Condizione sostanziale di opponibilità ai terzi dell’avvenuta costituzione del fondo patrimoniale è l’annotazione dell’atto costitutivo in calce all’atto di matrimonio. L’esibizione in giudizio dell’atto di matrimonio recante l’annotazione, non è condizione sostanziale di opponibilità dell’atto ai terzi richiesta dall’art. 162 cod. civ., ma costituisce necessario adempimento dell’onere processuale della prova in giudizio.(Corte di Cassazione, 12 ottobre 2017, n. 23955)
Domanda di fallimento – azione a contenuto meramente processuale – accertamento del credito incidentale. Creditore ex articolo 6 L.F. – credito idoneo in prospettiva a giustificare azione esecutiva.
La domanda di fallimento rappresenta un’azione a contenuto meramente processuale, rispetto alla quale l’accertamento del credito si pone come incidentale ai fini della legittimazione al ricorso. Ai fini della individuazione del soggetto legittimato ai sensi dell’art. 6 l.f.,, «creditore» è chiunque vanti un credito nei confronti dell’imprenditore, non necessariamente certo, liquido, esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, non ancora munito di titolo esecutivo, sia pure idoneo, in prospettiva, a giustificare un’azione esecutiva e che deve essere oggetto di mera delibazione incidentale del giudice fallimentare. (Corte D’Appello di L’Aquila, sentenza n. 1769/2017 pubblicata il 2/10/2017)
Eccezione di assegnazione giudiziale della casa in sede di separazione coniugale – onere di eccezione in capo alla parte – esclusione
L’ eccezione di assegnazione giudiziale della casa in sede di separazione coniugale non rientra né tra i casi per i quali la legge prevede espressamente l’onere di eccezione in capo alla parte né tra i casi in cui l’elemento costitutivo dell’eccezione è rappresentato dalla manifestazione di volontà di esercitare un diritto potestativo; l’efficacia impeditiva del diritto dell’attore al rilascio deriva direttamente dal provvedimento giudiziale di assegnazione dell’abitazione coniugale e non dalla manifestazione di volontà dell’assegnatario dell’immobile di volersi avvalere degli effetti di tale provvedimento giudiziale. (Cassazione civile
ordinanza 27 giugno – 31 ottobre 2017, n. 25835)
Contratto locazione immobili – mancata registrazione – nullità – sussistenza.
La mancata registrazione del contratto di locazione di immobili e’ causa di nullita’ dello stesso.
Il contatto di locazione di immobili, quando sia nullo per (la sola) omessa registrazione, puo’ comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente.
E’ nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullita’ vitiatur sed non vitiat, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risultera’ insanabilmente nullo, a prescindere dall’avvenuta registrazione ( Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 9 ottobre 2017, n. 23601)