Ai sensi dell’articolo 1118 c.c. come modificato dalla L. n. 220/ 2012, in vigore dal 18 giugno 2013, il singolo condomino può distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento ma a condizione che dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto od aggravi di spesa per gli altri condomini (Cassazione civile, sentenza n. 22285 del 3 novembre 2016)