Recesso per inadempimento e caparra confirmatoria

La disciplina dettata dal secondo comma dell’art. 1385 cod. civ., in tema di recesso per inadempimento nell’ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l’inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altro contraente. (Cassazione civile, Ordinanza 16 aprile 2021 n.10196)

Risoluzione del contratto per inadempimento e deduzione nel corso del giudizio di fatti diversi da quelli originari

Nel caso di proposizione di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, l’attore ha l’onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l’inadempimento, in quanto l’allegazione costituisce l’imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio.

La deduzione, nel corso del giudizio, di un fatto diverso da quello originario non costituisce una mera “emendatio libelli”, ma configura un mutamento della “causa petendi”, indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali. (Cassazione civile, Sentenza 16 aprile 2021 n. 10141).

Il diritto alla corresponsione del contributo per il mantenimento dei figli sussiste finché non interviene la modifica del provvedimento che ne dichiara l’obbligo.

La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi ma meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo “status” genitoriale. Il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di questo provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione (Cassazione civile, Ordinanza,17 febbraio 2021 n. 4224)