Rivendica – diritto di proprietà – prova – risalenza ad un acquisto a titolo originario – necessità – sussiste

Il rigore del principio secondo il quale l’attore in rivendica deve provare la sussistenza dell’asserito diritto di proprieta’ sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrare il compimento dell’usucapione, non e’ attenuato dalla proposizione, da parte del convenuto, di una domanda riconvenzionale (o di un’eccezione) di usucapione, atteso che il convenuto in un giudizio di rivendica non ha l’onere di fornire alcuna prova, pur nell’opporre un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata. (Cassazione civile, sentenza 29 dicembre 2016, n. 27366)

 

Azione di disconoscimento di paternità – termine art. 244 c.c. – natura decadenziale. Azione di disconoscimento della paternità – diritti indisponibili – negoziazione o rinuncia – inammissibilità

In tema di azione di disconoscimento di paternità, il termine previsto dall’art. 244 cod. civ., di natura decadenziale, afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, così che il giudice, a norma dell’art. 2969 cod. civ., deve accertarne “ex officio” il rispetto, dovendo correlativamente l’attore fornire la prova che l’azione sia stata proposta entro il termine previsto, senza neppure che possa spiegare rilievo, in proposito, la circostanza che nessuna delle parti abbia eccepito l’eventuale decorso del termine stesso.
L’azione di disconoscimento della paternità verte in materia di diritti indisponibili, in relazione ai quali non è ammesso alcun tipo di negoziazione o di rinunzia (Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 13 gennaio 2017, n. 785)

Immobile – collazione per imputazione – valore immobile momento apertura successione. Miglioramenti apportati – computo – rilevanza – sussiste – limiti.

L’articolo 747 del Cc stabilisce che la collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell’immobile al momento dell’apertura della successione. Ai fini del computo di detto valore, non sono irrilevanti, i miglioramenti che abbiano interessato l’immobile fino a quel momento. Ai sensi dell’articolo 748 del Cc va dedotto a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione. Nel caso di alienazione, l’articolo 749 del Cc dispone che i miglioramenti fatti dall’acquirente debbano essere computati nei termini indicati. (Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 6 ottobre 2016, n. 20041)

Avviso di convocazione assemblea condominiale – presunzione conoscenza – prova a carico del dichiarante. Invio tramite lettera raccomandata – mancata consegna per assenza destinatario – presunzione di conoscenza – rilascio avviso di giacenza presso ufficio postale.

Per ritenere sussistente, secondo l’articolo 1335 c.c., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all’indirizzo del destinatario. Tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, e non gia’ con il momento in cui la missiva fu consegnata (Cassazione civile, sentenza n. 22311 del 3 novembre 2016)

Vendita a corpo – pluralità immobili – scostamento significativo del valore dei beni rispetto a quanto dichiarato – verifica – criteri

In caso di vendita a corpo di più immobili, per verificare l’esistenza di uno scostamento significativo del valore dei beni ai sensi dell’articolo 1538 c.c. rispetto a quanto dichiarato, è necessario tenere conto, ai fini di una riduzione del prezzo di tutti i beni complessivamente e non dei singoli cespiti (Corte di Cassazione, sentenza 24 ottobre 2016, n. 21342)

Esecuzione mobiliare presso terzi – ordinanza assegnazione somma – titolo esecutivo nei confronti del terzo – presupposto

In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo e a favore dell’assegnatario, ma acquista tale efficacia solo dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo (Cassazione civile, ordinanza 16 dicembre 2016, n. 26013)

Condominio – sottotetto – proprietà comune condominiale – condizioni.

In tema di Condominio il sottotetto è proprietà comune condominiale a meno che non risulti diversamente dall’atto di acquisto o dalle caratteristiche strutturali del sottotetto medesimo. Nel caso in cui non sia evincibile il collegamento funzionale, ovvero il rapporto di accessorieta’ supposto dall’articolo 1117 c.c., tra il sottotetto e la destinazione all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, in quanto lo stesso sottotetto assolve all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidita’ l’appartamento dell’ultimo piano, e non ha dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, esso va considerato pertinenza di tale appartamento. (Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 23 novembre 2016, n. 23902)

Fallimento del debitore gia’ assoggettato ad espropriazione presso terzi – pagamento eseguito dal terzo debitore dopo la dichiarazione di fallimento al creditore divenuto assegnatario prima del fallimento – inefficacia.

In caso di fallimento del debitore gia’ assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia. ottenuto l’assegnazione del credito pignorato a norma dell’articolo 553 cod. proc. civ. e’ inefficace, ai sensi dell’articolo 44 L.F., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l’assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L’assegnazione, infatti, non determina l’immediata estinzione del debito dell’insolvente, in quanto, avendo essa luogo “salvo esazione”, l’effetto satisfattivo per il creditore procedente e’ rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che e’ al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l’efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell’inefficacia. (Cassazione civile, ordinanza n.1227 del 22 gennaio 2016)

Emissione assegno in bianco o postdatato – funzione di garanzia – contrarietà a norme imperative – nullità patto di garanzia – sussiste promessa di pagamento di cui all’art 1988 c.c. – sussiste.

L’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia – nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento – è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall’art. 1343 cod. civ.. Pertanto, non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 cod. civ. (Cassazione Civile sentenza 24 maggio 2016, n. 10710)