Condominio e azione di responsabilità da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare.

Nel condominio negli edifici, in caso di azione di responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo, si applica l’art. 2051 cod. civ. considerando la posizione del soggetto proprietario o avente l’uso esclusivo ed il rapporto diretto che esso ha con il bene potenzialmente dannoso.

È, inoltre, configurabile una concorrente responsabilità del Condominio, che, in forza degli artt. 1130 cod. civ., comma 1, n. 4 e 1135, comma 1, n. 4, cod. civ. è tenuto a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell’edificio.  

Questa concorrente responsabilità del Condominio è configurabile nel caso in cui l’amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni ovvero nel caso in cui l’assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria. (Cassazione civile, Ordinanza 14 dicembre 2023 n. 35027)

Divieto di patti successori e transazione

è nulla per contrasto con il divieto di cui all’art. 458 cod. civ. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita il de cuius, rinunci a vantare i diritti, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di disposizione posti in essere dal de cuius in quanto idonei a dissimulare donazione (Cassazione civile, sentenza n. 366 del 5.01.2024)