Sinistri derivanti dalla circolazione stradale – apprezzamenti giudice di merito – giudizi di mero fatto sottratti a sindacato giudice legittimità – condizioni.

In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico–giuridico. (Cassazione civile, ordinanza datata 8 aprile n.6939 del 2016)

Obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni –  cessazione  –  raggiungimento  condizione di indipendenza economica

L’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli articoli 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalita’ acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, e’ stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne pero’ tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. (Cassazione Civile, ordinanza 12 aprile 2016, n 7168)

Procedimento prefallimentare – concordato preventivo – debitore gia’ sentito in relazione alla sua proposta con possibilita’ di svolgere le proprie difese – nuova audizione – necessità – esclusa. Pendenza domanda di concordato preventivo – impedimento temporaneo della dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dalla Legge Fallimentare agli articoli 162, 173, 179 e 180 – sussiste.

 

L’audizione del debitore, prevista dalla L.F., articolo 162, comma 2 non e’ necessaria quando l’istanza di ammissione al concordato preventivo si inserisca nell’ambito di un procedimento prefallimentare in cui il debitore sia gia’ stato sentito in relazione alla sua proposta con possibilita’ di svolgere le proprie difese, in quanto il suddetto obbligo e’ funzionale a consentire al medesimo, in ispecie ove la proposta di concordato costituisca un autonomo procedimento, senza previe pendenze, di illustrarla e di svolgere le proprie difese.

La pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi della L.F., articolo 161, comma 6 impedisce solo temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dalla L.F., articoli 162, 173, 179 e 180 , ma non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M., ne’ ne consente la sospensione, ben potendo lo stesso essere istruito e concludersi con un decreto di rigetto e, si aggiunge, sfociare nella dichiarazione di fallimento, senza necessita’ di reiterazione di alcun nuovo impulso da parte degli originari istanti (ove non ne sia dimostrata la rinuncia alle domande, nella specie esclusa), formalita’ del tutto incompatibile sia con il carattere unitario del procedimento, sia con l’esigenza di definizione celere delle domande, momentaneamente improcedibili al sopraggiungere di quella di concordato. (Cassazione civile, sentenza n.2320 del 5 febbraio 2016)

Presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia – art 2015 c.c. – danni subiti dagli utenti di beni demaniali – possibilità di esercitare il potere di fatto sul bene demaniale da parte della P.A. – necessità.

La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tutte le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. La possibilità concreta di esercitare il potere di fatto sul demanio stradale va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l’estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l’oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile l’art. 2051c.c. Responsabilità per danni da cose in custodia – art 2015 c.c. – applicabilità alla P.A. per beni demaniali – sussiste. Causa concreta del danno – rilevanza – cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione – responsabilità della P.A. – esclusione. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custo­dia, di cui all’articolo 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del dan­no, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsa­bilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause e­strinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eli­minabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualifica­re come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. ( Cassazione civile, sentenza n. 5622, 22 marzo 2016)

Promessa di vendita – consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo- anticipazione degli effetti traslativi – esclusione – contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori – sussistenza.

Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilita’ conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, e’ qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un’intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall’articolo 1141 codice civile
(Cassazione civile, sentenza n. 5211 del 16 marzo 2016)