammesso di recarsi frequentemente in azienda per abitudine e per dare consigli, così in qualche modo confortando l’ipotesi della convenuta che egli non abbia smesso nei fatti di svolgere (compatibilmente con l’età e le condizioni di salute non ottimali)una funzione gestionale nella società dalla quale è formalmente estraneo e che continui a trarre guadagno dall’attività dell’azienda. D’altronde è difficile credere che, dopo avere lavorato una vita nell’azienda ed essersi creato una “discreta posizione”, come egli ha riferito al Presidente all’udienza del 18.12.2014, C. abbia accettato di passare da un reddito annuo dichiarato al Fisco di più di 40.000,00 annui (dichiarazione 2012) ad una pensione di € 1.200,00 al mese , peraltro avendo determinato tale situazione a seguito di un atto di liberalità a favore del figlio. Il tenore di vita del ricorrente, come si deduce dalla prova documentale e testimoniale, non è coerente con il reddito pensionistico che emerge dalle dichiarazioni fiscali: è fondato presumere che il ricorrente disponga ancora, grazie ai risparmi accantonati o all’attività lavorativa informalmente svolta, di un reddito non di molto inferiore a quello di cui disponeva nel 2011 – 2012.

Come detto, nemmeno parte ricorrente contesta il diritto della resistente a ricevere un assegno. D’altronde R.R. vive in una casa di sua proprietà ma è priva di redditi e – tenuto conto dell’età (è nata nel 1946) e del fatto che, d’accordo con il marito, ha scelto di fare la casalinga fin dal momento del matrimonio – oggi non è in grado di procurarsi un lavoro. Non pare possa nemmeno affermarsi, per quanto possa rilevare, che la R. abbia omesso di attivarsi negli anni immediatamente successivi alla separazione di fatto (1992), quando era più giovane, per trovare un lavoro. Ha svolto lavori modesti e precari, ma è difficile ritenere che potesse fare di più.

Una volta affermato che all’ex coniuge deve essere accordato l’assegno di cui all’art. 5, comma 6, della legge n. 898/7 0, in quanto egli non ha mezzi per essere economicamente autonomo (Cass. n. 11504/17, rv. 644019), per la quantificazione dell’assegno ci si deve rifare ai parametri indicati dalla norma – «condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi» – e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» .

Nel caso di specie il matrimonio è durato vent’anni e ha visto la resistente contribuire in modo determinante alla conduzione familiare, dedicandosi ai figli. Oggi, come detto, le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi sono molto squilibrate. In questo quadro appare congruo confermare l’assegno già fissato in sede “presidenziale” in € 700,00 mensili.

Le istanze istruttorie sulle quali insiste parte resistente non sono utili ad un migliore accertamento dei fatti o comunque non possono essere ammesse in quanto inammissibili per le ragioni indicate nell’ordinanza 14.6.2016.

Spese di lite

Pur essendo l’assegno fissato in questa sede inferiore a quello richiesto dalla resistente, nel complesso vi è una prevalente soccombenza del ricorrente. Vi sono quindi le condizioni per una parziale compensazione delle spese di lite, con condanna di C. G. a rifondere a R. R. la metà delle spese di lite, così liquidata:

(…omissis..)

PQM

Il Tribunale, facendo seguito alla sentenza non definitiva n. 2448/15 pubblicata il 16.12.2015, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:

1) fa obbligo a C. G. di versare a R. R., entro il giorno 5 di ogni mese, ai sensi del l’art. 5 comma 6 della legge n. 898/70, un assegno di € 700,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;

2) condanna C. G., previa parziale compensazione, a rifondere a R. R. la quota di metà delle spese di lite, liquidata in € 5. 347,50, oltre ad IVA e CPA.

Vicenza, 30/11/2017

L’ESTENSORE

DOTT . DARIO MORSIANI

I L PRESIDENTE

DOTT . SSA ELENA SOLLAZZO